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Rappresentanza della società semplice

Art. 2266 Rappresentanza della società

La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell`oggetto sociale.
Le modificazioni e l`estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall`art. 1396

Massima della Cassazione
Rappresentanza della società
In tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall'oggetto sociale, l'introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384 bis cod.civ. - che, a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l'art. 2298 cod.civ., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede - non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di "irraggiamento" sull'intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale, da intendere con molta larghezza. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi, sotto tale profilo, la decisione con la quale la Corte di merito aveva valutato come accessorio rispetto alla normale attività di una società immobiliare, avente quale oggetto sociale tutte "le operazioni giuridiche attinenti ai beni immobili, non escluse quelle di dazione in garanzia reale degli immobili in patrimonio", l'atto di ricognizione di debito altrui e di costituzione di ipoteca, a garanzia dello stesso, su di un proprio immobile, in quanto diretto a realizzare lo scopo dell'attività commerciale per la quale la società stessa era stata costituita, non essendo stata la garanzia di cui si trattava concessa a titolo gratuito, ma per interesse comune del garante e del garantito
Rappresentanza della società
 
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