Art. 2286 Esclusione
L`esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (c.c.2301, 2320), nonché per l`interdizione, l`inabilitazione del socio (c.c.414 e e seguente, disp. di att.al c.c. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa l`interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l`opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società
Massima della Cassazione
Esclusione del socio
Poiché nella società in accomandita semplice, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci (gli accomandatari - che possono essere investiti del potere amministrativo - illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali; gli accomandanti - privi di potere amministrativo - responsabili solo nei limiti della quota di capitale conferito), il regime della partecipazione alle perdite, per il richiamo compiuto dall'art. 2315 cod. civ. alla disciplina relativa alla società in nome collettivo, che, ai sensi dell'art. 2293 cod. civ., a sua volta rinvia all'art. 2280 cod. civ. in materia di società semplice, è correlato alla responsabilità per le obbligazioni sociali, è nulla la clausola statutaria che nei rapporti interni fra i soci preveda la partecipazione degli accomandanti alle perdite oltre la quota di capitale conferito, atteso che l'art. 2249 cod. civ., nel prevedere che le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali devono costituirsi secondo i tipi di legge, deroga in materia societaria al principio di cui all'art. 1322 cod. civ. - che consente di porre in essere anche contratti non appartenenti ai tipi legali - vietando all'autonomia privata, che è libera di esplicarsi limitatamente alla disciplina contenuta in norme di natura dispositiva o suppletiva, pattuizioni statutarie che, modificando l'assetto organizzativo o il regime della responsabilità, siano incompatibili con il tipo di società prescelto
Esclusione del socio
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