SOCIETA' - SOCIETA' DI PERSONE FISICHE - SOCIETA'
SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETA' -
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - GIUDIZIALE - DELEGA DEL SOCIO
LEGALE - RAPPRESENTANTE AD UN TERZO - VALIDITA' - CONDIZIONI.*
La legittimazione a stare in giudizio in nome e per conto di una
societa' di persone puo' essere delegata ad un terzo da ciascun
socio, che e' legale rappresentante della societa' medesima, ove
manchi una specifica limitazione di tale potere o un espresso
divieto dello statuto. ( v.18/82, mass n.417703; ( v.1625/80, mass
n.405220; ( v.3858/76, mass n.382541).*
ANNO/NUMERO: 1990/5031
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Aldo SCHERMI f.f. Presidente
" Alberto SCIOLLA LAGRANGE PUSTERLA Consigliere
" Gioacchino DE ROSA "
" Lorenzo PITTA' "
" Francesco SOMMELLA Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
S.R.L. AGENZIA MARITTIMA BARION nella sua qualita' di raccomandataria
della nave "AEGEAN MARINER" e della sua armatrice Spett.le Porto
National compania Naviera - corr. in Brindisi - in persona del suo
legale rapp.te pro-tempore - elett. dom. in Roma, Via del Nuoto n. 11
presso l'avv. Nicola Ercole che la rapp. e difende un.te agli avv.ti
Nicola Balestra e Carlo De Carlo per delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
BERARDI CLETO in pr. e n.q. di rapp.te della Molini F.lli AMORUSO
S.N.C., della S.P.A. F. DIVELLA MOLINI e PASTIFICIO, della S.N.C.
MOLINO D'AMICO BARTOLOMEO E FIGLI, della S.N.C. MOLINO G. AMBROSIO di
ELIO AMBROSIO E C., della S.P.A. ELIA GIOVANNI E FIGLI, della MOLUNO
E F.lli BRUNO fu ANGELO e PODELLA SALVATORE.
Intimati
Visto il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce
del 22.6.-24.7.84 (R.G. 386-83);
Udito il Cons. Rel. Dr. F. Sommella nella pubblica udienza del
30.9.88;
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. dr. G. Lo Cascio che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7-9-1979, Berardi Cleto, quale procuratore speciale di
varie societa' (alcune di persone, altre di capitale ed altra
individuale) in epigrafe indicate, esponeva che le predette erano
ricevitrici, in virtu' di apposite polizze di carico, di sette
partite di grano tenero, dal peso complessivo di Kg. 9.750.000
trasportate dalla M-N Aegean Matiner a Brindisi, doveva avevano avuto
inizio le operazioni di scarico il 20-3-1979 che, pero', erano state
sospese il 23-9-1979 su iniziativa delle ricevitrici, per essere la
merce avariata. Disposto accertamento tecnico preventivo, era
risultato che la merce rimasta a bordo della nave era fortemente
bagnata, ed inidonea all'alimentazione umana, per cui era stata
venduta come mangime, e che quella gia' immagazzinata era fortemente
umida. Tutto cio' premesso, il ricorrente, adducendo la certezza e la
liquidita' del credito delle ricevitrici, chiedeva ed otteneva dal
Presidente del Tribunale di Brindisi decreto ingiuntivo per la somma
di L. 93.898.650 (pari alla differenza tra il valore della merce
rimasta nella stiva ed il prezzo ricavato dalla vendita, per uso
zootecnico), nei confronti della Porto National Compania Naviera,
armatrice della nave e rappresentata dalla raccomandataria in
Brindisi, Agenzia marittima Barion s.r.l..
Avverso detto decreto. la s.r.l. Barion, nell'indicata qualita'
proponeva opposizione con atto notificato il 24-25-26-9-1979,
eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva del
Berarsi, per carenza del potere di rappresentare le ditte opposte, e,
nel merito, che il danno aggravatosi dalla sospensione delle
operazioni di scarico si era verificato per errore di manovra, da
parte dell'equipaggio, delle valvole di aspirazione dell'acqua di
mare e quindi, per errore nel maneggio della nave (c.d. colpa
nautica), costituente "pericolo eccettuato", ai sensi della
Convenzione di Bruxelles del 25-8-1924 (resa esecutiva in Italia con
R.D.L. 6-1-1928 n. 1958 e convertita in L. 19-7-1929 n. 1638).
In via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni da
svalutazione monetaria e di quelli ulteriori ex art. 1224 c.c.
Nel frattempo le imprese ricevitrici, con atto di citazione
notificato il 29-9-1979, convenivano innanzi allo stesso Tribunale il
comandante della nave e l'Agenzia Marittima Barion onde ottenere
anche il risarcimento del danno cagionato da umidita' alla parte
della merce scaricata e depositata nel silos delle Indesil, danno
quantificato in L. 153.000.000.
Riunite le due cause e nel contraddittorio dell'Agenzia Marittima
e delle ricevitrici, l'adito Tribunale, con sentenza non definitiva
in data 29-3-25-5-1983, rigettava l'opposizione confermando il
decreto ingiuntivo; rigettava la domanda riconvenzionale; condannava
la Societa' armatrice al risarcimento del danno per l'avaria della
partita di grano scaricata e insilata, danno da liquidarsi in
proseguo di giudizio.
Tale sentenza, impugnata dalla Barion, era confermata dalla Corte
di Appello di Lecce, con sentenza 22-6-24-7-1984.
Riteneva tra l'altro la Corte territoriale, che l'eccezione di
carenza nel Berardi, della legittimazione attiva, sollevata in base
al rilievo che nella societa' di persone non sarebbe consentito agli
amministratori il poter di conferire a terzi la rappresentanza
processuale della societa', era infondata. Invero, ad avviso dei
giudici di merito, il conferimento di tale potere, possibile nelle
societa' di capitale, e' ancora piu' possibile nella societa' di
persone, ove l'Amministratore e rappresentante e' sempre un socio e,
quindi, una persona contitolare del diritto controverso. Ed ancorche'
i diritti e gli obblighi degli ex amministratori delle societa' di
persone siano regolati dalle norme sul mandato, non rileva l'art.
1717 cod. civ. (secondo cui il mandatario puo' farsi sostituire
soltanto quanto sia stato espressamente autorizzato o la sostituzione
sia stata resa necessaria dalla natura dell'incarico), giacche' tale
disposizione attiene alla rappresentanza sostanziale del contratto di
mandato, non invece a quella processuale.
La Corte riteneva poi che il danno alla merce non poteva
considerarsi cagionato da colpa nautica dell'equipaggio. tale colpa,
infatti inerisce a mancanza di carattere tecnico-professionale o a
malgoverno della nave durante la navigazione, mentre nella specie
l'erronea apertura delle valvole di aspirazione era avvenuta dopo
l'attracco, sicche' non rientrava tra le manovre della navigazione o
tra quelle ad essa collegate. Comunque, anche ad ipotizzare gli
estremi della colpa nautica, questa non aveva avuto efficienza
causale, in quanto l'accertata ed incontestata presenza di alcuni
fori, dovuti a vetusta' e a carenza di manutenzione, alla base dei
tambuci, ed attraverso i quali l'acqua era defluita nella stiva,
doveva considerarsi di preminente rilevanza nella produzione del
danno.
Non era poi addebitabile alle ricevitrici la sospensione delle
operazioni di scarico, essendo stata disposta dall'Autorita'
Sanitaria su denuncia della stessa Barion circa lo stato di avaria
della merce, ne' rivelava che una grossa quantita' di grano fosse
stata gia' sbarcata, trattandosi di stati superiori della merce, per
cio' stesso, meno umidi di quelli inferiori. In merito, infine, al
dubbio, prospettato dalla Barion soltanto in comparsa conclusionale,
che la merce immagazzinata nel silos di Brindisi provenisse dalla
nave Aegen Mariner, esso era infondato, alla stregua di quanto
affermato dal c.t.u. in conformita' alle indicazioni della Societa'
gerente i silos. D'altra parte, la prova in contrario spettava
all'appellante che non l'aveva mai dedotta.
Per la Cassazione di tale pronuncia la Barion ha proposto ricorso
sulla base di cinque motivi. Le intimate non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione
degli art. 2266, 2260, 2320, 2392 e 1717 cod. civ., per avere la
Corte di merito ritenuto che nelle societa' di persona la
rappresentanza processuale possa essere conferita a terzi dagli
amministratori. Sostiene la ricorrente che a siffatto conferimento
ostano: a) l'intuitus personae, che caratterizza la societa' a base
personale; b) l'art. 2266 cod. civ. il quale stabilisce che la
societa' sta in giudizio per mezzo dei soci che ne hanno la
rappresentanza, senza far salva la possibilita' di una diversa
regolamentazione nell'atto costitutivo o, comunque, di una diversa
volonta' delle parti; c) la mancanza di personalita' giuridica nelle
societa' di persone, munite soltanto di autonomia patrimoniale,
sicche' l'art. 2266 cod. civ. costituisce eccezione al divieto di
sostituzione processuale, con la conseguente impossibilita' di
conferire ad altri il potere di stare in giudizio in nome di un
soggetto inesistente; d) l'art. 2320 cod. civ. in tema di societa' in
accomandita semplice, il quale rivela che soltanto i soci
illimitatamente responsabili possono avere la rappresentanza della
societa' (mentre per i soci accomandanti e' richiesta una procura ad
hoc) cosi' stabilendo implicitamente ma univocamente un divieto a
conferire procure a terzi estranei; e) la diversita' di posizione
degli amministratori nelle societa' di capitali rispetto a quella
nelle societa' di persone: per questo l'art. 2260 dispone che i
diritti e gli obblighi degli amministratori sono disciplinati dalle
norme sul mandato, invece per le prima il riferimento al mandato e'
limitato all'obbligo degli amministratori di esercitare le loro
funzioni con la diligenza del mandatario.
Il motivo e' infondato.
La societa' di persone, pur non avendo personalita' giuridica ma
soltanto autonomia patrimoniale, costituiscono tuttavia un centro di
imputazione di situazioni soggettive, di apporti e di effetti
giuridici, in funzione dei quali e' possibile l'instaurazione di
rapporti giuridici tra societa' e terzi.
Ed e' principio affermato in giurisprudenza che ai soci, che nel
loro complesso si presentano all'estero della societa' come un gruppo
unitario, sono attribuite unitariamente ed ... la legittimazione e la
titolarita' delle situazioni giuridiche attive e passive della
societa' (Cass. 12-7 1979 n. 4059), sicche' ogni singolo socio, quale
membro indistinto del gruppo, costituisce lo strumento mediante cui
il gruppo stesso, operando nei rapporti con i terzi, acquista diritti
o assume obbligazioni per la societa'. Pertanto, anche nelle societa'
a base personale nulla si oppone al ritenere che nella trattazione di
determinati affari sia operante una confusione fra soci e societa',
per cui siano riferibili a questa gli atti compiuti dai soci
individualmente ma nella qualita'. Conseguentemente, non
configurandosi un dualismo soggettivo, il riferimento, contenuto nel
co. 1 dell'art. 2260 cod. civ. alle norme sul mandato deve essere
inteso nel senso che tali norme vanno applicate adattandole alla
particolare situazione giuridica.
Cio' posto, va osservato che secondo il sistema della legge, nella
societa' di persona, potere di amministrazione e potere di
rappresentanza sono coesistenti nella normalita' dei casi. Invero
l'art. 2266 cod. civ., dopo aver affermato che la societa' agisce per
mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, stabilisce che questa
spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti
che rientrano nell'oggetto della societa'.
Tuttavia, poiche', in materia, il regolamento legale ha soltanto
un valore suppletivo rispetto alla volonta' dei contraenti, che
impera sovrana, il contratto sociale puo' svincolare il potere di
rappresentanza da quello di amministrazione, attribuendolo ad uno
solo dei soci, il quale, a sua volta, ha la possibilita' di conferire
ad altro socio o ad un terzo, un mandato con rappresentanza
relativamente a determinate operazioni, in mancanza di specifiche
limitazioni all'anzidetto proprio potere, nel quale e' da ritenersi
ricompreso quello di delegare (ad altro socio o ad un terzo) il
conferimento di qualsiasi atto utile allo svolgimento dell'attivita'
sociale (Cass. 15-1-1982 n. 18).
Pertanto, la legittimazione a stare in giudizio in nome e per
conto di una societa' di persone puo' essere delegata ad un terzo dal
legale rappresentante della societa' medesima ove manchi un espresso
divieto dello statuto (Cass. 25-10-1976 n. 3858).
Conseguentemente la posizione degli amministratori della societa'
di persona e' assimilabile a quella degli amministratori delle
societa' di capitali, rendendo applicabili ai primi il principio (di
delegabilita') stabilito per i secondi.
Risultano, quindi, prive di consistenza le argomentazioni della
ricorrente (la quale non ha posto in discussione la questione della
possibilita' di conferimento di una rappresentanza processuale senza
la rappresentanza sostanziale) e, per l'effetto, la sentenza
impugnata non e' possibile di censure, avendo correttamente affermato
che i rappresentanti legali delle rispettive societa' a base
personale potevano conferire liberamente e validamente la
rappresentanza giudiziale ad un estraneo (nella specie a Cleto
Berardi), il quale era quindi legittimato ad agire o a resistere nel
processo.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell'art. 422 cod. nav. e dell'art. 4 della Convenzione
di Bruxelles, introdotta nell'ordinamento italiano con legge
19.7.1929 n. 1638; nonche' vizi di motivazione (per difetto e
contraddittorieta' della stessa) su un punto della controversia
prospettato dalle parti. Adduce la ricorrente che la sentenza
impugnata, dopo avere correttamente affermato che la colpa nautica
consiste in quella che riflette parti od organi della nave inerenti
alla navigazione, ha poi apoditticamente escluso che la manovra delle
valvole di presa a mare non rientra in tale concetto.
Il motivo e' infondato.
Nel trasporto marittimo la mancata adozione di cautela atte ad
impedire, in presenza di fatti che la facciano apparire prevedibile,
la penetrazione di acqua nelle stive, e cioe' negli spazi destinati a
contenere a conservare il carico della nave adibita al trasporto di
cose, rientra nel concetto di colpa commerciale, non invece in quello
di colpa nautica, e comporta la responsabilita' del vettore a norma
del co. 1 dell'art. 422 cod. nav. (Cass. 22-5-1975 n. 2027).
Ebbene, la Corte di merito ha tenuto presente questo principio
perche', nella specie, ha escluso la configurabilita' della colpa
nautica e ravvisato quella comune, in quanto la penetrazione
dell'acqua nella stiva era dipesa dall'errore commesso
dall'equipaggio della nave, che dopo l'attracco aveva aperto le
valvole di aspirazione dell'acqua a mare, compiendo una manovra
assolutamente estranea alla navigazione o al governo della nave.
Pertanto non sussistono sul punto gli errori logici e giuridici.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e l'errata
applicazione degli art. 324 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.
Lamenta la ricorrente la mancanza di prova, il cui onere incombeva
alle ricevitrici, sull'affermazione del consulente di parte attrice
in ordine all'esistenza di altri difetti della nave che avevano
consentito l'entrata dell'acqua nella stiva. Deduce inoltre l'erronea
affermazione della Corte di merito che le contestazioni sollevate sul
punto con la comparsa conclusionale in appello erano tardive,
giacche' invece l'impugnazione aveva investito l'intera sentenza di
primo grado.
Il motivo e' privo di rilevanza giuridica.
Al riguardo e' assorbente il rilievo che, essendo stata esclusa la
colpa nautica, incombeva al vettore (o a chi per esso) fornire la
prova (anche in via presuntiva) della causa a lui non imputabile. Ed
infatti, in base al regime fissato nella Convenzione di Bruxelles
dianzi citata e che e' stato recepito nell'art. 422 co. 1 cod. nav.
(le cui conseguenze operano tanto nel campo sostanziale quanto in
MOTIVI DELLA DECISIONE
quello processuale), il vettore e' responsabile dell'avaria o della
perdita delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui
le riceve sino al momento in cui le riconsegna, a meno che non provi
che la causa della avaria o della perdita non e' stata, ne' in tutto
ne' in parte, determinata da colpa propria dei suoi dipendenti e
proposti (cfr. Cass. 20-3-19569 n. 833; id. 24-7-1986 n. 4732).
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione degli art. 422 cod. nav., 1218, 1223 e 1227 cod. civ.
nonche' il difetto di motivazione su un punto decisivo della causa.
Si duole la ricorrente che la Corte di merito ha omesso di
considerare che il danno alla merce rimasta nella stiva, si era
potuto verificare perche' il discarico era stato interrotto dal
medico portuale, il cui provvedimento, essendo del tutto illegittimo,
realizzava gli estremi dello esonero da responsabilita' per causa di
forza maggiore.
Il motivo e' infondato.
La sentenza impugnata ha evidenziato che la sospensione della
scaricazione venne disposta dall'Autorita' Sanitaria su denuncia
dello stato di avaria della merce fattale dalla stessa Barion e che a
norma dell'art. 84 R.D. 2-9-1885 n. 639 il comandante della nave non
poteva far sbarcare merci avariate o semplicemente alterate.
Pertanto non sussistono vizi di motivazione ne' errori di diritto.
E va qui ricordato che la forza maggiore opera come causa
liberatoria da responsabilita' solo quando il danno sia dovuto ad un
evento inevitabile per il suo improvviso insorgere e per la concreta
impossibilita' di prevenirlo (Cass. 10-2-1968 n. 442); e che inoltre
rientra nella discrezionalita' della Pubblica Amministrazione il
potere di apprezzare liberamente l'interesse pubblico e l'idoneita'
di mezzi per il loro soddisfacimento, onde, entro tale ambito,
l'Autorita' Giudiziaria non puo' svolgere alcun sindacato per la
ricerca di colpe (Cass. 30-12-65 n. 2482). Con il quinto ed ultimo
motivo si denuncia la violazione dell'art. 194 cod. proc. civ. e
dell'art. 2697 cod. civ.. Lamenta la ricorrente l'omesso esame del
rilievo formulato nella comparsa conclusionale di appello, in ordine
alla mancanza di prova che il grano nel silos, esaminato dal
consulente tecnico di ufficio, fosse proprio quello scaricato dalla
motonave Aegean Mariner.
Il motivo e' inammissibile.
Invero l'anzidetta questione giustamente non e' stata esaminata
dalla Corte di merito, in quanto prospettata per la prima volta
soltanto nella comparsa conclusionale (non avendo mai formato materia
di contestazione la risultanza della dichiarazione dell'Indesil che
il grano nel silos faceva parte della merce scaricata dalla nave).
Ne' essa puo' trovare ingresso in questa sede di legittimita',
rivestendo carattere di novita' ed implicando anche indagini di
fatto.
Il ricorso va quindi integralmente respinto.
Infine, non devesi dar luogo a pronuncia in ordine alla spese di
questo giudizio per cassazione, non essendosi stata attivita' delle
intimate.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso della Agenzia
Marittima Barion s.r.l. avverso la sentenza 22.6-24-7-1984 della
Corte di Appello di Lecce.
Cosi' deciso in Roma il 30-9-1988.
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