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Denuncia gravi irregolaritā srl


SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -
ORGANI SOCIALI - IN GENERE –





I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. in ordine
ad irregolarita' della gestione di una societa' di capitali (nella
specie revoca del liquidatore di una Srl e nomina, in sua vece, di
un amministratore giudiziario) sono atti di volontaria giurisdizione
e non assumono carattere contenzioso nemmeno nelle ipotesi in cui si
disponga la revoca degli amministratori e dei sindaci, risolvendosi
tali situazioni in misure cautelari e provvisorie che non
definiscono conflitti tra parti contrapposte e sono percio' privi
del requisito della decisorieta' e dell'attitudine ad acquistare
autorita' di cosa giudicata sostanziale, con la conseguenza che
quand'anche non altrimenti impugnabili, detti provvedimenti non sono
suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. ne' di
ricorso per regolamento di competenza



ANNO/NUMERO: 2000/8226


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
MARINI MARIO, in proprio e nella qualita' di Liquidatore della CIFRA
Srl, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso
l'avvocato DE STEFANO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta
mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, FRANCI COSTANTINO;
- intimati -
avverso il decreto del Tribunale di ROMA, depositato il 21/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il
29/03/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Stefano SCHIRO' con le quali si chiede che la Corte di Cassazione,
pronunciando in camera di consiglio, dichiari inammissibile il
ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che, con ricorso notificato al Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Roma e a Costantino Franci il primo aprile
1999, Mario Marini, in proprio e nella qualita' di liquidatore della
CIFRA S.r.l., ha proposto regolamento di competenza avverso il
decreto del 21 dicembre del 1998, con il quale il Tribunale di Roma
ha revocato ex art. 2409, comma 3^ c.c., il liquidatore della
medesima societa' CIFRA e ha nominato un amministratore giudiziario;
che, a fondamento del ricorso, il Marini ha dedotto che la sede
effettiva della societa' CIFRA si trova in Livorno e non in Roma
presso la sede sociale, in realta' costituita da una mera casella
postale, e che pertanto territorialmente competente a provvedere nel
procedimento ex art. 2409 c.c. sarebbe il Tribunale di Livorno e non
quello di Roma;
che nessuno degli intimati ha depositato memoria;
che il P.G., nella sua requisitoria scritta, ha chiesto
dichiararsi l'inammissibilita' del proposto regolamento;
che il Marini ha replicato con memoria ex art. 378 c.p.c.;
considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, i provvedimenti resi ai sensi del citato art. 2409 c.c., in
ordine ad irregolarita' della gestione di una societa' di capitali,
sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere
contenzioso, nemmeno nelle ipotesi in cui si disponga (ex comma 3^)
la revoca degli amministratori e dei sindaci, risolvendosi, tali
statuizioni, in "misure cautelari e provvisorie", che non definiscono
conflitti tra parti contrapposte, e - contrariamente all'avverso
assunto - sono comunque, prive del requisito della decisorieta' e
dell'attitudine ad acquistare autorita' di cosa giudicata
sostanziale, con la conseguenza che, quand'anche non altrimenti
impugnabili, detti provvedimenti non sono suscettibili di ricorso per
Cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 99/6241; 98/6315), ne' di ricorso
per regolamento di competenza (Cass. 98/11729; 97/420; 90/1927);
che, in applicazione della riferita giurisprudenza e in
conformita' alle richieste del P.G., l'esaminata impugnazione va
dichiarata, pertanto, inammissibile;
che nulla va disposto sulle spese di questo giudizio in assenza
di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Cosi' deciso in Roma, il 29 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 20000
 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
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