SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA' SEMPLICE -
SCIOGLIMENTO - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE
AD UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO - SOCIETA' COMPOSTA DA DUE
SOCI - MANCATA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO RECEDENTE -
RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' - AMMISSIBILITA' -
FONDAMENTO.*
Sebbene il recesso di un socio debba tenersi distinto dallo
scioglimento consensuale della societa', anche nel caso in cui essa
sia composta da due soli soci, in quanto lascia in vita la societa',
con la possibilita', per il socio rimasto solo, di ricostruire la
pluralita' dei soci, deve, tuttavia, ritenersi che, qualora al socio
receduto non sia stata, nel termine di sei mesi previsto dall'art.
2289 Cod. Civ., liquidata e pagata la somma corrispondente al valore
della sua quota, egli possa chiedere lo scioglimento della societa',
se nel frattempo non si sia ricostituita la pluralita' dei soci ai
sensi dell'art. 2272 Cod. Civ., non perche' abbia conservato la
qualita' di socio nei rapporti interni nonostante il recesso, ma in
base alla sua qualita' di creditore della societa' per detta
liquidazione della quota. ( v.174/61, mass n.881181).*
ANNO/NUMERO: 1990/8001
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Italo BOLOGNA Presidente
" Renato BORRUSO Rel. Consigliere
" Giancarlo BIBOLINI "
" Antonio SAGGIO "
" Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
BERTANI OTTAVIANO, elett. dom. in Roma, Via XX Settembre n. 4, c-o
l'Avv. Nino R. Caminiti, che lo rapp. e difende unitamente all'Avv.
Giorgio Lusenti, giusta delega in atti.
Ricorrente
contro
BERTANI ALBERTO, elett. dom. in Roma, Via Acherusio n. 6 c-o l'Avv.
Letterio Tripodo, rapp. e difeso dall'Avv. Marco Fornaciari, giusta
delega in atti.
Controricorrente
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data
10.9.1985;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Renato Borruso;
Udito per il ricorrente l'Avv. Caminiti;
Udito per il resistente l'Avv. Fornaciari;
Udito il P.M. Dott. Paolo Dettori, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1969 Alberto e Ottaviano Bertani costituivano una societa' di
fatto con sede nei pressi di Reggio Emilia avente per oggetto la
costruzione di macchine enologiche.
Nell'aprile del 1973 Alberto Bertani comunicava all'altro socio di
voler recedere dalla societa'.
Essendo decorsi sei mesi senza che la pluralita' dei soci venisse
ricostituita (come previsto nel n. 4 dell'art. 2272 c.c. in relazione
allo scioglimento della societa'), Alberto Bertani otteneva dal
Tribunale di Reggio Emilia la nomina di un liquidatore ed egli ne
dava notizia mediante lettera a tutti i fornitori, i clienti e i
rappresentanti della societa'.
Alla liquidazione, pero', non si procedeva e l'altro socio,
rimasto solo, continuava a gestire l'azienda individualmente.
Nel 1979 il socio receduto citava avanti al Tribunale di Reggio
Emilia l'ex socio per sentirlo condannare a pagargli L. 10.000.000 o
la diversa somma da determinarsi in corso di causa oltre agli
interessi e alla rivalutazione, come controvalore della sua quota si
sensi dell'art. 2289 c.c. (liquidazione della quota del socio
uscente).
L'ex socio si costituiva chiedendo non soltanto la reiezione della
domanda attrice, ma, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore
a corrispondergli L. 9.828.178 dovute alla societa' al momento del
recesso e a risarcirgli - nella misura di L. 30.000.000, - i danni
cagionatigli per avere:
a) svolto attivita' concorrenziale prima e dopo il recesso;
b) illegittimamente ottenuto dal presidente del Tribunale la
nomina di un liquidatore e illegittimamente divulgatane la notizia,
sviando cosi' la clientela del convenuto e gettando discredito
sull'impresa da quest'ultimo continuata.
Il Tribunale -, fatta espletare consulenza tecnica che determinava
il patrimonio netto della societa' nell'aprile 1973 in L. 44.115.350
oltre L. 10.000.000 di avviamento, accertato in L. 19.935.596 il
debito dell'attore nei confronti della societa' e in L. 2.500.000 la
quota di spettanza dell'attore sulla somma di L. 5.000.000 che
Ottaviano Bertani si era impegnato a conferire in societa' a fronte
dell'apporto tecnico dell'altro socio e che non aveva mai versato -,
con sentenza del 1983 determinava il valore della quota spettante al
socio uscente, all'atto del recesso, in L. 9.622.079.
Il Tribunale giungeva a tale cifra mediante il seguente calcolo:
44.115.350 + 10.000.000 : 2 = 27.057.675 - 19.935.596 = 7.122.079 +
2.500.000 = 9.622.079.
Per effetto della rivalutazione (calcolata in base agli indici
ISTAT con il coefficiente 388,73 riferito all'aprile 1973) condannava
il convenuto a pagare all'attore la somma complessive di l.
47.025.986.
Tutte le domande riconvenzionali del convenuto venivano respinte.
Ottaviano Bertani proponeva gravame e la Corte d'Appello di
Bologna, con sentenza depositata il 10 settembre 1985, in parziale
riforma di quella impugnata, riduceva il valore della quota di
spettanza di Alberto Bertani al momento del recesso a L: 7.122.079
condannando Ottaviano Bertani a pagare al primo la complessiva somma
di L. 41.769.283 oltre agli interessi.
La Corte - riassumendo - cosi' motivava:
1) L'attivita' della societa' si era incentrata nella costruzione di
una macchina etichettatrice, messa a punto, dopo l'iniziale
insuccessi, nel 1970, venduta sempre piu' nel 1972 e nel 1973 e
fabbricata ancora nel 1980, sia pure con modifiche e perfezionamenti
da parte di una societa' controllata da Ottaviano Bertani;
2) Tuttavia, ai fini del calcolo del valore di avviamento della
societa', al momento dell'uscita del socio, la valutazione del
reddito netto della societa' doveva essere ridotto, da L. 10.000.000
a L. 5.000.000, in quanto la prima cifra era stata determinata dal
consulente tecnico in 1 grado senza tener conto che dell'attivo
della societa' andavano detratti i compensi per l'opera personale
incontestabilmente prestata dai soci nell'azienda, che quest'ultima
era indebitata verso banche e fornitori e che piu' del 50% del suo
attivo era rappresentato da crediti verso i soci;
3) L'appellante aveva riconosciuto di essersi obbligato a conferire,
al momento della costituzione della societa', L. 5.000.000 a fronte
dell'apporto di cognizioni tecniche dell'altro socio, cognizioni che
quest'ultimo (cioe' Alberto Bertani) sicuramente possedeva, essendo
titolare di un brevetto per macchina etichettatrice fin dal 1965: e
che l'azienda avesse utilizzato questa tecnica risultava dalla messa
a punto nel 1970, dopo i primi insuccessi, di un efficiente modello
ben accolto dalla clientela ed ancora messo in commercio nel 1980;
4) L'appellante non poteva lamentarsi che dopo il recesso del socio,
quest'ultimo avesse dato inizio ad una attivita' in diretta
concorrenza con quella gia' propria della societa' e che gia' prima
del recesso si fosse procurato gli indirizzi dei fornitori, clienti e
rappresentanti, sia perche' la conoscenza di questi dati era naturale
da parte del socio, sia perche' - dopo il recesso - egli non aveva
piu' alcun obbligo di non concorrenza non avendo assunto alcuna
obbligazione in questo senso. Inoltre, poiche' il socio receduto
aveva conservato la titolarita' del brevetto, ne era perfettamente
lecita la sua utilizzazione per una propria impresa, non avendo
ceduto neppure temporaneamente i relativi diritti;
5) Alberto Bertani, non essendo piu' socio dopo il suo recesso, non
era legittimato a domandare la nomina di un liquidatore della
societa'. Tuttavia, non essendo stata ricostituita la pluralita' dei
soci dopo 6 mesi dal suo recesso, la societa' si era sciolta a norma
dell'art. 2272 c.c. e si doveva, quindi, procedere alla sua
liquidazione. Nessun illecito aveva commesso, quindi, il socio
receduto ne' a richiedere un provvedimento, comunque dovuto, ne' a
dare pubblicita' alla nomina del liquidatore. Comunque, sulla
esistenza di danni dipendenti dalla diffusione di tale notizia,
Ottaviano Bertani nulla aveva provato e neppure richiesto di provare;
6) Non vi era alcun prova che Alberto Bertani, dopo il recesso dalla
societa', avesse compiuto, quale imprenditore, alcun degli atti di
concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. nei confronti
dell'impresa, ormai individuale, gestita dall'ex socio;
7) Il fatto della svalutazione era notorio; parimenti la qualita' di
imprenditore di Alberto Bertani era stata riconosciuta dalla
controparte e documentalmente provata: essa lasciava presumere che
l'inadempimento del debitore avesse inciso negativamente sul suo (1)
impiego della somma dovutagli. Gli competeva quindi, ai sensi del 2
comma dell'art. 1224 c.c., la rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
8) In conclusione, all'Alberto Bertani spettavano L. 7.122.079 quale
valore della quota rivalutata, - fino alla data della sentenza di 1
grado -, a L. 34.807.736 e per la svalutazione successiva (nella
misura del 20% corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi
al consumo), a L. 41.769.283.
Avverso la summotivata sentenza, notificata al procuratore
dell'appellante il 15 ottobre 1985, Ottaviano Bertani ha proposto
ricorso per cassazione notificato l'11 dicembre 1985 e dep. il 31
successivo.
Resiste con controricorso (not. il 14 gennaio 1986 e dep. il 28
successivo) Alberto Bertani per chiedere la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell'art.
2272 n. 4 c.c. sul rilievo che i giudici di merito avrebbero errato
nel ritenere che, a seguito del recesso di uno dei due soci e della
mancata ricostituzione della loro pluralita' entro sei mesi, sarebbe
sorto a carico del ricorrente l'obbligo di mettere la societa' in
liquidazione sicche' Alberto Bertani, chiedendo la nomina di un
liquidatore giudiziario, nulla avrebbe compiuto di illegittimo. Al
contrario, infatti, in tal caso il socio rimasto unico non sarebbe
affatto vincolato al rispetto di una procedura di liquidazione
inderogabile, ma potrebbe decidere di continuare da solo l'attivita'
della societa', trasformandosi automaticamente l'impresa ex sociale
in impresa individuale. Conseguentemente il patrimonio aziendale
diverrebbe proprieta' dell'unico socio rimasto, fermo rimanendo,
ovviamente, il suo debito per il rimborso della quota spettante al
socio receduto.
Il motivo non merita accoglimento per due ragioni concorrenti
ciascuna da sola sufficiente a determinare la sua reiezione.
Ed invero.
A) Se pure e' esatto che il recesso di un socio deve tenersi distinto
dallo scioglimento consensuale della societa' anche nel caso in cui,
come nella specie, essa sia composta da due soli socie e che il primo
lascia in vita la societa' con la possibilita', per il socio rimasto
solo dopo il recesso dell'altro, di ricostruire la pluralita' dei
soci, deve pero' ritenersi che, qualora al socio receduto non sia
stata, nel termine di sei mesi previsto dall'art. 2289 c.c.,
liquidata a pagata la somma corrispondente al valore della sua quota,
egli possa chiedere lo scioglimento della societa' se nel frattempo
non si sia ricostituita la pluralita' dei soci ai sensi del n. 4
dell'art. 2272 n. 4 c.c.: e cio' non perche' abbia conservato la
qualita' di socio nei rapporti interni nonostante il proprio recesso,
ma in quanto creditore verso la societa' della somma relativa alla
liquidazione della sua quota. In tal senso Cass. sent. n. 174 del
1961 Pres. Torrente, Rel. Passanisi e n. 1313 del 1958 e una parte
autorevolissima della dottrina.
Invero, nel caso che, a seguito del recesso degli altri soci, ne
sia rimasto uno solo, sussiste il pericolo che la societa' di
protragga indefinitamente con evidente pregiudizio dei creditori
sicche' deve riconoscersi a costoro il potere di far dichiarare la
scioglimento della societa' alla scadenza del termine di sei mesi.
B) La questione suesposta e' rilevante nel presente giudizio in
quanto la soluzione di esso in senso favorevole al ricorrente gli
darebbe diritto al risarcimento dei danni. Ma la Corte d'Appello,
oltre a risolvere la predetta questione in senso per lui sfavorevole,
ha ritenuto anche che, comunque, mancava la prova dei danni che egli
pretendeva d'avere subito a seguito dell'avvenuta nomina del
liquidatore della societa' e su tale punto la sentenza della Corte
non e' stata impugnata per cassazione. Conseguentemente, anche si
volesse ritenere fondata la tesi sostenuta dal ricorrente circa la
mancanza nella controparte del potere di chiedere la liquidazione
della societa', una siffatta pronuncia non potrebbe avere alcun
effetto favorevole per il ricorrente, essendo la mancata prova dei
danni pretesi ragione da sola sufficiente alla reiezione della
domanda proposta per il loro risarcimento.
Col secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell'art.
2598 c.c. sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto nella
sentenza impugnata, si sarebbe dovuto considerare Alberto Bertani
responsabile di concorrenza sleale nei confronti dell'ex socio, sia
per aver preso una iniziativa giudiziale temeraria (come il ricorso
per la nomina di un liquidatore), sia per la propalazione presso
fornitori e clienti della sua nomina (illegittima), sia per essersi
valso ai danni dell'ex socio di conoscenze (relative ai nomi e agli
indirizzi dei predetti fornitori e clienti) personalmente acquisite
durante l'esercizio dell'impresa sociale.
L'infondatezza di questo 2 motivo del ricorso discende, per una
parte, dalla ritenuta legittimita' del comportamento di Alberto
Bertani nel chiedere la messa in liquidazione della societa' (e,
quindi, anche logicamente nel darne notizia ai terzi), - legittimita'
posta a fondamento della reiezione del 1 motivo di ricorso - e, per
la residua parte, dalla constatazione che l'ex socio non ha il dovere
di astenersi dall'entrare in concorrenza con la societa' di cui ha
fatto parte o con gli altri ex soci ponendo, a tal fine, a proprio
vantaggio le informazioni o le cognizioni acquisite legittimamente in
qualita' di socio, come la Corte di merito ha ritenuto definendo cio'
"naturale" con apprezzamento di fatto come tale insindacabile in
questa sede e, per giunta, neppure investito dal ricorso per
cassazione.
Col terzo motivo il ricorrente svolge due censure, Con la prima
lamenta che l'affermazione, nell'impugnata sentenza, di un valore di
avviamento nell'impugnata sentenza, di un valore di avviamento di L.
5.000.000 sarebbe una mera asserzione immotivata, non essendo stato
specificato il costo del lavoro personale dei soci che pur si
riconosce doversi detrarre dall'attivo della societa'.
Con la seconda censura si rileva che - a tutto concedere - nella
quota spettante ad Alberto Bertani avrebbe dovuto rientrare soli il
50% del valore di avviamento e, quindi, L. 2.500.000.
Peraltro, come da quest'ultima cifra si sia pervenuti a quella di
L. 7.122.079 (valore della quota spettante ad Alberto Bertani) non
sarebbe stato in alcun modo spiegato, incorrendo, cosi' in un vuoto
assoluto di motivazione.
Entrambe le suesposte censure non possono essere accolte: la prima
per difetto di specificita', non avendo il ricorrente precisato a
quanto avrebbe dovuto ammontare il costo del lavoro personale dei
soci (da detrarsi dall'attivo della societa') rispetto a quello
liquidato dalla Corte di merito e in quale errore rilevante per il
ricorrente essa sia conseguentemente caduta; la seconda perche' la
Corte predetta, limitandosi (a prescindere dalla rivalutazione), a
riformare la sentenza del Tribunale soltanto in relazione al valore
di avviamento ridotto da L. 10.000.000 a L. 5.000.000, ne ha
implicitamente ma chiaramente approvato i calcoli ivi esposti con
analiticita', sicche' e' sufficiente sostituire al predetto addendo
di L. 10.000.000 quello di L. 5.000.000 per aversi la giustificazione
della soma di L. 7.122.079 come valore della quota spettante ad
Alberto Bertani.
Ed invero, riprendendo i dati esposti nella motivazione della
sentenza del Tribunale:
44.115.350 + 5.000.000 : 2 = 24.557.675 - 19.935.596 = 4.622.079 +
2.500.000 = 7.122.079.
Anche col quarto motivo il ricorrente svolge due censure: con la
prima che fino alla data della sentenza del Tribunale (1983) la quota
di Alberto Bertani sia stata rivalutata in L. 34.807.736 senza
indicazione dell'indice prescelto a tal fine; con la seconda si duole
che, per il periodo successivo, sia stata arbitrariamente applicata
una percentuale del 20%, nonostante che nei due anni intercorrenti
tra la sentenza di 1 grado (1983) e quella di 2 (1985) la
svalutazione monetaria sia stata notevolmente al di sotto di detta
percentuale.
Anche quest'ultimo motivo di ricorso si palese inconsistente in
quanto per la rivalutazione della somma di L. 7.122.079 a L.
34.807.736 la Corte di merito lascia chiaramente intendere (anche se
non lo dice espressamente) di volersi attenere allo stesso criterio
gia' seguito dal Tribunale e indicato nella sentenza di quest'ultimo
(indici ISTAT con il coefficiente 388,73 riferito all'aprile 73) e,
MOTIVI DELLA DECISIONE
per la svalutazione successiva all'emanazione della predetta
sentenza, alla percentuale del 20% determinata sulla base dell'indice
dei prezzi al consumo mentre il ricorrente non ha dato alcun
dimostrazione ne' che, nell'effettuare i relativi calcoli la Corte
abbia disapplicato tali criteri (cio' - in verita' - neppure lo
assume), ne' che - come invece sostiene - la svalutazione
verificatasi tra la sentenza di 1 e 2 grado (cioe' tra il 1983 e il
1985) sia stata notevolmente al di sotto della misura (20%) calcolata
dalla Corte di merito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
alle spese di questa fase del giudizio che liquida in L. 56.000 oltre
a Lire novecentomila per onorari.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione Civile, il 27 febbraio 1989.
(1) adde: "patrimonio privandolo della possi
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