SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA' IRREGOLARE E
DI FATTO - SOCIETA' SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - FORMA -
CONTRATTO VERBALE COSTITUTIVO CON IL CONFERIMENTO DEL
GODIMENTO DI BENI IMMOBILI ESSENZIALI - NULLITA' - PRINCIPIO
DELLA CONSERVAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO EX ART. 1367 COD.
CIV. - OPERATIVITA' - ESCLUSIONE.*
Il contratto verbale costitutivo di una societa' di fatto, senza
determinazione di tempo, con il conferimento del godimento di beni
immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, e'
affetto da nullita', ai sensi dell'art. 2251 Cod. Civ., in relazione
all'art. 1350 n. 9 Cod. Civ. Il quale contempla la forza scritta ad
substantiam per detti conferimenti immobiliari ove siano
ultranovennali od a tempo indeterminato. Per escludere detta
nullita' non e' invocabile il principio della conservazione del
negozio giuridico, di cui all'art. 1367 Cod. Civ., al fine di
circoscrivere il patto societario nei limiti del novennio per cui
non e' necessaria la forma scritta, in quanto cio' esulerebbe dalla
mera interpretazione della volonta' delle parti, traducendosi in
un'arbitraria sostituzione del loro effettivo intento. ( conf.
5862/87, mass n.454255; ( conf.2017/82, mass n.419864; ( contra
3631/85, mass n.441224).*
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