Art. 2314 Ragione sociale
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l`indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell`art. 2292 (c.c.2564, 2567).
L`accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (c.c.2740) e solidalmente (c.c.1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Massima della Cassazione
Ragione sociale
SULLE OBBLIGAZIONI DI UNA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE NON INCIDE IL MUTAMENTO DELLA RAGIONE SOCIALE, NE' L'INGRESSO DI UN NUOVO SOCIO ACCOMANDATARIO, IL QUALE RISPONDE ANCHE DEI DEBITI ANTERIORI ALL'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO (AI SENSI DELL'ART. 2315 COD. CIV., CHE RENDE APPLICABILE L'ART. 2269 COD. CIV
Ragione sociale
|