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Unico Socio spa

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI - RAPPORTI CON I
TERZI - OBBLIGAZIONI SOCIALI - UNICO AZIONISTA –

Pur nella vigenza del sistema di diritto internazionale privato
preesistente alla riforma di cui alla legge 218/95, il disposto
dell'abrogato art. 2505 cod. civ., nello stabilire che le societa'
straniere (e cioe' quelle costituite all'estero e non aventi, nel
territorio dello Stato, ne' la sede dell'amministrazione ne'
l'oggetto principale dell'impresa) non erano assoggettate alla legge
italiana, andava interpretato nel senso che il regime della
responsabilita' per le obbligazioni da esse assunte non poteva
trovare riferimento nella legge italiana, e cio' a prescindere dalla
circostanza che, come nella specie, la societa' estera risultasse
costituita con capitali italiani e da soggetto italiano, e con la
conseguenza che la norma di cui all'art. 2362 cod. civ. dettata in
tema di responsabilita' dell'unico azionista, poteva essere
legittimamente invocata dal creditore della societa' estera a
condizione che, nella legislazione dello Stato di appartenenza della
medesima (nella specie, la Liberia), esistesse una norma analoga a
quella posta dall'ordinamento italiano.

ANNO/NUMERO 2002/2111


REPUBBLICA ITALIANA Ud. 02/10/01
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.23775/99
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente e Relatore -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO.BIO. INC., RO.BIO. LTD, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, GAROFOLI FABIO, LIVOLSI ROBERTO FERDINANDO, elettivamente
domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 97, presso l'avvocato AURELIO
LEONE, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
- ricorrenti -
contro
MEDIOBANCA BANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE VILLA GRAZIOLI 20, presso l'avvocato GIORGIO ROMANO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI CELLA, giusta
procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1660/99 della Corte d'Appello di MILANO,
depositata il 18/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/10/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Leone, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Romano, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società p.a. Mediobanca - Banca di credito finanziario -, unica
azionista della società liberiana Tradevco Bank (che aveva negato la
restituzione in dollari USA della somma depositata dalla RO.BIO.
Inc. essa pure società liberiana), fu citata in giudizio - con atto
notificato il 26 luglio 1995 - davanti al Tribunale di Milano dalla
stessa RO.BIO. Inc., dalla società RO.BIO. ltd con sede in Zanzibar
(Tanzania), da Fabio Garofoli e da Roberto Ferdinando Livolsi (unici
soci delle due società attrici), perchè rispondesse della
obbligazione della controllata insolvente a norma dell'art. 2362
C.C.. Il Tribunale di Milano con - sentenza 22 gennaio 1998 -,
accogliendo le eccezioni di Mediobanca dichiarava il difetto di
legittimazione attiva del Garofoli, del Livolsi e della società
RO.BIO. ltd e rigettava la domanda proposta dalla società RO.BIO.
Inc. per la ragione che non era stata fornita la prova che nella
legislazione liberiana esistesse una previsione normativa
corrispondente a quella dell'art. 2362 C.C. (dovendo applicarsi il
criterio di collegamento di cui all'art. 25, comma 2, delle preleggi
- al tempo vigente - con riguardo ad obbligazione non contrattuale
sorta nel luogo in cui si era manifestata l'insolvenza - in
Monrovia, sede della società -, ne conseguiva la applicabilità della
legge liberiana). Il Tribunale rilevava per altro che in ogni caso
era rimasto indimostrato il presupposto necessario per
l'accoglimento della domanda ex art. 2362 C.C. (pur nella ipotesi
che esistesse una norma corrispondente nell'ordinamento liberiano) e
cioè lo stato di insolvenza della RO.BIO. Inc. che aveva negato la
restituzione delle somme depositate, adducendo non già la propria
impossibilità di adempiere, bensì la necessità di assoggettare tutte
le proprie disponibilità al regime forzoso di conversione alla pari
dei dollari USA in dollari liberiani, come disposto d'autorità dal
nuovo Governo liberiano.
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza 18 giugno 1998,
rigettava l'impugnazione degli attori rilevando:
1. che le addotte circostanze - per altro non provate - secondo cui
il Livolsi e il Garofali, cittadini italiani, rappresenterebbero
l'intero capitale di entrambe le società; e la società con sede in
Zanzibar sarebbe stata la destinataria finale del denaro dovuto alla
società con sede in Liberia, non erano idonee a conferire
legittimazione ad agire per far valere le ragioni creditorie del
distinto soggetto società RO.BIO. Inc., irrilevanti essendo al
riguardo gli eventuali effetti riflessi sulla posizione (della
totalità) dei soci o su un diverso soggetto rimasto formalmente
estraneo al rapporto obbligatorio;
2. che l'obbligazione ex art. 2362 C.C. non è convenzionale ma trae
la sua origine direttamente dalla legge e deve intendersi sorta al
momento e per il fatto della verificata insolvenza della società
"posseduta", sicchè nella specie il fatto generatore della
responsabilità deve rinvenirsi in Liberia dove ha sede la società in
ipotesi insolvente e dove per altro Mediobanca ha assunto la qualità
di unico socio, e correttamente perciò il Tribunale ha ritenuto che
il rapporto dovesse essere regolato dalla legge liberiana, ex art.
25, comma 2 delle preleggi;
3. che, a prescindere dal fatto che la Mediobanca non aveva invocato
a suo favore l'applicazione della legge liberiana ma si era limitata
ad affermare la inesistenza in quell'ordinamento di una norma
corrispondente all'art. 2362 C.C., doveva in ogni caso prendersi
atto che la appellata aveva in secondo grado prodotto il corpus
delle leggi liberiane in materia di società ("Association law") e
constatarsi che in esso non è prevista la responsabilità residuale
dell'unico azionista;
4. che, infine, doveva condividersi anche la ragione per così dire
subordinata della decisione del Tribunale in ordine alla mancata
prova - in ogni caso - del presupposto della responsabilità
sussidiaria dell'unico azionista, giacchè dalla lettera con la quale
la Tradevco Bank aveva motivato il rifiuto di restituire in dollari
USA la somma depositata non si evince affatto quella situazione di
impotenza funzionale ad adempiere regolarmente le proprie
obbligazioni in cui consiste la "insolvenza", ma risulta configurata
una contestazione sulla valuta da utilizzare per estinguere
l'obbligazione.
Contro questa sentenza la società RO.BIO.INC. e RO.BIO.LTD., Fabio
Garofali e Roberto Ferdinando Livolsi hanno proposto ricorso per
cassazione con cinque motivi di impugnazione. Mediobanca - Banca di
Credito Fondiario s.p.a. - ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti, prospettando
"violazione e falsa applicazione" del disposto dell'art. 2362 C.C.,
dell'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale, nonchè
vizio di motivazione, criticano la decisione per avere la Corte di
Merito negato legittimazione ad agire nella presente controversia a
Fabio Garofali, Roberto Ferdinando Livolsi e alla ltd. RO.BIO., con
sede in Zanzibar, "invece tutti titolari di un diritto connesso e
autonomo rispetto a quello della RO.BIO.INC. con sede in Monrovia".
Il motivo è infondato.
Come è fatto palese dalla formulazione testuale delle conclusioni
degli appellanti riportate nelle premessa della sentenza impugnata,
la pretesa di restituzione della somma - in dollari USA -
(depositata dalla RO.BIO.INC. presso la Tradveco Bank) fu esercitata
congiuntamente - e indefferenziatamente - da tutti gli attori come
contitolari del relativo diritto ("dichiarare la convenuta, quale
unica azionista di Tradveco, inadempiente alla obbligazione assunta
da quest'ultima, di restituire agli attori le somme in US dollari
depositate dagli attori....), essendo la legittimazione di Fabio
Garofali, e Roberto Ferdinando Livolsi e della RO.BIO. ltd. - con
sede in Zanzibar - fatta discendere, quanto ai primi due,
dall'essere gli unici soci di entrambe le società e, quanto alla
società costituita in Tanzania, dall'essere essa la destinataria
finale della somma pretesa, in funzione di un fruttuoso investimento
in Zanzibar. Con piena ragione quindi i giudici di merito hanno
riconosciuto alla sola RO.BIO. Inc., quale depositante della somma
in dollari USA presso la Tradveco Bank, la legittimazione ad agire
per la restituzione della stessa somma e per il risarcimento del
danno da mancato reimpiego (nei confronti dell'unico azionista della
debitrice società asserita insolvente), avendo, sul fondamento
dell'art. 81 c.p.c., negato che gli altri attori avessero titolo per
far valere in giudizio diritti esclusivamente propri della
depositante RO.BIO. Inc. (quando, in particolare, come
ineccepibilmente osserva la sentenza impugnata, la qualità rivestita
dal Garofali e dal Livolsi di unici azionisti della società
creditrice - per altro neppure provata - non può certo valere a
superare la distinzione soggettiva tra società - persona giuridica e
totalità dei soci e ad attribuire ai titolari del capitale sociale
il potere di "agire in proprio per le ragioni creditorie vantate
dalla società, unico soggetto abilitato a mezzo dei suoi organi a
svolgere autonoma azione in tal senso senza che gli eventuali
effetti riflessi sulla compagine sociale autorizzino congiunte
azioni personali").
2. Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti,
denunciando "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2362 C.C. e
dell'art. 25 delle "preleggi", nonchè "omessa, insufficiente e
carente motivazione" ovvero "erronea e contraddittoria motivazione"
e "violazione delle norme sull'onere della prova", argomentano una
unitaria censura e criticano la decisione per avere la Corte di
merito omesso di considerare che l'obbligazione ex art. 2362 C.C. ha
natura "particolarissima" trovando la sua fonte direttamente nella
legge, sicchè, non essendo assimilabile a quelle contrattuali ed
extracontrattuali, essa non può essere ricompresa nella previsione
dell'art. 25 delle preleggi. E poichè Mediobanca è "l'effettivo
imprenditore di Tradveco", la stessa società controllante non può
non sottrarsi - argomentano i ricorrenti - alla responsabilità a
norma dell'art. 2362 C.C. "per il solo fatto che la società
controllata è una società estera"; nè, per altro, "il fatto
generatore della obbligazione" può rinvenirsi in Liberia (dove si è
verificata l'insolvenza di Tradveco Bank), dovendo invece
attribuirsi rilievo decisivo al riguardo alla circostanza "che la
decisione di Mediobanca di diventare l'effettivo imprenditore di
Tradveco è stata presa in Italia, a Milano, ove Mediobanca ha la
propria sede". La società convenuta, costituendo la Tradveco e
mantenendo la titolarità dell'intero capitale sociale, ben conosceva
- affermano i ricorrenti - "gli obblighi imposti all'unico azionista
dall'art. 2362 C.C." e dalla conseguente responsabilità non può
ritenersi svincolata per la sola ragione che l'ordinamento nazionale
della società controllata non contiene una norma analoga a quella
dell'ordinamento italiano: sarebbe infatti assurdo assoggettare a
responsabilità ex art. 2362 C.C. l'unico azionista straniero di una
società costituita in Italia (pur se la legge nazionale dello stesso
azionista non contenga una norma corrispondente) ed escludere invece
la responsabilità dell'unico azionista di nazionalità italiana, per
ciò tenuto a rispettare le legge dello stato, per la sola ragione
che la legge del luogo in cui è stata costituita la società non ne
prevede la responsabilità sussidiaria: conseguenza - questa - che si
porrebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento
dello straniero di cui all'art. 16 delle "preleggi".
La censura è infondata.
2.1. E' necessario premettere che pur nella vigenza del sistema di
diritto internazionale privato - riferibile alla fattispecie -
preesistente alla riforma di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218
(che nell'art. 25 detta esplicitamente il principio secondo cui le
società - come gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche -
sono disciplinate dalla legge dello stato in cui sono state
costituite) il disposto dell'art. 2505 C.C. (abrogato dalla legge
218/1995) stabiliva per implicito, pur se soltanto in negativo, la
disciplina delle società straniere, nel senso che non erano
assoggettate alla legge italiana le società costituite all'estero e
non aventi nel territorio dello stato la sede dell'amministrazione,
nè l'oggetto principale dell'impresa e dunque pure il regime della
responsabilità per le obbligazioni da esse assunte (che l'art. 25
della novella esplicitamente vuole disciplinata dalla legge
regolatrice dello stato in cui l'ente è stato costituito) non poteva
trovare riferimento nella legge italiana.
Ebbene, correttamente la Corte di merito ha giudicato che la società
Tradveco Bank, costituita e con sede in Monrovia - Liberia, come
società straniera, non potesse ritenersi soggetta alla legge
italiana, giacchè la circostanza che essa sia stata costituita con
capitale italiano (da cittadini italiani ovvero) da società
nazionale (cioè costituita - e con sede - in Italia, come la s.p.a
Mediobanca) è profilo fattuale del tutto irrilevante al fine della
identificazione della norma regolatrice; ed è coerente con la stessa
regola posta dall'art. 2505 C.C. la opposta soluzione (a confronto
della quale i ricorrenti giudicano assurda la decisione adottata
dalla sentenza impugnata) per la diversa fattispecie dell'unico
azionista di nazionalità straniera di società costituita - e con
sede - in territorio italiano, perciò soggetta (a differenza della
società straniera e operante all'estero) all'ordinamento italiano e
alla specifica norma dell'art. 2362 C.C., quanto alla responsabilità
sussidiaria dell'unico socio della società insolvente.
2.2 Palese è l'errore che inficia la prospettazione difensiva dei
ricorrenti i quali fondano la applicazione del disposto di cui
all'art. 2362 C.C., dunque della legge regolatrice italiana, sulla
"nazionalità" (italiana) del soggetto (casualmente, per altro,
società - persona giuridica) unico azionista della società straniera
insolvente, secondo un arbitrario criterio di collegamento, dato
appunto dalla nazionalità del soggetto obbligato, che contrasta con
quello legale stabilito in termini negativi dall'art. 2505 C.C.,
secondo cui la norma regolatrice italiana della fattispecie
societaria non si applica alle società straniere che non abbiano in
territorio italiano nè sede nè oggetto principale dell'impresa (e,
in termini positivi, ora l'art. 25 legge 218/1995 determina in via
generale la legge regolatrice in quella del luogo di costituzione).
E se poi - esclusa la applicabilità dell'art. 2362 C.C. a società
straniera che non abbia sede nè oggetto principale di impresa in
Italia - gli attori avessero inteso prospettare il fatto della
titolarità dell'intero capitale di società insolvente come fonte di
responsabilità dell'unico azionista, il criterio per la
determinazione della legge regolatrice di una simile obbligazione
(non contrattuale, perchè ipotizzata a carico di un soggetto che non
è parte del rapporto contrattuale), non poteva rinvenirsi che
nell'art. 25 delle "preleggi", (allora vigente) con riferimento cioè
al luogo ove è avvenuto il fatto (prospettato come) generatore, e
dunque alla sede della società, rispetto alla quale si registra così
il fenomeno dell'insolvenza come la titolarità del capitale in capo
all'unico azionista.
2.3 La domanda degli attori, fondata sul presupposto che la
"nazionalità" italiana della società unica azionista della società
costituita all'estero comportasse l'applicazione della legge
italiana e quindi della speciale norma di cui all'art. 2362 C.C., si
poneva dunque in contrasto con la regola risultante dall'art. 2505
C.C.; esclusa perciò la applicabilità di quello specifico disposto,
il criterio di collegamento di cui all'art. 25 delle "preleggi" per
le obbligazioni non contrattuali (come è per certo quella che si
ipotizzi a carico dell'unico azionista della società insolvente)
conduceva ad identificare la legge regolatrice in quella liberiana
(del luogo cioè in cui è avvenuto "il fatto" dal quale nella specie,
secondo la prospettazione degli attori, l'obbligazione sarebbe
derivata, nella sede della società dovendo essere localizzati così
il fenomeno della sopravvenuta insolvenza, come la titolarità del
capitale sociale in capo ad un unico socio).
E appunto la difesa di Mediobanca nel giudizio di merito era
consistita nella contestazione della applicazione dell'art. 2362
C.C. (sulla quale si fondava la pretesa degli attori) e nella
indicazione, secondo il criterio di collegamento di cui all'art. 25
"preleggi", della legge liberiana come regolatrice della
fattispecie, rimanendo in ogni caso a carico degli attori l'onere di
provare che in quell'ordinamento è posta una norma analoga a quella
dell'art. 2362 C.C. e sempre che sulla esistenza - in ipotesi - di
una simile norma essi avessero inteso fondare - in subordine - le
proprie pretese.
La difesa di Mediobanca non integrò dunque una eccezione nel senso
proprio di cui all'art. 2697, comma 2, C.C. con l'assunzione
dell'onere relativo di prova, nè - innanzitutto - gli attori neppure
in subordine avevano prospettato il fondamento della loro pretesa
sulla legge regolatrice liberiana, essendosi essi limitati ad
asserire - con uno specifico motivo dell'appello - che la "eccezione
formale" sollevata da Mediobanca la onerava di provare l'inesistenza
nell'ordinamento liberiano di una norma corrispondente al disposto
dell'art. 2362 C.C.; e poichè tale onere non era stato adempiuto,
avrebbe dovuto trovare applicazione appunto quel disposto della
legge italiana.
La Corte di merito ha rilevato la infondatezza di una tale censura
(implicante la falsa applicazione dell'art. 2697, comma 2, C.C.) e a
pagina 7, terzo capoverso, della sentenza impugnata ha a ragione
negato che Mediobanca avesse invocato a suo favore l'applicazione
della norma di diritto liberiano, e fosse perciò onerata di prova al
riguardo; e tuttavia ha constatato, con una proposizione che non
costituisce la ratio della discussione ("... va comunque soggiunto
..."), che "attraverso i pertinenti stralci di quella legislazione",
oggetto della esauriente produzione di Mediobanca, era stata
"acclarata la circostanza che nell'ordinamento liberiano non esiste
una norma simile a quella dell'art. 2362 del codice civile
italiano". Basti infine aggiungere che una tale argomentata verifica
(sulla quale, ripetesi, non è fondata la decisione impugnata, ferma
sulla pregiudiziale inapplicabilità del disposto dell'art. 2362 C.C.
a società straniera operante all'estero) è censurata dai ricorrenti
(soltanto) nella memoria ex art. 378 c.p.c. che formula al riguardo
un motivo nuovo di impugnazione, perciò inammissibile.
3. Nel rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso rimane
assorbito il quarto che critica una ragione per così dire
subordinata della decisione impugnata (dalla Corte di merito
argomentata nella ipotesi in cui la fattispecie fosse regolabile a
norma dell'art. 2362 C.C., dovendo in ogni caso ritenersi
insussistente in concreto il requisito della insolvenza della
società contrattualmente obbligata).
4. Inammissibile infine è il quinto motivo che denuncia la omessa
considerazione delle istanze probatorie (implicitamente e
immotivatamente rigettate) e, contro il principio di autosufficienza
del ricorso, non indica neppure indirettamente su quali specifici
temi di fatto quelle istanze erano state formulate, sicchè non è
dato esprimere la necessaria valutazione di rilevanza al riguardo
rispetto alle questioni poste dalla presente controversia.
5. Il ricorso, affidato a motivi infondati - e, l'ultimo,
inammissibile - deve essere rigettato, con conseguente condanna dei
correnti, in via solidale tra loro, al rimborso delle spese di
questa fase del giudizio a favore della società resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al
rimborso delle spese del giudizio, a favore della società
resistente, liquidate in complessive lire 20.798.100, delle quali
lire 20 milioni per onorari di avvocati.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 2002
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
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