Art. 2299 Sedi secondarie
Un estratto dell`atto costitutivo deve essere depositato per l`iscrizione presso l`ufficio del registro delle imprese (disp. di att.al c.c. 99 e seguenti) del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall`istituzione delle medesime (c.c.2197, 2626).
L`estratto deve indicare l`ufficio del registro presso il quale e iscritta la società e la data dell`iscrizione.
L`istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l`iscrizione nello stesso termine anche all`ufficio del registro del luogo dove e iscritta la società (c.c.2626).
Massima della Cassazione
Sedi secondarie
Le sedi secondarie di un'impresa (anche se organizzate in forma societaria) non rilevano come centri autonomi di imputazione giuridica e la loro iscrizione nel registro delle imprese non è preordinata ad evidenziare una separazione rispetto alla sede centrale, bensì a rendere manifesto il vincolo organico tra l'impresa e le sue ramificazioni; pertanto, l'attività svolta dalla persona preposta all'esercizio della sede secondaria, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, fa capo all'impresa nella sua globalità. Ne consegue che, qualora l'iniziativa processuale sia assunta, nell'ambito delle sue competenze, dal rappresentante preposto all'esercizio della sede secondaria, gli effetti si producono direttamente nei confronti dell'impresa e quest'ultima è legittimata ad impugnare direttamente la decisione emessa a conclusione del giudizio
Sedi secondarie
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