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Uso illegittimo delle cose sociali s.s.

Art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.


Massima della Cassazione
Uso illegittimo delle cose sociali
Società di persone - Titolarità di un suolo - Costruzione di un edificio da parte dei soci -

La costruzione di un edificio da parte dei soci di una società in nome collettivo su di un terreno di proprietà di quest'ultima comporta, ai sensi dell'art. 934 cod.civ., l'acquisizione della proprietà dell'intero edificio da parte dell'ente (sia stato l'immobile costruito con denaro della società, ovvero dei soci, ipotesi, quest'ultima, legittimamente inquadrabile nell'istituto del conferimento sociale), che lo acquisisce al suo patrimonio, destinandolo al perseguimento degli scopi sociali ed alla garanzia dei propri debiti. Tale destinazione esclude, pertanto, che i singoli soci possano utilizzare il bene per fini personali, se non previo consenso di tutti i soci, ex artt. 2256, 2293 cod.civ., nel qual caso il socio, utilizzando il bene, non ne consegue il possesso, bensì la semplice detenzione, così che la (eventuale) trasformazione del titolo d'uso - da detenzione in possesso - potrà avvenire, in favore del socio, solo per effetto di un atto di interversione, senza che si possa, peraltro, legittimamente configurare in tali termini il semplice godimento del bene che si protragga per effetto del già prestato consenso degli altri soci.

Uso illegittimo delle cose sociali
 
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