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Patto parasociale spa

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI - ORGANI SOCIALI
- AMMINISTRATORI - NOMINA - IN GENERE -

I patti parasociali (e, in particolare, i cosiddetti sindacati di
voto) sono, nella loro composita tipologia (che non consente,
pertanto, la riconduzione ad uno schema tipico unitario), accordi
atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i
soci contraenti, il modo in cui dovra' atteggiarsi, su vari oggetti
(nella specie, circa la nomina di amministratori societari), il loro
diritto di voto in assemblea. Il vincolo che discende da tali patti
opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello
dell'organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere
"parasociale" e, conseguentemente, l'esclusione della relativa
invalidita' "ipso facto"), sicche' non e' legittimamente
predicabile, al riguardo, ne' la circostanza che al socio stipulante
sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in
assemblea, ne' quella che il patto stesso ponga in discussione il
corretto funzionamento dell'organo assembleare (operando il vincolo
obbligatorio cosi' assunto non dissimilmente da qualsiasi altro
possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al
voto assembleare in un certo modo), poiche' al socio non e' in alcun
modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato
ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione
assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere
dell'inadempimento del patto.



ANNO/NUMERO 2001/14865


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LUZI ROMANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21,
presso l'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato STEFANO VERZONI, giusta procura speciale per
Notaio Alberto Paleari di Monza rep. n. 29059 del 7.10.1999;
- ricorrente -
contro
DI GREGORIO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. TAZZOLI
6, presso l'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato FULVIO MORESE, giusta procura a margine del
controricorso;
- controricorrente -
contro
GALLI GIORGIO, 21 INVESTIMENTI SpA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 22936/99 proposto da:
21 INVESTIMENTI SpA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 44/46,
presso l'avvocato ENNIO CICCONI, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI GREGORIO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO
TAZZOLI 6, presso l'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato FULVIO MORESE, giusta procura a
margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
LUZI ROMANO, GALLI GIORGIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2158/98 della Corte d'Appello di MILANO,
depositata il 24/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/06/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Manferoce, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso
incidentale;
uditi per il resistente, gli Avvocati Morese e Vaccarella, che hanno
chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del
ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
incidentale; l'accoglimento del secondo motivo; rigetto del primo
motivo; l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 e 6/5/1997, Giorgio Galli
impugnava di nullità avanti alla Corte di Milano il lodo arbitrale
reso in data 11.4.1997 nella procedura arbitrale instaurata da Marco
Di Gregorio nei confronti dell'impugnante Galli, di Mario Luzi e
della spa 21 Investimenti. Esponeva che il Di Gregorio e la spa 21
Investimenti avevano in data 15.6.1995 costituito la srl Sei TV per
l'esercizio di un'emittente televisiva: che successivamente la
compagine sociale si era ampliata anche al Galli e al Luzi: che il
12.7.1995 la Sei TV aveva acquistato l'intero capitale sociale della
srl Sidera, poi denominata Sei Milano; che il 13.7.1995 il Di
Gregorio, il Galli e il Luzi avevano sottoscritto patti parasociali
dalla durata coincidente con quella della Sei TV: che in data
20.9.1995 tutti e quattro i soci avevano sottoscritto altra
scrittura contenente una disciplina dei rapporti finanziari e un
sindacato di voto, affidando al Di Gregorio, amministratore unico
della Sei TV, la carica di presidente ed amministratore delegato
della Sei Milano: che la gestione delle due società, affidata al Di
Gregorio era risultata gravemente in perdita ed aveva portato alla
perdita del capitale sociale; che il Di Gregorio non aveva assunto
le iniziative cui era tenuto per legge e per i patti stipulati; che
le assemblee del 18.3.1996 avevano revocato il Di Gregorio e
nominato un diverso consiglio di amministrazione; che il predetto
aveva quindi azionato l'arbitrato previsto nel contratto 20.9.1995;
che l'arbitro unico, con la sua impugnata decisione del 11.4.1997,
aveva dichiarato risolti per inadempimenti della 21 Investimenti,
del Luzi e del Galli i patti parasociali 13.7 e 20.9.1995 e,
conseguentemente, condannato le parti inadempienti al pagamento
delle penali, specificate in L. 533.330.000 per la 21 Investimenti,
L. 404.733.000 per il Luzi, L. 161.933.000 per il Galli, oltre
interessi. Tanto premesso impugnava di nullità il lodo per
(violazione di legge in relazione alla) nullità dei patti
parasociali inter partes, ritenuti invece validi dall'arbitro unico,
per disapplicazione delle regole ermeneutiche e contraddittorietà
della motivazione; chiedeva la declaratoria di nullità del lodo e
l'accoglimento delle conclusioni già da lui formulate nel giudizio
arbitrale.
Si costituivano il Di Gregorio, chiedendo il rigetto della
impugnazione ed il Luzi, che con appello incidentale, denunciava a
sua volta, la nullità del lodo e, in subordine, domandava la
riduzione ad equità della penale.
Con proprio autonomo atto, anche la Investimenti 21 impugnava il
lodo suddetto, denunciando anche ulteriori preliminari motivi di
nullità, tra i quali (per quel che ancora rileva) la mancata
indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo della
deliberazione (violazione art. 829, co.1°, n.5 c.p.c.).
Con sentenza del 24 luglio 1998, la Corte adita, previamente riunite
le riferite impugnazioni (principali del Galli e della spa 21
Investimenti e incidentale dal Luzi), le respingeva tutte.
Da qui l'odierno ricorso per cassazione del Luzi e
(incidentale)della Spa 21 Investimenti; cui resiste, con separati
controricorsi, il De Gregorio.
Il Luzi e il Di Gregorio hanno anche depositato memorie ai sensi
dell'art. 378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con i tre motivi della propria impugnazione, il Luzi -
denunciando violazione degli artt. 112,113 cpc (1);
1322,1343,1346,1418 e 2383 c.c. (2) e vizi di motivazione (3) -
critica i giudici dell'appello per avere, rispettivamente:
- omesso di pronunciare, prendendo posizione, sulla natura dei patti
in discussione (coincidenti con la prevista durata della società,
fino al 2050) quali patti a tempo indeterminato ovvero a termine,
eccessivamente protratto;
- erroneamente ritenuto la validità, comunque, dei patti stessi;
- immotivatamente, infine, respinto la censura relativa alla domanda
di reiezione della penale.
II. Con i due motivi del ricorso incidentale, la "21 Investimenti",
a sua volta, reitera l'eccezione di nullità del lodo - per mancata
indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo della sua
sottoscrizione - e di invalidità dei patti parasociali per cui è
causa.
III. I due ricorsi, vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335
c.p.c.
IV. Ancora in via preliminare, va esaminata ai fini della esatta
delimitazione del thema decidendum la questione sulla ammissibilità
del ricorso incidentale della "21 Investimenti", in relazione anche
alla eccezione, in tal senso formulata dal Di Gregorio, sia pur
limitatamente al primo mezzo di detta impugnazione. Ritiene al
riguardo il Collegio che il ricorso incidentale della "21
Investimenti" sia inammissibile nella sua interezza, in relazione al
suo contenuto di impugnazione autonoma (parallela e non contrapposta
alla impugnazione principale del Luzi) e per la sua tardiva
proposizione (il 30 novembre 1999) dopo l'intervenuta scadenza (il
22 ottobre precedente) del termine ordinario annuale di impugnazione
incrementato dei periodi di sospensione feriale, decorrente dalla
data (24 luglio 1998) di deposito della sentenza d'appello.
Per il combinato disposto degli artt. 370,371 c.p.c., solo alla
parte contro la quale è diretto il ricorso principale è consentito,
infatti, di presentare ricorso (nei confronti di qualsiasi capo
della sentenza impugnata ex adverso: cfr nn. 9470/90; 3502/99) nelle
forme e nei termini del ricorso incidentale ex art. 334 c.p.c.,
poiché soltanto questa può avere interesse a contraddire e
presentare ricorso incidentale anche tardivo (così n. 5675/99). Per
cui, appunto, quando il ricorso abbia, invece, come nella specie,
contenuto autonomo i termini della impugnazione incidentale sono
inapplicabili ed il ricorso deve essere proposto nel termine di
decadenza previsto dagli artt. 325, 327 c.p.c. (cfr pure n.
1066/99).
V. Senz'altro infondato, è poi il primo motivo del ricorso
principale.
La circostanza che la Corte di merito, nell'escludere l'invalidità
dei patti parasociali in discussione, abbia espressamente ritenuto
che tale soluzione s'imponga identicamente quale che sia la durata,
indeterminata o non, dei patti stessi, esclude evidentemente che, in
ordine alla qualificazione dei predetti patti, per il profilo della
loro durata, possa configurarsi l'omissione di pronuncia prospettata
dal ricorrente. Tale pronuncia risultando, viceversa, adottata nel
senso, appunto, dalla irrilevanza della dimensione temporale della
clausola, ai fini della sua validità e, sostanzialmente,
risolvendosi in una doppia pronuncia di esclusa nullità dei patti
sub indice nella loro duplice possibile eccezione dei patti vuoi a
tempo indeterminato che a termine coincidente con la durata stessa
della società.
IV. Il secondo complesso motivo del ricorso del Luzi ripropone la
questione centrale sulla validità dei patti di sindacato stipulati
tra le parti e si articola su un triplice e gradato livello di
contestazione alle affermazioni della Corte di merito sulla validità
"in via di principio" dei cd. sindacati di voto; sulla validità del
patto di voto anche quando relativo alla nomina di amministratori
della società; sulla esclusa nullità, infine, di siffatti patti pur
ove stipulati, come nella specie, senza prefissazione di termine o
di un termine, comunque, ragionevole.
Sostiene, infatti, in contrario, il ricorrente che nulli siano,
invece, "di regola", i patti parasociali di voto, perché
espropriativi delle funzioni e dei poteri dell'assemblea; che nulli
siano in particolare i sindacati di voto sulla nomina di
amministratori per contrasto con la norma imperativo dell'art. 2383
c.c. (che attribuisce all'assemblea il potere di quella nomina); che
nulli siano, comunque, patti siffatti ove stipulati a tempo
indeterminato od a termine eccessivamente protratto, per l'ulteriore
profilo di loro contrasto con il principio generale dell'ordinamento
di non tolleranza di vincoli obbligatori a tempo indeterminato.
Nessuno di tali rilievi critici può. però. essere condiviso.
IV/1 Nella accezione emersa, ed imposta, dalla prassi (sulla spinta
di esigenze, tra l'altro, di assicurazione di nuclei stabili di soci
in grado di ispirare la strategia imprenditoriale delle società) e
poi, comunque, considerata per acquisita o presupposta da varie
discipline di settore (v. l.223/90, art. 26, l.1/91, art.1; d.lgs
127/91, art. 26; l. 149/92, artt.7, 10; d.lgs 385/93, art. 23; e v.,
da ultimo il d.lgs n. 58/98, sulla intermediazione finanziaria, il
cui art. 123, non applicabile ratione temporis e ratione materiae,
alla fattispecie, stabilisce ora una durata aventi per oggetto
l'esercizio del diritto di voto nelle s.p.a. quotate in borsa, con
automatica riduzione, in tali limiti, dei termini stipulati per
durata superiore) i patti parasociali e, in particolare i cosiddetti
sindacati di voto sono, nella loro varia tipologia (che non ne
consente, allo stato, la riconduzione ad uno schema tipico unitario)
accordi (quindi) atipici volti a disciplinare, in via meramente
obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi
(su vari oggetti) il loro diritto di voto in assemblea (non
dissimilmente dall'accordo, ad esempio, sul contenuto del voto che
preventivamente intervenga tra più comproprietari delle medesime
azioni, ex art. 2347 c.c.).
Il vincolo, che da tali patti discende, opera, pertanto, su un
terreno esterno a quello della organizzazione sociale (dal che,
appunto, il loro carattere parasociale), per cui non può dirsi,
senza confondere i due diversi piani del rapporto parasociale e del
rapporto sociale; nè che al socio, stipulante un tal patto, sia in
alcun modo impedito di determinarsi all'esercizio del voto in
assemblea come meglio creda, nè, quindi, che il patto stesso ponga
in discussione il funzionamento dell'organo assembleare.
Come ben chiarito dalla sentenza n. 9975 del 1995 (che si è
motivatamente discostata da alcuni precedenti di segno contrario),
"il fatto che il socia si sta, in altra sede impegnato a votare in
un determinato modo ha rilevo solo per l'eventuale responsabilità
contrattuale nella quale egli incorrerebbe -ma unicamente verso gli
atti firmatari del patto parasociale - violando quell'accordo".
Sicchè il vincolo obbligatorio, così assunto, opera non
dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che
possa spingere un socio ad esprimere il suo voto in assemblea in un
determinato modo. Senza che nessuno possa impedire a quel socio di
"optare per il non rispetto del patto di sindacato, ogni qualvolta,
a suo personale giudizio, l'interesse ad un certo esito della
violazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere
dell'inadempimento del patto" (n. 9975/95 cit.) Non sussiste il
paventato effetto di svuotamento dei poteri assembleari
riconducibile al patto parasociale e ciò conduce ad escludere (come
correttamente ha fatto la Corte milanese) che possa per quel motivo
sostenersi la tesi della invalidità, "per principio" dei patti
parasociali.
IV/2. Neppure, per altro, poi sussiste l'ipotizzato contrasto con la
norma imperativa dell'art. 2383 c.c. da cui si vorrebbe in via
gradata, far discendere la nullità di sindacati di voto sulla nomina
di amministratori della società.
L'inderogabilità della norma attribuitiva del potere di nomina, di
detto organi, all'assemblea non è posta, infatti, in discussione
dall'eventuale accordo di voto che, per il già rilevato suo effetto
interamente interno al rappporto parasociale, non incide su quel
potere assembleare, cui il patto non pone (per come dimostrato)
limiti od ostacoli sul piano dell'organizzazione societaria. Dal che
l'esclusione, del pari correttamente ritenuta dai giudici a queibus,
di una ragione generale di invalidità della subcategoria di patti in
esame.
V/3. Residua il profilo di doglianza relativo alla mancata
predeterminazione di (una ragionevolmente contenuta) durata, dalla
quale il ricorrente assune che la Corte del merito avrebbe dovuto,
comunque, inferire la nullità dei patti per cui è lite.
Al riguardo questo Collegio non ignora che la già richiamata
sentenza n. 9975 del 1995 (sul punto invocata dal ricorrente) ha
affermato che l'indeterminatezza della durata, o la durata non
ragionevolmente contenuta, del patto parasociale ne determina la
caduta "nell'area di disfavore che circonda le obbligazioni
destinate a durare indefinitamente nel tempo" ed impedisce di
considerarlo meritevole di tutela e, per ciò, giuridicamente valido,
a norma dell'art. 1322, co. 2, c.c.".
Ma ritiene di doversi ora discostare da tale soluzione di principio,
per ragioni in primo luogo di coerenza con l'ammessa validità, in
via generale, delle convenzioni di voto, non potendo il sottostante
giudizio di meritevolezza della correlativa tutela, ex art. 1322
c.c. essere sovvertito in presenza e in dipendenza di patologie
circoscritte al mero profilo della durata (indeterminata od
eccessiva) del patto. A fronte delle quali, la sanzione della
nullità, applicata alla pattuizione nella sua interezza, appare
eccessiva, ed anche eccentrica rispetto alla ratio (cui la sanzione
sarebbe informata) di evitare, semplicemente, la perpetuità del
vincolo negoziale.
Esistono, ben vero, altri rimedi, dettati dall'ordinamento, per
assicurare la temporaneità dei rapporti obbligatori ed in
particolare quello, cui anche nella specie può farsi ricorso,
dell'applicazione dell'istituto del recesso unilaterale ad nutum,
con obbligo di preavviso o per giusta causa.
La prevalente dottrina e la più recente giurisprudenza (che
circoscrive la portata dell'art. 1373 c.c. al suo contenuto
disciplinatorio del recesso, nei contratti di durata, ove tale
facoltà sia prevista dalla parti, senza alcuna implicazione ostativa
alla recedibilità anche in caso di mancata previsione pattizia al
riguardo: cfr Cass.nr.4597/93; 8360/96; 1594/97) concordano,
infatti, nell'enucleare, dalle singole disposizioni che ne fanno
applicazione con riguardo a specifici contratti tipici a tempo
indeterminato, un principio generale di risolubilità ad nutum,
individuando nel recesso unilaterale una causa estintiva ordinaria
di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondente
all'esigenza, appunto, di evitare la perpetuità del vincolo
obbligatorio (cfr n. 6427/98).
Il riferito principio è agevolmente estensibile ai contratti
atipici, a maggior ragione ove gravitanti (come quelli in esame)
nell'area del fenomeno societario (cfr artt. 24, co 2° 2285 c.c.).
L'obiettivo di evitare la durata indeterminata od eccessiva dei
patti di voto può così ben essere raggiunto - salvaguardando, nel
contempo la validità ed efficacia del vincolo negoziale - attraverso
il ricorso ad uno strumento più adeguato e bilanciato, quale il
recesso unilaterale che abiliti le parti a mettere fine ad un
rapporto di durata indefinita con effetto ex nume, in luogo che
attraverso la via della eliminazione del rapporto ex tunc (in
quanto, in tesi nullo): via (quest'ultima) che potrebbe essere anche
artatamente percorsa dal contraente che abbia violato l'impegno
assunto.
Nè rileva in contrario la previsione di invalidità dei patti di
divieto di alienazione "non contenuti entro convenienti limiti di
tempo" di cui all'art. 1379 c.c. e la "stretta connessione" (cui fa
riferimento la citata sentenza del '95), che spesso sussiste, "fra
il vincolo avente ad oggetto l'esercizio del voto e quello gravante
sulla trasferibilità delle azioni a terzi".
Una tale eventuale connessione non comporta, infatti,
necessariamente l'invalidità all'intero patto contratto a tempo
indeterminato ma la nullità della sola clausola limitativa del
potere di disposizione di azioni sindacate; risultandone, per
l'effetto, solo indebolito, ma non anche svuotato di ogni contenuto,
il patto di voto che vincolerà comunque i contraenti fino a quando
restino proprietari delle azioni.
Il ricorso allo strumento del recesso ad nutum, per assicurare la
temporaneità del vincolo negoziale, nei contratti, anche atipici, a
tempo indeterminato (od a termine eccessivamente protratto)
risponde, d'altra parte anche ad una non eludibile esigenze di
conformazione del contratto a buona fede che si impone in fase
esecutiva in virtù del disposto dell'art. 1375 c.c. (cfr sent. n.
8360/90), e per via stessa di integrazione del contratto, in ragione
della riconducibilità della clausola di buona fede al dovere
costituzionale di solidarietà, operante, come già sottolineato,
anche all'interno del rapporto negoziale e con forza di norma
inderogabile, immediatamente e direttamente precettiva (cfr. sen.ze
nn. 3775/1994; 10511/1999).
Resiste, quindi, a censura la sentenza impugnata anche nella parte
in cui ha escluso la nullità del patto di voto pur di durata
indeterminata od eccessivamente protratta.
Dal che conclusivamente l'infondatezza del secondo mezzo
impugnatario in ognuna delle su tre subcensure.
V. Nè a miglior sorte può andare incontro la residua terza doglianza
del Luzi, in punto di denegata riduzione della penale. Avendo, al
riguardo, la Corte territoriale (anche in ragione dei limiti del
sindacato devolutole sul lodo impugnato), correttamente escluso
l'asserita violazione dell'art. 1384 c.c., sul rilievo che gli
arbitri avevano respinto la domanda di riduzione sulla base della
verificata insussistenza dei correlativi presupposti di parziale
esenzione della obbligazione principale e di manifesta eccessività
della penale stessa in relazione all'interesse del creditore.
Circostanze queste, di fatto, evidentemente non suscettibili di
riesame in questa sede di legittimità.
VI. Il ricorso principale va, pertanto, a sua volta integralmente
respinto.
VII. In ragione della natura delle questioni trattate e della
novità, in parte, della correlativa soluzione, possono compensarsi
tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso
incidentale e rigetta quello principale; compensa le spese del
giudizio di cassazione.
Roma, 18 giugno 2001.
Depositato in cancelleria il 23 novembre 2001
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