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Proroga della società s.s.

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA' SEMPLICE -
PROROGA TACITA - CONSORZIO COSTITUITO FRA PRIVATI PER SCOPI DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO - GESTIONE - ASSOGGETTAMENTO ALLA
DISCIPLINA DELLA SOCIETA' SEMPLICE - CONSEGUENZE - SCADENZA
DEL TERMINE DI DURATA - CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA'
CONSORTILE DA PARTE DEI CONSOCIATI - PROROGA TACITA, A TEMPO
INDETERMINATO, DEL CONSORZIO - SUSSISTENZA.*

Un consorzio costituito fra privati per scopi di miglioramento
fondiario, rientrando tra i fenomeni genericamente associativi, e'
assoggettato alla disciplina della societa' semplice per quanto
concerne la sua gestione. Ne consegue che esso deve intendersi
tacitamente prorogato a tempo indeterminato allorche', scaduto il
termine inizialmente stabilito per la sua durata, i consociati
continuino a svolgere operazioni consortili (art. 2273 Cod. Civ.).*






ANNO/NUMERO: 1990/9709


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Antonio BRONZINI Presidente
" Mauro SAMMARTINO Consigliere
" Vincenzo DI CIO' Rel. "
" Cesare MAESTRIPIERI "
" Domenico GIAVEDONI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Artemisio Flavio, elett. dom. in Roma Via Calabria, 56 presso l'avv.
Antonio D'Amato che lo rapp. e dif. per delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
Consorzio Casalpalocco, con sede in Roma, Via Casalpalocco s. n.; in
persona del suo legale rapp.te Pres. Consiglio Amm.ne Gustavo de Meo;
elett. dom. in Roma Via Taro 35 presso lo studio dell'avv. Icilio
Mazzoni per proc. spec. Not. Franco Traversi di Roma del 4-4-78 rep.
n. 2480.
Controricorrente
per l'annullamento della Sentenza C.A. Roma del 29-5-8-10-85.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14-6-89 dal Cons. Vincenzo Di Cio'.
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Massimo Fedeli che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Flavio Artemisio - proprietario di una porzione immobiliare in
Casalpalocco - nell'agosto 1980 proponeva opposizione contro decreto
ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma, con il quale
gli veniva intimato il pagamento della somma di L. 858.199 a favore
di detto consorzi, per spese consortili relative agli anni 1974,
1975, 1976, 1978 e 1979.
Assumeva di non essere tenuto ai versamenti richiesti, derivanti
da deliberazioni assembleari adottate senza avviso di convocazione a
tutti i condomini.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione dei crediti.
Stabilitosi il contraddittorio l'adito Tribunale, in parziale
accoglimento dell'opposizione, dichiarava che l'Artemisio non era
vincolato all'approvazione dei preventivi e consuntivi degli anni
1976, 1978 e 1979, non risultando provato che gli fossero stati
spediti gli avvisi di convocazione delle assemblee.
Revocava in conseguenza il decreto ingiuntivo, condannato
l'opponente al pagamento della minor somma di L. 177.009, oltre agli
interessi, relativa ai contributi dovuti per gli anni 1974 e 1975,
nonche' ad un quarto delle spese giudiziali, per il resto compensate.
A seguito di impugnazione delle parti principale del Consorzio di
Casalpalocco e incidentale di Flavio Artemisio - la Corte d'Appello
di Roma, con sentenza in data 29 maggio - 20 ottobre 1985, in riforma
della iscrizione di primo grado respingeva l'opposizione a decreto
ingiuntivo e poneva a carico dell'Artemisio tutte le spese
giudiziali.
Premetteva la Corte che inizialmente l'appellato si era difeso
deducendo la mancata proroga del Consorzio, la cui durata era
stabilita fino al 31 dicembre 1977, la quale aveva determinato lo
scioglimento dell'ente, che quindi non poteva piu' adottare alcuna
deliberazione; e cio' a prescindere dal problema della ritualita' o
meno delle successive convocazioni.
Ma siffatto assunto non era condivisibile perche', essendo la
gestione del consorzio modellata su quella, semplificata, della
societa', ne consegue che esso e' tacitamente prorogato, a tempo
indeterminato, allorche', decorso il termine per cui e' contratto, i
consorziali continuano le operazioni consortili.
E, nella specie, appunto cio' si era verificato.
Riguardo alle contribuzioni per gli anni 1976, 1978 e 1979, i
relativi esercizi risultavano regolarmente approvati dalle rispettive
assemblee: infatti per quella del 30 gennaio 1976 v'era l'esplicita
ammissione dell'opponente; a quella del 30 novembre 1979 questi aveva
partecipato tramite un suo rappresentante e per quella del 7 novembre
1980 era stato regolarmente convocato mediante raccomandata n. 1549
del 22 ottobre 1980.
Flavio Artemisio ha proposto ricorso contro detta sentenza, con un
solo, complessivo motivo di cassazione.
Il Consorzio di Casalpalocco resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, articolato mezzo d'impugnazione, Flavio Artemisio
denuncia la violazione degli artt. 1362 seggt. c.c., in relazione
agli artt. 2, 4 e 22 dello statuto del Consorzio, nonche' omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione.
Assume:
a) che la tesi secondo cui il consorzio deve ritenersi tacitamente
prorogato allorche', dopo la sua scadenza, i consorziati continuano a
compiere le attivita' consortili, sarebbe frutto di "mera illazione".
Comunque esso ricorrente non avrebbe mai partecipato a tali
attivita', manifestando anche esplicitamente la propria volonta'
contraria alla proroga stessa;
b) che dopo una prima proroga della scadenza contrattuale di due anni
- dal 31 dicembre 1975 al 31 dicembre 1977 - deliberata
dall'assemblea generale dei consorziati, esso istante non avrebbe mai
ricevuto ulteriori convocazioni per successive assemblee aventi ad
oggetto altre proroghe;
c) che da cio' deriverebbe l'inopponibilita', nei suoi confronti,
dalle deliberazioni di approvazione dei bilanci, preventivi e
consuntivi, adottate in assemblee per le quali non e' stato
convocato;
d) che il Consorzio di Casalpalocco non potrebbe essere definito di
miglioramento fondiario, dato che la proprieta' fondiaria (strade e
spazi verdi) su cui si estende l'azione del consorzio anzidetto, non
appartiene ai consorziati, bensi' alla societa' generale immobiliare
di lavori d'utilita' pubblica, avente sede in Roma.
Le enunciate tesi sono inconsistenti.
Va premesso che, siccome e' pacifico, a norma del relativo statuto
il Consorzio di Casalpalocco ha lo scopo di provvedere
all'espletamento dei seguenti compiti, fino a che non saranno assunti
dal Comune: manutenzione delle strade, delle fognature,
dell'illuminazione, del verde, ecc... nel comprensorio stesso.
Ne deriva che esattamente detto Consorzio e' stato definito di
miglioramento fondiario, essendo costituito da un'associazione di
privati, avendo a base la proprieta' fondiaria e come scopo un
vantaggio per l'uso, la conservazione ed il miglioramento dei fondi.
A nulla rileva che la proprieta' del terreno su cui precipuamente
si svolge l'attivita' del consorzio apparteneva ad uno o piu'
consorziati e non a tutti, se poi tale attivita' si risolve in un
vantaggio per i fondi inclusi nel comprensorio ed appartenenti agli
altri consorziati.
Cio' posto, deve condividersi l'opinione secondo cui, poiche' il
consorzio rientra tra i fenomeni genericamente associativi,
presuppone un'organizzazione e la sua gestione e' modellata su quella
della societa' semplice.
Ne consegue che esso deve intendersi tacitamente prorogato a tempo
indeterminato allorche', scaduto il termine inizialmente stabilito
per la sua durata, i consociati continuano a svolgere le operazioni
consortili (ex art. 2273 c.c.).
Ma, a prescindere da cio', e ricordato che nella specie si
controverte su contributi dovuti dall'Artemisio per gli anni 1976,
1978 e 1979, la Corte d'Appello ha rilevato che le relative assemblee
consortili sono state regolarmente convocate, come risulta:
a) per il 1976 dall'esplicita ammissione dell'odierno ricorrente;
b) per il 1978 (tenuta il 30 novembre 1979), avendovi l'Artemisio
partecipato tramite un proprio rappresentante;
c) per il 1979, essendo stato il medesimo regolarmente invitato a
parteciparvi, con raccomandata n. 1549 in data 22 ottobre 1980.
E' evidente, alla stregua di tali accertamenti di fatto,
insindacabili in sede di legittimita', che comunque il ricorrente,
partecipando alle assemblee consortili dopo il 31 dicembre 1977, ha
preso atto che il consorzio continuava a svolgere l'attivita' per cui
era sorto ed ha tacitamente ratificato l'ulteriore proroga della sua
durata.
Ne segue l'esistenza di respingere il ricorso.
L'onere delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da Flavio Artemisio, contro
la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 29 maggio - 8
ottobre 1985, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio in L. 40.300, oltre a L. 1.000.000 per onorario di
avvocato.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte
Suprema di cassazione, II sezione civile, il 14 giugno 1989.
 
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