Art. 2308 Scioglimento della società
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall`art. 2272, per provvedimento dell`autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un`attività non commerciale (c.c.2195), per la dichiarazione di fallimento
Massima della Cassazione
Scioglimento della società
Lo scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità di soci entro il termine di sei mesi non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto. Pertanto, nel caso di società in nome collettivo che abbia preso in locazione un immobile per esercitarvi l'attività sociale, non viene meno, a seguito di recesso degli altri soci, la locazione stipulata, la cui titolarità si concentra nel socio rimasto.
Scioglimento della società
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