SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -
ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE -
La responsabilita' verso la societa' degli amministratori di una
societa' per azioni, prevista e disciplinata dagli artt. 2392 e 2933
cod. civ. (applicabili anche alle Srl, giusta richiamo dell'art.
2487 stesso codice), trova la sua fonte nell'inadempimento dei
doveri imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo,
ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o
dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e
successivo (si' che il relativo "thema probandum" si articola
nell'accertamento dei tre elementi dell'inadempimento di uno o piu'
degli obblighi suindicati, del danno subito dalla societa', del
nesso causale), mentre "danno risarcibile" sara' quello causalmente
riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o
colposa) dell'agente, sotto il duplice profilo del danno emergente e
del lucro cessante (commisurato, cioe', in concreto, al pregiudizio
che la societa' non avrebbe subito se un determinato comportamento
illegittimo, commissivo od omissivo, non fosse stato posto in essere
dall'amministratore). Altra e distinta forma di responsabilita' e',
per converso, quella degli amministratori verso i creditori sociali
- prevista dal successivo art. 2394 cod. civ. come conseguenza
dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell'integrita' del patrimonio sociale -, la cui natura
extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo
obbligatorio tra le parti, ed un comportamento dell'amministratore
funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entita' tale
da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua
funzione di garanzia generica (art. 2740 cod. civ.), con conseguente
diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento,
l'equivalente della prestazione che la societa' non e' piu' in grado
di compiere. La indiscutibile natura diretta ed autonoma dell'azione
ex art. 2394 cod. civ. ne esclude, poi, qualsivoglia carattere
surrogatorio, attesa la non riconducibilita' al novero degli effetti
di un mero fenomeno surrogatorio di un cosi' radicale mutamento del
titolo di responsabilita', da contrattuale (artt. 2392, 2393) ad
extracontrattuale (art. 2394), con la conseguenza che, se
l'accoglimento della domanda proposta ai sensi degli artt. 2392 e
2393 cod. civ. comporta la devoluzione del risultato utile di essa
in via primaria e diretta all'incremento del patrimonio sociale
(mentre i creditori attori ne trarrebbero solo indirettamente
beneficio), cio' non e' a dirsi in caso di azione proposta ex art.
2394 cod. civ., ove il danno subito dai creditori costituisce anche
(ed esclusivamente) la misura del loro interesse ad agire.
ANNO/NUMERO 1998/10488
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE Presidente
Dott. Antonio A. CATALANO Consigliere
Dott. Vincenzo FERRO Cons. Relatore
Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere
Dott. Angelo SPIRITO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CREMASCHI FRANCO, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Donzelli e
Paolo Pavesi del foro di Milano e dall'avv. Lucio Moscarini del foro
di Roma, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via
Sesto Rufo n. 23, in virtu' di procura in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro il
FALLIMENTO della S.R.L. CREMASCHI e C., in persona del Curatore
Pierangelo Capra, autorizzato al presente giudizio con decreto del
giudice delegato 5 giugno 1994, rappresentato e difeso dagli avv.
Giuseppe Prisco del foro di Milano ed Enrico Biamonti del foro di
Roma, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma
lungotevere Michelangelo 9, in virtu' di procura in calce al
controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano 29 marzo/26
maggio 1995 n. 1514.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19
marzo 1998 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Uditi l'avv. Moscarini per il ricorrente e gli avv. Prisco e Biamonti
per il controricorrente;
Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. Franco Morozzo
della Rocca, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 5 febbraio 1987 la s.r.l. Cremaschi chiedeva
al Presidente del Tribunale di Milano autorizzazione a sequestro
conservativo a carico di Cremaschi Franco, il quale era stato
amministratore unico della societa' suddetta fino al 30 giugno 1986,
a garanzia del credito risarcitorio che dichiarava di vantare nei
confronti del Cremaschi stesso in relazione a vari illeciti da lui
commessi tra cui il prelievo dalle casse sociali a fini personali di
complessive lire 918.346.560 e irregolarita' fiscali quali il mancato
versamento dell'IRPEG per il 1982, il tardivo versamento dell'IRPEG
per il 1981 e l'infedele dichiarazione relativa ad IRPEG e ILOR per
il 1982, che avevano comportato a carico della societa' oneri
aggiuntivi per complessive lire 292.895.460. Autorizzato, ed
eseguito, il sequestro, con atto notificato il 20 luglio 1987 la
s.r.l. Cremaschi citava in giudizio davanti al Tribunale di Milano
Cremaschi Franco, esercitando nei suoi confronti l'azione di
responsabilita' di cui agli art. 2392 e 2393 C.C. e proponendo quindi
domanda di convalida del sequestro e di condanna al risarcimento dei
danni con rivalutazione e interessi. Costituendosi in giudizio
Cremaschi Franco resisteva alle pretese della societa' attrice;
deduceva, in particolare, che il 7 maggio 1986 egli e la moglie
Morganti Ida avevano ceduto tutte le quote della s.r.l. Cremaschi di
cui erano titolari rispettivamente per lire 19.565.000 e per lire
435.000 nominali, costituenti l'intero capitale sociale, alla PEFIN
s.p.a. per lire 19.565.000, a Pellegrini Ernesto per lire 235.000 e a
Pellegrini Giordano Natale per lire 200.000, con l'impegno da parte
di Pellegrini Ernesto di accollarsi tutte le perdite della societa' a
quella data esistenti e non eccedenti lire 8.000.000.000, di
rifondere alla societa' il debito di esso Cremaschi di lire
918.346.560 risultante dai libri sociali, di manlevarlo da
qualsiasi richiesta della societa' in relazione alla sua attivita' di
amministratore. Chiedeva, quindi, di essere autorizzato alla chiamata
in causa di Pellegrini Ernesto; ma l'istanza veniva respinta dal
giudice istruttore. Nelle more del giudizio davanti al Tribunale
veniva dichiarato il fallimento della s.r.l. Cremaschi. Ne seguiva
l'interruzione del processo e la riassunzione dello stesso ad opera
del Curatore del fallimento il quale faceva proprie tutte le domande
e le difese della societa' attrice.
Interveniva in giudizio Morganti Ida, proponendo opposizione al
sequestro conservativo relativamente ad alcuni cespiti immobiliari
dal Cremaschi costituiti in fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167
C.C., con atto pubblico 26 dicembre 1986.
Il Tribunale di Milano con sentenza 27 maggio /13 dicembre 1993
n. 11931, ritenuta fondata l'azione di responsabilita' in ordine agli
addebiti suindicati, condannava Cremaschi Franco al pagamento in
favore del Fallimento della s.r.l. Cremaschi a titolo di risarcimento
di lire 1.211.242.020, con gli interessi legali dai singoli esborsi
al saldo, e con la rivalutazione del capitale in ragione degli indici
ISTAT fino alla data della sentenza, accoglieva l'opposizione di
Morganti Ida relativamente agli immobili costituiti in fondo
patrimoniale, e convalidava nella restante parte il sequestro
conservativo come sopra autorizzato ed eseguito a carico del
Cremaschi.
Proponeva appello Cremaschi Franco, assumendo: che i mancati o
ritardati pagamenti di imposte non erano a lui imputabili perche'
determinati esclusivamente dalla mancanza di liquidita' in cui
versava la societa'; che non vi era prova che da tali ritardi od
omissioni fosse derivato danno alla societa', non essendo dimostrato
che l'Amministrazione delle Finanze avesse ottenuto dalla stessa il
pagamento di interessi moratori o sanzioni, o si fosse insinuata per
crediti di tal natura nel passivo fallimentare; che il denaro da lui
prelevato dalle casse sociali era stato interamente impiegato
nell'interesse della societa', e che, comunque, il Pellegrini si era
accollato tale debito restitutorio; che il risarcimento a cui egli
risultasse in ipotesi tenuto non poteva eccedere la differenza tra il
passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare; che non potevano
essere applicati interessi sulla somma capitale in aggiunta alla
riconosciuta rivalutazione monetaria. Il Fallimento della s.r.l.
Cremaschi si costituiva in giudizio per resistere all'impugnazione.
Si costituiva anche Morganti Ida, alla quale era stato notificato
l'atto di appello, per chiedere la conferma della sentenza di primo
grado nella parte che la riguardava.
Con sentenza 29 marzo/26 maggio 1995 n. 1514 la Corte di appello
di Milano ha respinto l'appello di Cremaschi Franco, ha riconosciuto
al Fallimento della s.r.l. Cremaschi la ulteriore rivalutazione
monetaria in base agli indici ISTAT sul capitale di lire
1.211.242.020 dalla data della sentenza di primo grafo a quella della
sentenza di secondo grado, ha condannato Cremaschi Franco al rimborso
in favore del Fallimento delle spese del secondo grado, ha dichiarato
interamente compensate le spese del grado tra Morganti Ida (della
quale ha rilevato la carenza di legittimazione a partecipare al
giudizio di appello in assenza di impugnazione nei suoi confronti) e
tutte le altre parti.
Avverso la sentenza della Corte di appello Cremaschi Franco
propone il presente ricorso per cassazione sulla base di quattro
motivi.
Il Fallimento della s.r.l. Cremaschi resiste con controricorso,
illustrato da memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378
C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di cui al ricorso, con denuncia di violazione
o falsa applicazione di norme di diritto (che vengono indicate negli
art. 2393 e 2394 C.C nell'art. 146 della legge fallimentare, negli
art. 1223 e 2056 C.C., nell'art. 2697 C.C.) e di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia prospettato dalla parte, e' rivolto contro quella
parte della decisione della Corte di merito con cui e' stato
disatteso l'assunto difensivo del Cremaschi secondo cui la Curatela
del fallimento non aveva assolto la prova dell'esistenza di un danno
risarcibile. In particolare, avendo il Cremaschi sostenuto in quella
sede che l'obbligazione risarcitoria dell'amministratore, convenuto
in giudizio dal curatore del fallimento, per i danni cagionati con i
suoi ritenuti inadempimenti o con i suoi comportamenti comunque
illeciti, non potrebbe eccedere un ammontare pari alla differenza tra
il passivo e l'attivo fallimentare, la Corte ambrosiana ha affermato
che "il richiesto accertamento dell'attivo e del passivo fallimentare
e', ai fini della determinazione dell'entita' dei danni risarcibili,
del tutto irrilevante", osservando che le problematiche prospettate
in proposito dal Cremaschi attengono esclusivamente all'azione
prevista dall'art. 2394 C.C. che esula dalla materia del contendere,
avendo la s.r.l. Cremaschi agito unicamente ai sensi degli art. 2392
e 2393 C.C. ed avendo il Fallimento, succeduto all'originaria attrice
nella sua situazione creditoria sostanziale e nella sua posizione
processuale, coltivato soltanto tale azione, caratterizzata da
funzione reintegrativa del patrimonio sociale a prescindere dalla
situazione patrimoniale -deficitaria o meno- della societa'
danneggiata dal comportamento degli amministratori, e rilevando in
concreto che il Cremaschi e' stato condannato, appunto, a
corrispondere alla controparte un importo esattamente pari ai danni
dallo stesso cagionati alla societa' da lui amministrata con i suoi
accertati illeciti. Contro tale ratio decidendi, deduce oggi il
ricorrente che l'azione di cui all'art. 2394 C.C. e' azione
surrogatoria di quella spettante alla societa' in base all'art. 2393
C.C., avendo uguale natura e fondamento, e che, conseguentemente,
intervenuto il fallimento della societa', non puo' non trovare
applicazione in entrambi i casi il principio della commisurazione del
danno risarcibile in caso di ritenuta responsabilita'
dell'amministratore alla differenza tra il passivo e l'attivo
fallimentare. L'assunto del ricorrente si palesa infondato. La
responsabilita' degli amministratori verso la societa' da essi
amministrata, prevista e disciplinata dall'art. 2392 (con il
complemento dell'art. 2393) C.C., ha ad oggetto il risarcimento dei
danni che alla societa' siano stati cagionati dall'inadempimento, da
parte degli amministratori, dei doveri loro imposti dalla legge o
dall'atto costitutivo richiamati dal primo comma dell'art. 2932,
ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o
dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e
successivo, posti a loro carico dalla duplice clausola generale di
cui al secondo comma dello stesso articolo: il thema probandum a
fondamento della responsabilita' che al riguardo venga prospettata si
articola nei tre elementi dell'inadempimento da parte degli
amministratori di uno o piu' degli obblighi suindicati, del danno
subito dalla societa', e del nesso causale intercorrente tra l'uno e
l'altro: per quanto riguarda, in particolare, il contenuto del
l'obbligazione risarcitoria, il danno che l'amministratore
responsabile e' tenuto a risarcire e' quello causalmente
riconducibile in via immediata e diretta alla sua condotta colposa o
dolosa, ed entro tale limite ricomprende, secondo i principi
generali, sia il danno emergente sia il lucro cessante; e va in
concreto commisurato al pregiudizio che la societa' non avrebbe
s
omissivo, non fosse stato posto in essere da parte
dell'amministratore. E da tali criteri non puo' dirsi che i giudici
del merito si siano discostati. Altra, e distinta, e' la previsione
di cui all'art. 2394 C.C. il cui primo comma stabilisce che "gli
amministratori rispondono verso i creditori sociali per
l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell'integrita' del patrimonio sociale"; la disposizione e'
completata dal secondo comma ove si dispone che "l'azione puo' essere
proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti". La
responsabilita' in questione ha natura extracontrattuale, in assenza
dell'imprescindibile presupposto della responsabilita' contrattuale
che e' costituito dalla preesistenza di un vincolo obbligatorio
(anche se non necessariamente di genesi contrattuale) del quale possa
configurarsi l'inadempimento; tale responsabilita' sorge se ed in
quanto il comportamento degli amministratori cagioni una diminuzione
del patrimonio sociale di entita' tale da rendere lo stesso inidoneo
per difetto ad assolvere la funzione di garanzia patrimoniale
generica di cui all'art. 2740 C.C., e il diritto riconosciuto ai
creditori sociali e' quello di ottenere dagli amministratori, a
titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che, per loro
colpa, la societa' non e' piu' in grado si adempiere (o di
integralmente e correttamente adempiere. Non e' nuovo il problema se
ci si trovi in presenza di un'azione autonoma volta a far valere
direttamente un diritto spettante ai creditori, ovvero se si tratti
della stessa azione di responsabilita' esercitata in via surrogatoria
dai creditori nell'esercizio della legittimazione sostitutiva di cui
all'art. 2900 C.C.. La tesi, oggi riproposta dal ricorrente, della
natura surrogatoria dell'azione, pur autorevolmente sostenuta in
dottrina e accolta in alcuni precedenti della giurisprudenza di
legittimita', appare priva di fondamento. Non sembra invero
riconducibile il mutamento del titolo della responsabilita', da
contrattuale a extracontrattuale, nel novero degli effetti di un mero
fenomeno surrogatorio. Per contro, la qualificazione dell'azione di
cui trattasi alla stregua di azione diretta ed autonoma risulta
attendibilmente affidata non solo al testuale tenore della norma
secondo cui gli amministratori rispondono verso i creditori sociali,
ma altresi', e soprattutto, a considerazioni di ordine sistematico,
emergenti: dal quarto comma dell'art. 2394, ove si stabilisce che la
rinunzia all'azione da parte della societa' non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali, con disposizione che
risulterebbe inconcepibile se ad essa si dovesse attribuire il
significato del conferimento all'attore in surrogatoria della
facolta' di sostituirsi al titolare principale del diritto nel far
valere un'azione a questo preclusa; dall'art. 146 della legge
fallimentare, ove si prevede la possibilita' per il curatore del
fallimento della societa' di agire contro gli amministratori a norma
degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, per tal modo
confermandosi la persistenza, nella pendenza della procedura
concorsuale, di una duplicita' di azioni; dal regime della
prescrizione, che il legislatore, se non ne avesse presupposto
l'autonomia, non avrebbe disciplinato con una specifica previsione
normativa, per assoggettarla allo stesso termine dell'azione sociale
di responsabilita', con la sola differenza che in questo caso non
opera la causa di sospensione di cui al n. 7 dell'art. 2941, non
essendo configurabile quel rapporto diretto tra le parti che della
causa di sospensione costituisce ragione di essere, e con la
particolarita' che il termine di prescrizione inizia a decorrere in
questo caso, in applicazione del criterio generale posto dall'art.
2935 C.C., dal momento in cui sia divenuto oggettivamente conoscibile
il dato di fatto della insufficienza del patrimonio sociale, anche se
lo stesso sia stato in concreto ignorato. Ne consegue, sul piano
delle differenze specifiche, che mentre l'accoglimento della domanda
proposta ai sensi degli art. 2392 e 2393 C.C. comporta la devoluzione
del risultato utile di essa in via primaria e diretta ad incremento
del patrimonio sociale (mentre i creditori attori ne trarrebbero solo
indiretto beneficio), cio' non si verifica nel caso di cui all'art.
2394 C.C., dove il danno subito dai creditori costituisce anche la
misura del loro interesse ad agire. Cio' posto, va ricordato, ancora,
che l'art. 146 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 determina la sorte delle
azioni di responsabilita' contro gli amministratori, i sindaci, i
direttori generali, i liquidatori, nella procedura di fallimento
della societa', con previsione della avocazione all'ufficio
fallimentare dell'esercizio delle azioni previste dagli art. 2392-
2393 e 2394 C.C., e della rimessione alla libera iniziativa del socio
come del terzo dell'azione che a loro compete a norma dell'art. 2395
C.C. La sostituzione del curatore alla societa' fallita in persona
dei suoi legali rappresentanti nell'esercizio dell'azione sociale di
responsabilita' rappresenta solo una particolare manifestazione
specifica del generale effetto, previsto nel primo comma dell'art. 43
della legge fallimentare, per cui nelle controversie relative a
rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento sta in
giudizio il curatore, mentre, come ha rilevato la dottrina, la
sostituzione della legittimazione del curatore a quella dei titolari
dell'azione di cui all'art. 2394 C.C. non e', in se stessa,
ricollegabile alla struttura del processo fallimentare, e rappresenta
frutto di una scelta del legislatore volta ad assicurare alla
curatela un maggior livello di tutela. E' costante in giurisprudenza
l'affermazione che per effetto del fallimento le azioni di
responsabilita' di cui agli art. 2392-2393 e 2394 C.C. confluiscono
in una unica azione avente carattere unitario e inscindibile: con il
corollario che la domanda risarcitoria contro gli amministratori puo'
essere formulata cosi' con riferimento ai presupposti della
responsabilita' verso la societa' come sulla base dei presupposti
della responsabilita' verso i creditori sociali. Tale possibilita',
che si risolve in un risultato pratico di evidente vantaggio per il
curatore, il quale potra' impostare la domanda in funzione di profili
di opportunita' per avvalersi a seconda dei casi della disciplina
applicabile alla responsabilita' contrattuale o di quella applicabile
alla responsabilita' extracontrattuale, non significa peraltro che la
curatela la quale si avvalga consapevolmente e dichiaratamente dello
strumento risarcitorio di cui agli art. 2393 e 2394 C.C.
sostituendosi alla societa', debba soggiacere a quanto di meno
favorevole possa comportare astrattamente il ricorso all'azione di
danni di cui all'art. 2394 C.C. in tema di delimitazione del danno
risarcibile e dell'interesse ad agire nel senso sopra precisato.
Osservasi complementarmente che comunque, anche in una prospettiva
fallimentaristica, risulta carente di adeguata base concettuale la
pretesa del ricorrente di vedere limitata la propria obbligazione
risarcitoria alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare.
E' ben vero che, a superamento di alcune meno recenti impostazioni
viziate da manifesta eccessivita' quale quella che commisurava il
danno all'intero passivo fallimentare, ha avuto ampia diffusione in
giurisprudenza la tesi che individua l'ammontare del danno in entita'
corrispondente alla differenza di segno negativo tra l'attivo e il
passivo; tale opinione, peraltro, fondatamente criticata dalla
dottrina e sempre piu' spesso sottoposta a revisione nell'esperienza
giudiziaria, non appare rispondente all'esigenza di una rigorosa
verifica della sussistenza di un rapporto di conseguenzialita'
causale tra la condotta illecita e il danno. Il rispetto di tale
esigenza si risolve nella riaffermazione del principio che agli
amministratori deve essere accollato il risarcimento dei danni che si
pongano quale conseguenza immediata e diretta dalle commesse
violazioni e nella misura equivalente al detrimento patrimoniale che
non si sarebbe verificato se la condotta illecita degli
amministratori non fosse stata attuata: da cio' derivano, nella
maggior parte dei casi, conseguenze concretamente meno gravose per i
responsabili, grazie alla esenzione dal risarcimento di quei danni
che possano essere stati provocati da fatti a loro non imputabili:
ma non e' da escludere che ne consegua, come nel caso in esame, il
riconoscimento di un piu' pesante onere risarcitorio rispetto a
quello che si vorrebbe delimitare in funzione del solo deficit
fallimentare.
2. Risulta, in conseguenza della reiezione del primo motivo,
priva di rilevanza la correlativa censura, che forma oggetto del
secondo motivo, di "mancato esame di documenti determinanti ai fini
della decisione e pertanto omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla
parte", per non avere la Corte di merito acceduto all'esame dello
stato passivo dal quale avrebbe potuto rilevare che i crediti ammessi
al concorso non eccedevano i trenta milioni di lire.
3. Avendo sostenuto il Cremaschi in sede di appello che
erroneamente il primo giudice aveva ritenuto l'esistenza di un
pregiudizio correlato al mancato o ritardato pagamento di imposte, la
Corte territoriale ha affermato l'attribuibilita' dell'omissione e
del ritardo a responsabilita' dell'amministratore e ha rilevato che
la prova dell'avvenuto pagamento di sanzioni e interessi risulta
dalla documentazione prodotta. Al riguardo, la critica del
ricorrente di cui al terzo motivo del presente ricorso, si articola
in due ordini di argomentazioni. Sotto un primo profilo, osservasi
che l'assunto secondo cui "il ritenuto omesso o ritardato pagamento
di tributi trovava la sua ragione in obiettive difficolta', ancorche'
in prospettiva superabili, nelle quali all'epoca la societa' versava,
e non certo in fatto colposo dell'amministratore che non era tenuto a
pagare in proprio le somme dovute", appare privo di qualsiasi
rilevanza non solo per la genericita' della sua formulazione, ma
anche -e soprattutto- alla luce della riconducibilita'
dell'incidenza degli indebiti prelievi effettuati dal Cremaschi nelle
casse sociali sulla situazione di liquidita' della societa'. Sotto
ulteriore aspetto, il dubbio che la determinazione del quantum al
suddetto titolo dovuto in lire 292.845.460 non corrisponda alle
risultanze della documentazione acquisita non e' introducibile nella
presente sede di riesame di legittimita', in quanto involgente o un
errore revocatorio nel quale possa essere incorso il giudice di
secondo grado o un apprezzamento di merito difforme da quello
compiuto dallo stesso giudice; che l'ipotesi che nella somma
suindicata possa essere indebitamente ricompresa anche l'imposta
principale e' da escludere alla luce della piu' esauriente
ricostruzione contabile contenuta nella sentenza di primo grado della
quale, in se stessa, non si e' doluto in appello il Cremaschi; che
nessun significato puo' assumere la mancata ammissione al passivo di
tali voci, sia in termini generali per le ragioni esposte a commento
del primo motivo, sia, in concreto, per la possibilita' che tali
crediti siano stati soddisfatti direttamente dalla societa', come
appunto assume la parte controricorrente .
4. Va disatteso, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui il
Cremaschi prospetta violazione o ricorso, con cui il Cremaschi
prospetta violazione o falsa applicazione degli art. 12254 e 2697
C.C. nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia per essere stati inclusi
nel contenuto della condanna risarcitoria pronunciata dal Tribunale e
confermata dalla Corte ambrosiana gli interessi e al rivalutazione
(in base agli indici ISTAT. Va ricordato al riguardo: che i motivi di
appello a suo tempo rassegnati dal Cremaschi non contenevano alcuna
doglianza a proposito degli interessi, onde, in tale parte, la
censura attualmente formulata risulta affetta da radicale e
pregiudiziale inammissibilita'; che la contestazione relativa alla
rivalutazione era in quella sede affidata in via principale alla
tesi, manifestamente infondata e tale riconosciuta dall'odierno
ricorrente, della qualificazione dell'obbligazione risarcitoria alla
stregua di obbligazione di valuta, e, in via subordinata, al duplice
assunto dell'inapplicabilita' della rivalutazione nel periodo
successivo all'aumento del saggio dell'interesse legale al 10% e alla
considerazione dell'obbligo per il curatore di procedere a sollecita
distribuzione delle liquidita' disponibili. Rispetto a tali
argomenti, si palesano caratterizzate, ancora una volta, da novita'
e quindi da circa i limiti da porre al cumulo di interessi e
rivalutazione, mentre quelle relative all'esigenza della prova del
"maggior danno" e al contenimento di esso nei limiti dell'interesse
legale sembrano riecheggiare la tematica del risarcimento nelle
obbligazioni di valuta.
5. Si accede, conclusivamente, alla reiezione del ricorso di
Cremaschi Franco, il quale viene conseguentemente condannato al
rimborso in favore del Fallimento resistente delle spese del giudizio
di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore
del resistente Fallimento della societa' Cremaschi e C. s.r.l. delle
spese del presente giudizio che liquida in lire 222.800, per esborsi
e lire 8.000.000 per onorari.
Cosi' deciso in Roma, il 19 marzo 1998
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1998
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