Art. 2307 Proroga della società
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dall`iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese (disp. di att.al c.c. 99 e seguenti).
Se l`opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell`opponente (c.c.2289).
In caso di proroga tacita (c.c.2273) ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell`art. 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell`art. 2270 (disp. di att.al c.c. 211).
Massima della Cassazione
Proroga della società
Il principio secondo il quale le azioni per la liquidazione della quota del socio uscente vanno proposte nei confronti della società, anche se di persone (attesane la indiscutibile qualità di soggetto di diritto, quantunque sfornito di personalità giuridica) si applica anche al caso (come quello di specie) di azione promossa dall'ex socio per conseguire la quota di partecipazione ad utili inerenti ad operazioni in corso alla data di cessazione del singolo rapporto sociale, o che siano stati accertati dopo quella data, ma siano riferibili ad operazioni precedenti
Proroga della società
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