Art. 2304 Responsabilità dei soci
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l`escussione del patrimonio sociale (c.c.2268, 2471).
Massima della Cassazione
Responsabilità dei soci
La disposizione normativa dell'art. 2304, secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società; non rimane tuttavia impedito al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di costui ovvero poter agire in via esecutiva contro di lui, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito vantato. Ne consegue che l'avallante, il quale abbia pagato la cambiale, può agire in via di regresso sia nei confronti della società avallata emittente la cambiale che nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
Responsabilità dei soci
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