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Trasferimento della quota sas

Art. 2322 Trasferimento della quota

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell`atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Massima della Cassazione
Trasferimento della quota
NELLA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE, PUR ESSENDO QUESTA ORGANIZZATA SU BASE PERSONALE, L'INTUITUS PERSONAE OPERA NEI RIGUARDI DEI SOCI ACCOMANDANTI CON MINORE INTENSITA, SI CHE, ADEMPIUTO L'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO, NON E ESSENZIALE LA LORO IMMUTABILITA. PER IL TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI DELLE LORO QUOTE SOCIALI, CON EFFETTO VERSO LA SOCIETA, A DIFFERENZE DI QUANTO E PREVISTO PER GLI ACCOMANDATARI, IN ORDINE AI QUALI, A NORMA DEL COORDINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 2315, 2293 E 2252 COD CIV, E RICHIESTA L'UNANIMITA DEI CONSENSI DEGLI ALTRI SOCI, E SUFFICIENTE, AI SENSI DELL'ART 2333 COD CIV, IL CONSENSO DEI SOCI RAPPRESENTANTI LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE
Trasferimento della quota

 
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