Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori
Se l`atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell`art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l`approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
Massima della Cassazione
Nomina e revoca degli amministratori
La revoca dell'amministratore di una società in accomandita semplice, la cui nomina sia contenuta nell'atto costitutivo, comporta una modificazione di tale atto e richiede, pertanto, in linea di principio, il consenso di tutti i soci (art. 2252 cod. civ.), siano essi accomandatari o accomandanti, in quanto l'art. 2319 - che prevede una diversa maggioranza in tema di nomina e revoca degli amministratori delle S.a.s. si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui gli amministratori vengano nominati con atto separato rispetto a quello costitutivo della società.
Nomina e revoca degli amministratori
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