Tipologie societarie :
Tipologie societarie :
Società a Responsabilità Limitata
La società a responsabilità limitata,indicata in forma
abbreviata quale S.r.l., è una società di capitali in
cui i soci rispondono,per le obbligazioni sociali, nei limiti della
quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.La partecipazione
dei soci è rappresentata,a differenza delle altre società
di capitali,da quote. La società a responsabilità limitata
si costituisce per atto pubblico a ministero di notaio,e si compone
di un unico documento distinto: nell'atto costitutivo vero e proprio
e nello statuto che regolamenta il funzionamento della società.
L'atto costitutivo della srl deve contenere dei requisiti minimi ,essenziali
per la nascita della società ,identificati dal legislatore nei
seguenti elementi:
il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita
o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun
socio;
la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità
limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e
le eventuali sedi secondarie;
l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto
e di quello versato;
i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai
beni conferiti in natura;
la quota di partecipazione di ciascun socio;
le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle
concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti
incaricati del controllo contabile;
l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione
poste a carico della società
Società in Accomandita Semplice.
Nella società in accomandita
semplice, indicata in forma abbreviata quale S.a.s., vi sono due tipologie
di soci:gli accomandatari e gli accomandanti.Il socio accomandante risponde
per le obbligazioni sociali nel limite di quanto conferito e non ha
potere di amministrazione e di rappresentanza,salvo che per alcuni atti
in forza di un'eventuale procura;il socio accomandatario,di contro,ha
il potere di compiere atti di amministrazione ed ha la rappresentanza
della società la quale assume obblighi ed acquista diritti per
il suo tramite. La S.a.s. è costituita da uno o più soci
accomandanti e da uno o più soci accomandatari.La società
in accomandita semplice deve essere costituita con scrittura privata
autenticata o con atto pubblico a ministero di notaio e deve essere
registrata entro il termine di venti giorni presso l'Ufficio del Registro
nonché iscritta presso il Registro delle Imprese del luogo in
cui la società ha la propria sede. La procedura di registrazione
,presso il Registro delle Imprese, avviene esclusivamente in via telematica
e viene svolta interamente dal notaio.
Società in Nome Collettivo.
La società in nome collettivo,
indicata in forma abbreviata quale S.n.c, deve essere ,come per la Sas,
costituita con scrittura privata autenticata o con atto pubblico a ministero
di notaio e deve essere registrata entro il termine di venti giorni
presso l'Ufficio del Registro nonché iscritta presso il Registro
delle Imprese del luogo in cui la società ha la propria sede.
.La procedura di registrazione presso il Registro delle Imprese avviene
esclusivamente in via telematica e viene svolta interamente dal notaio.
La partecipazione del socio di S.n.c. è rappresentata da una
quota attribuita in maniera proporzionale alla parte di capitale da
ciascun socio sottoscritta. Il capitale sociale,infatti,si forma mediante
conferimento in denaro od in natura (crediti o beni)che ciascun socio,all'atto
della costituzione,versa nella società;il legislatore prevede,inoltre,che
il partecipante possa partecipare in società prestando la propria
attività lavorativa (c.d. socio d'opera). Non è stabilito,a
differenza delle società di capitali,una misura minima per il
capitale sociale ma, di contro ad esse, ogni socio risponde illimitatamente
per le obbligazioni sociali anche se ciascuno di essi partecipa alle
perdite ed agli utili in misura proporzionale al capitale sottoscritto.
Società Semplice.
La società semplice,indicata
in forma abbreviata quale S.s. ha le stesse caratteristiche strutturali
della S.nc. con la differenza che:
- il suo oggetto sociale è limitato alle attività agricole,non
potendo svolgere alcuna attività commerciale;
- ogni socio risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali assunte
dalla società, ma è possibile il patto contrario, che
limiti detta responsabilità ai soli soci che hanno agito in nome
e per conto della società e ne abbiano la rappresentanza.
Società Per Azioni.
La società per azioni,indicata in forma
abbreviata quale S.p.a.,è la principale delle società
di capitali (insieme alla srl ed alla Sapa),e la sua caratteristica
principale è data dal fatto che la partecipazione sociale è
rappresentata da azioni e che ogni socio risponde limitatamente a quanto
conferito, senza rischio di essere esposto con tutti i suoi beni, al
pagamento dei debiti sociali.
Essa deve essere costituita con atto pubblico a ministero di notaio
al quale è demandato un controllo omologatorio prima di esclusiva
competenza del Tribunale.
L'atto ,seppur unico,si compone di due distinti elementi:l'atto costitutivo
vero e proprio e lo statuto che regolamenta la vita della società.
L'atto costituivo della società per azioni deve ,difatti, contenere:
-il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita
o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci
e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate
a ciascuno di essi;
-la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società
e le eventuali sedi secondarie;
-l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
-l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
-il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche
e le modalità di emissione e circolazione;
-il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
-le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
-i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
-il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori
e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della
società;
-il numero dei componenti il collegio sindacale;
-la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del
soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
-l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione
poste a carico della società;
-la durata della società ovvero, se la società è
costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non
superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere
Società in accomandita per azioni.
La società in accomandita
per azioni,indicata,in forma abbreviata quale S.a.p.a., ha caratteristiche
simili alla Spa ,dalla quale mutua numerose norme e regole, ma si differenzia
da questa perché conosce due categorie di soci:gli accomandanti
che rispondono limitatamente al capitale conferito, e gli accomandatari
che rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali.La partecipazione
di ciascun socio al capitale è rappresentata da azioni e questo
distingue la Sapa dalla Sas.