Dirigenti di società partecipate ed ineleggibilità
L'art. 60, primo comma, numero 10) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.lgs. 18 settembre 2000, n. 267, che sancisce l’ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale e provinciale dei rappresentanti legali e dei dirigenti delle società partecipate dai predetti enti con capitale maggioritario, è estensibile anche agli amministratori e legali rappresentanti di società delle quali il Comune o la Provincia detenga un capitale inferiore alla maggioranza assoluta ma, comunque, tale da assicurargli, sulla stessa, una posizione di controllo o di influenza dominante, anche attraverso il ricorso a patti parasociali.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.11893 del 20 maggio 2006, in cui viene anche precisata la fondamentale importanza, ai fini del computo del termine semestrale, della trasmissione del ricorso a mezzo raccomandata r.r..
Sul punto viene, infatti, richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 98/2004 in cui, ancorché in materia di opposizione a sanzioni amministrative, si afferma l’illegittimità dell’onere, sancito dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981, a carico del ricorrente, di depositare personalmente l’atto introduttivo del giudizio in cancelleria, non ammettendo la possibilità di deposito del ricorso a mezzo invio per posta.
Nella citata pronunzia, la Corte Suprema ritiene che non sarebbe ragionevole una interpretazione letterale della predetta disposizione del TUEL che si riferisce al dato numerico della titolarità del capitale maggioritario della società in capo all’ente quale condizione di ineleggibilità agli incarichi istituzionali dello stesso per chi rivesta una posizione apicale nella società partecipata.
A tal proposito la Cassazione afferma, quindi, che un’ interpretazione restrittiva che tenga conto del solo significato letterale della disposizione in esame, comporterebbe, in definitiva, l’elusione della norma, visto che permetterebbe al rappresentante legale o dirigente della società controllata di ricoprire la carica di sindaco o consigliere comunale, ovvero di presidente dell’amministrazione provinciale o di consigliere provinciale, ogniqualvolta in cui, nonostante l’ente territoriale sia titolare di una quota non maggioritaria all’interno della società, esso si trovi comunque in una posizione di controllo o di notevole peso.
Come rileva la Cassazione, infatti, proprio ipotesi quali quella appena configurata, sono ciò che la ratio della norma de qua è volta ad evitare.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 20 maggio 2006, n. 11893
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P. V., cittadino elettore iscritto nelle liste del Comune di Montecosaro (Macerata), esercitava azione popolare, proponendo innanzi al Tribunale di Macerata ricorso elettorale, ex art. 70 del D.lgs. n. 267/2000, per contestare la regolarità dell'elezione a consigliere provinciale di Macerata di C. M., risultato assegnatario, nella tornata elettorale del 12/13 giugno 2004, del seggio del collegio uninominale di Montecosaro-Montelupone, deducendo quale causa ostativa di ineleggibilità la carica ricoperta dal C. di dirigente presso la società Acom s.p.a. (società finalizzata alla ricerca sanitaria a prevalente capitale pubblico, tra i cui pubblici azionisti vi era la provincia di Macerata, tra l'altro con funzioni di controllo sulla gestione sociale, nonostante la posizione di socio di minoranza); chiedeva, pertanto, dichiararsi decaduto il C. dalla nomina a consigliere provinciale.
L'adito Tribunale, costituitisi sia la Provincia che il C., con sentenza in data 10-11-2004, rigettava il ricorso, ritenendo che la causa di ineleggibilità, ex art. 60 n. 10 della l.n. 267/2000, si riferisce alla sola ipotesi in cui il candidato svolga un ruolo dirigenziale presso una società della cui maggioranza azionaria sia titolare l'Ente locale presso il quale lo stesso dirigente abbia presentato candidatura e che, essendo tale previsione a carattere eccezionale, la stessa è insuscettibile di applicazione analogica.
A seguito dell'appello proposto dal P., che, tra l'altro, affermava la posizione dominante della Provincia di Macerata, in detta società, da equipararsi alla posizione di maggioranza azionaria prevista dalla suddetta norma, la Corte d'Appello di Ancona, costituitisi la Provincia e il C. (che deducevano la tassatività delle cause di ineleggibilità e che la situazione dì controllo effettivo, senza la quota maggioritaria, avrebbe potuto assumere rilievo solo sotto il profilo della incompatibilità disciplinata dall'art. 63, comma I, n. 1, di detto decreto, che impone in un rapporto di genus a species rispetto alla causa di ineleggibilità di cui al suddetto art. 60; il C. faceva altresì presente di essersi dimesso da membro del C.d.A. di detta società), con la sentenza in esame, in data 7-7- 2005, dichiarava inammissibile il gravame per tardività "essendo stato il ricorso depositato oltre lo scadere del termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado" e ciò ai sensi dell'art. 82 della l.n. 570/1960 che dimezza i termini previsti in via ordinaria dal codice dì procedura civile (sentenza, non notificata, pubblicata in data 27-11-2004 e dovendo computarsi quale ulteriore termine quello del deposito del ricorso in cancelleria, avvenuto in data 4-6-2005, non potendo considerarsi equivalente la spedizione a mezzo del servizio postale, effettuata il 27-5-2005); la Corte, ad abundantiam, rigettava nel merito il ricorso, ribadendo l'esigenza di una interpretazione letterale dell'art. 60 in questione. Ricorre per cassazione, con due motivi, il P.; resiste con controricorso il C..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 82, comma terzo, del D.P.R. n. 570/1960, in quanto l'impugnata sentenza confonde il deposito del ricorso in cancelleria, quale preliminare all'instaurazione del rapporto processuale, con il deposito del fascicolo del ricorso; non si comprende perché, si sostiene, detto deposito non possa avvenire a mezzo posta completo del ricorso notificato alle controparti.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 82/2, comma primo, secondo periodo, D.P.R. 570/1960, anche con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2004; si definisce "aberrante" l'impugnata decisione là dove afferma quale unica data rilevante quella di iscrizione a ruolo della causa e non la data della spedizione a mezzo posta dell'atto introduttivo. In via del tutto subordinata si chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 82/2, comma primo, del D.P.R. 570/1960 nella parte in ci imporrebbe il deposito personale del ricorso introduttivo in cancelleria, anche nella presente fattispecie di contenzioso elettorale, per palese contrasto e violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a procedimenti analoghi (ricorso alle Commissioni Tributarie, ricorso in opposizione a sanzioni amministrative, spedizione postale ex art. 134 disp. att. c.p.c).
Fondato è il ricorso, in relazione ad entrambe le proposte censure da trattarsi congiuntamente in quanto entrambe aventi ad oggetto la medesima questione dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione, nella materia in esame spedito a mezzo posta.
Censurabile è, infatti, la sentenza impugnata là dove ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal P. (avverso la decisione del Tribunale di Macerata in data 10-11-1994) per tardività, sul presupposto della decorrenza del termine semestrale (termine ridotto per ex l.n. 570/1960 e successive modifiche) tra la data della pubblicazione della sentenza di primo grado e il deposito del ricorso; e ciò in quanto, come sostenuto dai Giudici della Corte di Ancona, la scadenza di quest'ultimo termine "si intendeva riferita al deposito del ricorso in Cancelleria da effettuarsi a cura della parte personalmente o a cura di soggetto espressamente delegato, non essendo invece considerabile come equivalente la spedizione a mezzo di servizio postale (come nella specie avvenuto), laddove la spedizione del ricorso avvenuta a mezzo del servizio postale non abbia in concreto determinato la effettiva ricezione del gravame da parte dell'ufficio destinatario entro il predetto termine previsto per l'impugnazione".
In sostanza, i Giudici della Corte territoriale erroneamente hanno ritenuto la non rilevanza della trasmissione del ricorso a mezzo raccomandata r.r., spedita in data 27-5-2005, ai fini del computo del suddetto termine semestrale, ritenendo invece data di riferimento quella di iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 4-6-2005; in proposito va infatti rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 98/2004, pur se in tema di procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 22 della l.n. 689/81 nella parte in cui non consente al deposito del ricorso mediante invio per posta, in tal modo sancendo il venir meno dell'onere a carico del ricorrente di provvedere personalmente il deposito in Cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio.
Non vi è alcun dubbio, a parere di questa Corte, che tale pronuncia di incostituzionalità debba estendersi anche al procedimento in materia di contenzioso elettorale, stante la specialità dello stesso che si caratterizza, oltre che per la particolare snellezza ed esigenza di celerità, soprattutto per garantire, al di fuori di rigidi schemi formali, ai "cittadini", anche mediante la forma dell'azionariato popolare, di far valere in giudizio cause di incompatibilità e di ineleggibilità.
Premessa, dunque l'ammissibilità della spedizione a mezzo posta in Cancelleria del ricorso in materia di contenzioso elettorale e risultando, nel caso di specie, tempestiva la data di spedizione (come data a cui far riferimento in base alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte e della stessa Corte Costituzionale) di quest'ultimo (27-5-2005) rispetto al termine di sei mesi con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale avvenuta il 27-11-2004, occorre rilevare che sussistono i presupposti per decidere la presente controversia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c, non necessitando ulteriori accertamenti istruttori, rimanendo il thema decidendum incentrato sulla sola questione dell'interpretazione dell'art. 60, primo comma, n. 10 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.lgs 18-8-2000 n. 267.
Appare chiaro in proposito che non soddisfacente è un interpretazione di tipo esclusivamente letterale di tale disposto, che si soffermi cioè sul solo dato testuale prescindendo dalla ratio prevista dal legislatore nello stabilire quale causa di ineleggibilità a consigliere provinciale (oltre che a sindaco e a consigliere comunale) lo status di legale rappresentante e di dirigente delle società per azioni in cui l'ente locale di appartenenza (Provincia o Comune) detenga un capitale superiore al 50%.
E’ di tutta evidenza, infatti, che con tale previsione il legislatore abbia voluto individuare quale causa di ineleggibilità la situazione in cui si ricopra, a seguito di elezioni, un incarico istituzionale di sindaco o consigliere (provinciale o comunale), essendo al tempo stesso il soggetto "interessato" in una posizione di vertice in una società in cui la provincia o il comune abbia una posizione comunque prevalente; l'esplicita indicazione del dato numerico della titolarità del "capitale maggioritario" è appunto espressione usata dal legislatore per valutare tale posizione come dominante, e quindi ricorrente non solo nel caso dì cospicuo possesso di titoli azionari ma anche quando, pur essendovi un capitale inferiore alla maggioranza assoluta, l'ente locale è in grado di ricoprire, anche per patti parasociali, una posizione di controllo o comunque di forte influenza.
Illogica e tale da consentire "aggiramenti" di tale disposto normativo è, per quanto esposto, l'interpretazione ristretta alla sola espressione usata dal legislatore.
Ne consegue l'ineleggibilità a consigliere provinciale della Provincia di Macerata (relativamente alla consultazione elettorale del 12-13 giugno 2004) di C. M..
Sussistono giusti motivi, stante sia la natura della controversia che la problematica interpretazione della normativa in questione, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara l'ineleggibilità di C. M. a consigliere provinciale della Provincia di Macerata. Compensa le spese dell'intero giudizio.
In Roma, il 5 aprile 2006.
Depositata in Cancelleria in data 20 maggio 2006.