Art. 2300 Modificazioni dell`atto costitutivo
Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all`ufficio del registro delle imprese (disp. di att.al c.c. 99 e seguenti), l`iscrizione delle modificazioni dell`atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l`iscrizione (c.c.2626).
Se la modificazione dell`atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica (c.c.2626, 2703).
Le modificazioni dell`atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza (c.c.2193; disp. di att.al c.c. 211).
Massima della Cassazione
Modificazioni dell`atto costitutivo
LA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO, OD IN ACCOMANDITA SEMPLICE, IN SOCIETA MUNITA DI PERSONALITA GIURIDICA, AI SENSI DEGLI ARTT 2498 E SEGG COD CIV, NON COMPORTA L'ESTINZIONE DI UN SOGGETTO E LA CREAZIONE DI ALTRO AL POSTO DEL PRIMO, MA SOLO UNA MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CHE NON TOCCA LA TITOLARITA DEI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI, IVI COMPRESI QUELLI OBBLIGATORI, I QUALI VENGONO CONSERVATI DALLA SOCIETA RISULTANTE DALLA TRASFORMAZIONE. NE QUEST'ULTIMA PUO ESSERE ESONERATA DALL'ADEMPIMENTO DI UN DEBITO ANTERIORE PER IL SOLO FATTO CHE, NELLA RELAZIONE DI STIMA COMPILATA IN OCCASIONE DELLA TRASFORMAZIONE, QUEL DEBITO NON SIA STATO MENZIONATO, OVVERO SIA STATO VOLUTAMENTE ED ESPRESSAMENTE ESCLUSO, IN QUANTO UN PATTO IN TAL SENSO FRA I SOCI NON E OPPONIBILE AL TERZO CREDITORE, CHE NON VI ABBIA PARTECIPATO
Modificazioni dell`atto costitutivo
|