Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli (c.c.2452, 2625).
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente
Massima della Cassazione
Pagamento dei debiti sociali
Nelle società di persone (così come nelle società di fatto e nelle società irregolari), per cui le ragioni dei creditori sociali sono garantite dal regime di responsabilità illimitata dei soci, il divieto fatto ai liquidatori di ripartire fra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali (art. 2280 cod.civ.) finché non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate per il pagamento dei debiti non ancora scaduti le somme necessarie, non è imposto dalla legge in modo assoluto; il procedimento di liquidazione, infatti, può essere omesso nel caso in cui lo statuto stabilisca quale destinazione debba avere il patrimonio sociale, ovvero quando, in mancanza di apposito patto, i soci siano d'accordo nel procedere alla definizione integrale dei loro rapporti preesistenti
Pagamento dei debiti sociali
|