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Codice della strada e autovelox

    

 
 
 
Codice della strada, divieto di utilizzare strumenti per localizzare gli autovelox
 
 
 
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 12150 del 24 maggio 2007 è tornata a pronunciarsi in materia di autovelox sancendo il principio secondo cui è vietato utilizzare apparecchi che consentano di intercettare gli autovelox, e ciò anche laddove si tratti di apparecchi che restituiscono all’autovelox il segnale.
Sintetizzando le argomentazioni addotte dalla suprema Corte può dirsi che, in pratica, il suddetto divieto concerne i casi in cui il dispositivo:
1) permetta al conducente di superare i controlli conformando temporaneamente la velocità ai limiti
2) permetta al conducente di continuare a mantenere la velocità vietata, per mezzo di un sistema che elimina il segnale.
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE I CIVILE
 
Sentenza 24 maggio 2007, n. 12150
 
 
Svolgimento del processo
 
Il Giudice di Pace di Trieste, con sentenza del 28 settembre 2001, rigettava l'opposizione proposta da P. G. avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Trieste gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di lire 2.424.000 ed aveva disposto la confisca dello strumento "phazer" per la violazione dell'art. 45, comma 9 bis del codice della strada. In particolare, per quanto qui ancora interessa, il Giudice di Pace osservava che il dispositivo, denominato "fhrazer", installato dall'opponente all'interno della propria autovettura sulla parte superiore del parabrezza, consentiva, secondo la documentazione proveniente dalla società produttrice, di captare il segnale inviato dai radar misuratori di velocità (come ad esempio l’autovelox) e di rifletterlo verso gli stessi; pertanto, tale strumento, in contrasto con quanto previsto dall'art. 45, comma 9° bis, del codice della strada (introdotto dall'art. 31 della legge n. 472/1999), consentiva di localizzare direttamente i dispositivi misuratori della velocità in dotazione agli organi di polizia, anche se non ne segnalava al conducente la presenza; inoltre, una interpretazione logica e non meramente letterale dell’art. 45 rendeva evidente il divieto dell'uso di qualsiasi dispositivo idoneo ad eludere il controllo delle violazioni dei limiti di velocità con i dispositivi di cui all'art. 142 c.s..
 
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione P. G., deducendo due motivi. Il Prefetto di Trieste non ha svolto attività difensiva.
 
Motivi della decisione
 
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, assumendo che incongruamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che un ricevitore passivo potesse localizzare i dispositivi in dotazione della Polizia.
 
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto possibile, sulla base dell'identità di ratio, una interpretazione analogica del divieto di dispositivi di localizzazione.
 
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati. L'art. 45, comma 9 bis, del d. l.vo n. 285 del 1992 vieta «la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni» dei limiti di velocità previsti dallo stesso art. 142. La ratio della disposizione è evidentemente quella di impedire che siano elusi i controlli effettuati con le apparecchiature di rilevamento della velocità e di impedire che in tal modo i veicoli possano procedere a velocità vietate. Rispetto a tale ratio è del tutto indifferente che il dispositivo consenta al conducente di superare i controlli adeguando momentaneamente la velocità ai limiti ovvero addirittura continuando a mantenere la velocità vietata. Alla luce di tale ratio, secondo una interpretazione che tenga conto della volontà del legislatore, deve essere intesa l'espressione «segnalano la presenza e consentono la localizzazione»; in particolare, non occorre che le due caratteristiche del dispositivo concorrano essendo, invece, sufficiente che ne ricorra soltanto una per giustificare il divieto. In questo senso, del resto, può leggersi la ricordata espressione; infatti, poiché la segnalazione della presenza presuppone necessariamente la localizzazione, la distinta previsione della possibilità di localizzazione sarebbe del tutto inutile e si spiega soltanto in quanto a tale possibilità sia dato autonomo rilievo; il che induce a ritenere che la congiunzione "e" debba essere intesa in senso disgiuntivo anziché cumulativo. Devono, pertanto, ritenersi vietati, in virtù di una interpretazione logica della norma e non in virtù di una sua applicazione analogica, anche i dispositivi che, ancorché senza segnalarlo al conducente, localizzano le apparecchiature di rilevamento della velocità. Né, d'altro canto, occorre che la localizzazione si traduca in coordinate geografiche o in indicazioni topografiche, essendo sufficiente la semplice ed automatica restituzione del segnale, che, ovviamente, presuppone l'individuazione della fonte.
 
P.Q.M.
 
La Corte suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
 
 
 
 
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