Art. 2298 Rappresentanza della società
L`am amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell`oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall`atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese (disp. di att.al c.c. 99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza
Massima della Cassazione
Rappresentanza della società
La cancellazione della società (nella specie, in nome collettivo) dal registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Ne deriva che legittimamente l'amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento (nella specie, in materia di IVA), fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest'ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale
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