Art. 2277 Inventario
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all`ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l`inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L`inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori (c.c.2452
Massima della Cassazione
Inventario
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - INVENTARIO - DIFFERENZA TRA IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E IL RENDICONTO PRESENTATO DAL LIQUIDATORE.*
IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE - IN RELAZIONE ALLA SUA SPECIFICA FINALITA E ALLE PRECLUSIONI CHE LA MANCATA PROPOSIZIONE DI RECLAMI, DA PARTE DEI SOCI, COMPORTA - NON PUO ESSERE GIURIDICAMENTE ASSIMILATO AL RENDICONTO PRESENTATO DAL LIQUIDATORE
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