Art. 2282 Ripartizione dell`attivo
Estinti i debiti sociali, l`attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti (c.c.2253). L`eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (c.c.2265).
L`ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.
Massima della Cassazione
Ripartizione dell`attivo
IL GIUDICE ADITO CON DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE NON PUÒ PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI UN SOCIO, ED ALLA EVENTUALE RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO, QUANDO MANCHI UNA CONCORDE ISTANZA DI TUTTI I SOCI, ATTESO CHE, ALL'INFUORI DI TALE IPOTESI, LA SUDDETTA LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE RESTANO AFFIDATE AL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DAGLI ARTT. 2275-2283 COD. CIV., NELLO AMBITO DEL QUALE L'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NON PUÒ ESSERE ESTESO, SENZA IL CONSENSO DI TUTTI I SOCI, AL DI LÀ DEI CASI TASSATIVAMENTE CONTEMPLATI.
Ripartizione dell`attivo
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