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Le società in generale

Tipologie societarie :

Tipologie societarie :
Società a Responsabilità Limitata
La società a responsabilità limitata,indicata in forma abbreviata quale S.r.l., è una società di capitali in cui i soci rispondono,per le obbligazioni sociali, nei limiti della quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.La partecipazione dei soci è rappresentata,a differenza delle altre società di capitali,da quote. La società a responsabilità limitata si costituisce per atto pubblico a ministero di notaio,e si compone di un unico documento distinto: nell'atto costitutivo vero e proprio e nello statuto che regolamenta il funzionamento della società. L'atto costitutivo della srl deve contenere dei requisiti minimi ,essenziali per la nascita della società ,identificati dal legislatore nei seguenti elementi:
il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
la quota di partecipazione di ciascun socio;
le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società
Società in Accomandita Semplice.
Nella società in accomandita semplice, indicata in forma abbreviata quale S.a.s., vi sono due tipologie di soci:gli accomandatari e gli accomandanti.Il socio accomandante risponde per le obbligazioni sociali nel limite di quanto conferito e non ha potere di amministrazione e di rappresentanza,salvo che per alcuni atti in forza di un'eventuale procura;il socio accomandatario,di contro,ha il potere di compiere atti di amministrazione ed ha la rappresentanza della società la quale assume obblighi ed acquista diritti per il suo tramite. La S.a.s. è costituita da uno o più soci accomandanti e da uno o più soci accomandatari.La società in accomandita semplice deve essere costituita con scrittura privata autenticata o con atto pubblico a ministero di notaio e deve essere registrata entro il termine di venti giorni presso l'Ufficio del Registro nonché iscritta presso il Registro delle Imprese del luogo in cui la società ha la propria sede. La procedura di registrazione ,presso il Registro delle Imprese, avviene esclusivamente in via telematica e viene svolta interamente dal notaio.
Società in Nome Collettivo.
La società in nome collettivo, indicata in forma abbreviata quale S.n.c, deve essere ,come per la Sas, costituita con scrittura privata autenticata o con atto pubblico a ministero di notaio e deve essere registrata entro il termine di venti giorni presso l'Ufficio del Registro nonché iscritta presso il Registro delle Imprese del luogo in cui la società ha la propria sede. .La procedura di registrazione presso il Registro delle Imprese avviene esclusivamente in via telematica e viene svolta interamente dal notaio. La partecipazione del socio di S.n.c. è rappresentata da una quota attribuita in maniera proporzionale alla parte di capitale da ciascun socio sottoscritta. Il capitale sociale,infatti,si forma mediante conferimento in denaro od in natura (crediti o beni)che ciascun socio,all'atto della costituzione,versa nella società;il legislatore prevede,inoltre,che il partecipante possa partecipare in società prestando la propria attività lavorativa (c.d. socio d'opera). Non è stabilito,a differenza delle società di capitali,una misura minima per il capitale sociale ma, di contro ad esse, ogni socio risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali anche se ciascuno di essi partecipa alle perdite ed agli utili in misura proporzionale al capitale sottoscritto.
Società Semplice.
La società semplice,indicata in forma abbreviata quale S.s. ha le stesse caratteristiche strutturali della S.nc. con la differenza che:
- il suo oggetto sociale è limitato alle attività agricole,non potendo svolgere alcuna attività commerciale;
- ogni socio risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali assunte dalla società, ma è possibile il patto contrario, che limiti detta responsabilità ai soli soci che hanno agito in nome e per conto della società e ne abbiano la rappresentanza.
Società Per Azioni.
La società per azioni,indicata in forma abbreviata quale S.p.a.,è la principale delle società di capitali (insieme alla srl ed alla Sapa),e la sua caratteristica principale è data dal fatto che la partecipazione sociale è rappresentata da azioni e che ogni socio risponde limitatamente a quanto conferito, senza rischio di essere esposto con tutti i suoi beni, al pagamento dei debiti sociali.
Essa deve essere costituita con atto pubblico a ministero di notaio al quale è demandato un controllo omologatorio prima di esclusiva competenza del Tribunale.
L'atto ,seppur unico,si compone di due distinti elementi:l'atto costitutivo vero e proprio e lo statuto che regolamenta la vita della società. L'atto costituivo della società per azioni deve ,difatti, contenere:
-il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
-la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
-l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
-l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
-il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
-il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
-le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
-i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
-il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
-il numero dei componenti il collegio sindacale;
-la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
-l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
-la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere
Società in accomandita per azioni.
La società in accomandita per azioni,indicata,in forma abbreviata quale S.a.p.a., ha caratteristiche simili alla Spa ,dalla quale mutua numerose norme e regole, ma si differenzia da questa perché conosce due categorie di soci:gli accomandanti che rispondono limitatamente al capitale conferito, e gli accomandatari che rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali.La partecipazione di ciascun socio al capitale è rappresentata da azioni e questo distingue la Sapa dalla Sas.

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