Art. 2275 Liquidatore
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d`accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o piu liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci (c.c.2259).
Massima della Cassazione
Liquidatore
La nomina del liquidatore di una società di persone (nella specie, società in accomandita semplice) da parte del Presidente del Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, ex art. 2275, cod. civ., è possibile, allo scopo di supplire all'inattività dell'assemblea, esclusivamente quando tra i soci non sia in contestazione lo scioglimento della società. Pertanto, nel caso in cui sia controverso tra i soci il verificarsi di una causa di scioglimento, la nomina del liquidatore spetta al giudice adito in sede contenziosa, anche se il relativo giudizio sia definito con una pronunzia che dichiari cessata la materia del contendere, a seguito del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che, in un separato giudizio, ha dichiarato sciolta la società per insanabile contrasto tra i soci e per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale
Liquidatore |