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Delibera assembleare spa


SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI - ORGANI SOCIALI
- ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE –
-
La controversia concernente la validita' della delibera di
approvazione del bilancio di societa' di capitali da' luogo ad un
giudizio al quale consegue, in caso di accoglimento della domanda,
la necessita' di una nuova redazione del bilancio, e non una
statuizione relativa all'esistenza o meno di un credito in capo a
chi ne ha promosso l'invalidita'; ne consegue che il socio receduto
dalla societa', successivamente posta in amministrazione
straordinaria, il quale - al fine di ottenere la parametrazione del
calcolo del rimborso delle proprie azioni su una diversa, e per lui
piu' favorevole, situazione patrimoniale - deduca l'invalidita'
della delibera di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio,
non puo' far valere tale doglianza nel giudizio di opposizione allo
stato passivo dell'amministrazione straordinaria, giacche' dal
richiesto annullamento non discenderebbe alcun accertamento di un
suo credito controverso.

ANNO/NUMERO 2002/05850


REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 8787/2000
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IRITECNA SOCIETA' PER L'IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E L'ASSETTO DEL
TERRITORIO SpA in Liquidazione, incorporante la ILVA SpA in
liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 43, presso
l'avvocato CORRADO CRIALESE, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PIETRO ROSSANIGO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FERDOFIN Srl in amministrazione straordinaria, in persona del
Commissario Straordinario, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA
CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato FRANCESCO VIOLA, giusta procura in calce al
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 83/00 della Corte d'Appello di TORINO,
depositata il 19/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/02/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Uva, con delega, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.6.1996 la ILVA s.p.a.
proponeva opposizione allo stato passivo della s.r.l. Ferdofin in
amministrazione straordinaria.
Esponeva che il 29.12.1989 era divenuta socia della Ferdofin
s.p.a., per una quota pari al 20% del capitale sociale, e di avere
notificato il proprio recesso dalla societa' il 5.5.1993 per dissensi
in ordine alla trasformazione della societa' stessa da s.p.a. in
s.r.l., precisando che il bilancio chiuso al 31.12.1991 indicava in
L. 114.495.046.032 il patrimonio netto della s.r.l. Ferdofin talche'
la quota di sua spettanza ammontava a L. 22.899.009.206.
Per il recupero di tale somma aveva iniziato un autonomo
processo poi interrottosi a seguito dell'ammissione della Ferdofin
all'amministrazione straordinaria.
Si era quindi insinuata al passivo dell'amministrazione
straordinaria per l'importo indicato, aumentato di L. 88.490.873,
relative ad un credito provato da fatture non contestate.
Con raccomandata, ricevuta in data 27.6.1996, il Commissario
straordinario le aveva comunicato che il credito richiesto era stato
ammesso al passivo limitatamente alla somma di L. 100.783.234, senza
motivazione alcuna in ordine alle ragioni dell'esclusione del maggior
credito azionato.
Costituitasi in giudizio la s.r.l. Ferdofin eccepiva
preliminarmente che il recesso era illegittimo in quanto effettuato
in frode alla legge; in relazione al merito rilevava che il bilancio
di riferimento era quello chiuso al 31.12.1992, approvato in data
8.7.1993 dall'assemblea dei soci, con delibera non impugnata nei
termini di legge.
Tale bilancio indicava in L. 93.054.164 il patrimonio netto
della societa' per cui la quota di pertinenza della s.p.a. ILVA
ammontava a L. 18.611.000.
Con sentenza in data 26.1.1999 il Tribunale di Torino respingeva
la domanda attrice.
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello, fondato su
tre motivi la s.p.a. IRITECNA in liquidazione, quale societa'
incorporante la ILVA s.p.a. e la Corte di appello respingeva
l'appello.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone
ricorso, fondato su cinque motivi, la IRITECNA s.p.a. in
liquidazione.
Resiste con controricorso la s.r.l. Ferdofin in amministrazione
straordinaria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di cassazione la societa' ricorrente
eccepisce nullita' della sentenza per errata indicazione di una delle
parti nell'intestazione e nel dispositivo.
La s.r.l. Ferdofin e' infatti indicata erroneamente come
Ferdofin Siderurgica s.r.l., societa' anch'essa esistente ma estranea
al giudizio, circostanza questa idonea ad ingenerare inconvenienti ed
errori.
Il motivo e' infondato e va pertanto respinto.
Invero questa Corte suprema ha piu' volte precisato che
l'omessa, incompleta o inesatta indicazione nell'epigrafe della
sentenza del nominativo di una delle parti in causa non e' motivo di
nullita' ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura
prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla
stesa sentenza e dagli atti sia possibile desumere con certezza che
di errore si tratti. (Cass. civ. sez. 2^, 9.11.1982 n. 5889; Cass.
civ. sez. 2^, 1.6.1990 n. 5161; Cass. civ. sez. 2^, 25.11.1996 n
10448).
Analoghe considerazioni possono farsi per l'inesatta indicazione
della parte nel dispositivo della sentenza quando ricorrono le
condizioni su precisate.
Nella specie dalla narrativa della sentenza in esame risulta che
la Ferdofin s.r.l. e' esattamente indicata almeno quattro volte nelle
pagg. 4, 5 e 7, talche' non sussistendo dubbi che si tratti di errore
materiale e che lo stesso possa essere emendato con la procedura di
cui agli artt. 287 e segg. c.p.c., peraltro gia' iniziata, secondo
l'assunto della controricorrente.
Il primo motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo la Iritecna s.p.a. in liquidazione lamenta
violazione e falsa applicazione dell'art. 2437 c.c., in punto di
determinazione della quota di rimborso spettantele.
Rileva che la Corte territoriale nell'interpretare il disposto
dell'art. 2437 comma 1 c.c. ha erroneamente ritenuto che il rimborso
delle quote del socio receduto debba essere calcolato sulla base del
bilancio relativo all'ultimo anno, conclusosi precedentemente al
giorno del recesso, mentre avrebbe dovuto fare riferimento all'ultimo
bilancio approvato.
Infatti tale interpretazione e' l'unica che consenta al socio
recedente di conoscere con esattezza la parte di patrimonio che
dovra' essergli rimborsata, e di decidere quindi in ordine alla
opportunita' di recedere.
Una diversa interpretazione dell'art. 2437 comma 1 c.c.
contrasterebbe con il disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso
che prevede la nullita' di ogni patto che escluda il diritto di
recesso o ne renda piu' gravoso l'esercizio.
Il motivo e' infondato e va pertanto respinto.
Invero va al riguardo precisato che il riferimento al patrimonio
risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio contenuto nell'art.
2437 comma 1 c.c. trova il suo fondamento nella necessita' di
liquidare in favore del socio recedente una quota che sia la piu'
vicina possibile al reale ed effettivo valore del patrimonio della
societa', finalita' che non sarebbe raggiungibile qualora si volesse
fare riferimento all'ultimo bilancio approvato, che potendo essere
retrodatato nel tempo, rispetto alla dichiarazione di recesso,
potrebbe non rispecchiare piu' l'effettivo valore patrimoniale della
societa', con conseguente ingiustificato impoverimento o
arricchimento del socio recedente, che deve, come e' noto,
partecipare, finche' perdura lo qualita' di socio, agli utili ed alle
perdite societarie.
Conferma l'esposta interpretazione della norma in esame la
considerazione che lo stesso art. 2437 comma 1 c.c. prevede, per le
societa' quotate in borsa, che il rimborso delle azioni spettante al
recedente, debba essere calcolato secondo il prezzo medio dell'ultimo
semestre, con cio' dimostrando l'interesse del legislatore a che
l'ammontare delle somme dovute al socio recedente sia il piu'
possibile ancorato a dati prossimi alla data della dichiarazione di
recesso, posto che solo tali dati possono evidenziare l'effettiva
situazione patrimoniale della societa', dalla quale si recede.
Va d'altra parte rilevato che il legislatore ha ben chiara la
differenza fra i concetti di bilancio dell'ultimo esercizio e di
ultimo bilancio approvato, posto che tale ultima espressione e' usata
nell'art. 2410 comma 1 c.c. che limita la facolta' di emettere
obbligazioni al portatore e nominative a somme non eccedenti il
capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.
Per le societa' non quotate in borsa, la liquidazione della
quota, dovra' pertanto farsi in riferimento al patrimonio risultante
dal bilancio dell'ultimo esercizio, e a tal fine si dovra' tenere
conto soltanto degli elementi che devono o possono essere iscritti a
bilancio a norma degli artt. 2423 e seguenti c.c., (Cass. civ.
10.9.1974 n. 2454) talche', dettando lo stesso codice civile i
criteri da seguirsi per la redazione del bilancio, infondati devono
considerarsi le pretese difficolta' del socio recedente in ordine
alla stessa opportunita' di presentare la relativa dichiarazione,
mentre inesistenti devono ritenersi i pretesi ostacoli al recesso,
vietati dall'art. 2437 u.c. c.c., considerato che, come detto lo
stesso codice civile detta i criteri per la redazione del bilancio di
esercizio, criteri ai quali il recedente deve attenersi per
l'esercizio della propria facolta'.
Il secondo motivo va quindi respinto.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in riferimento alla dichiarazione di
inammissibilita', con conseguente omesso esame, della domanda diretta
ad ottenere la determinazione della quota di rimborso in base al
bilancio 31.12.1991, tenuto conto dell'invalidita' del bilancio al
31.12.1992, nonche' omissione di motivazione sul punto.
Osserva che la Corte territoriale ha immotivatamente omesso di
valutare le argomentazioni esposte da essa appellante al fine di far
rilevare che nel bilancio riferito al 31.12.1992 erano stati inseriti
costi e spese non giustificati ne' con documenti ne' in altro modo.
Costi e spese attinenti:
- all'oscillazione dei cambi per L. 4.004.186.000;
- alla svalutazione partecipate per L. 69.300.000.000;
- agli oneri di ristrutturazione partecipate per 39.000.000.000
per un totale complessivo di L. 113.204.186.000.
In particolare la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che
gli amministratori avrebbero dovuto documentare o comunque provare in
altro modo:
- la differenza negativa del saldo tra i crediti ed i debiti in
valuta estera;
- l'omesso riporto in bilancio dei crediti e debiti in valuta
estera;
che in relazione al fondo svalutazione partecipate per L.
69.300.00.00 gli amministratori avrebbero dovuto:
- ridurre il valore unitario medio delle azioni e dei titoli
similari in misura corrispondente alle diminuzioni patrimoniali
risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio delle societa'
partecipate, anteriore all'acquisto delle azioni, e l'ultimo bilancio
successivo a tale data;
- effettuare per gli altri titoli le valutazioni
comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe
caratteristiche;
che in relazione al fondo rischi ed oneri di ristrutturazione
delle partecipate per L. 39.000.000.000, la Corte avrebbe dovuto
rilevare che tale fondo e' stato elevato alla somma indicata senza
giustificazione alcuna.
Dovendo il bilancio essere redatto nel rispetto dei principi di
chiarezza verita' e correttezza, ai sensi dell'art. 2423 c.c. la
Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la nullita' del bilancio
al 31.12.1992 e fare riferimento, per determinare la quota dovuta ad
essa ricorrente, al bilancio approvato al 31.12.1991.
In particolare osserva la societa' ricorrente che erroneamente
la Corte territoriale ha ritenuto domanda nuova il riferimento al
bilancio del 1992 senza considerare che la domanda, consistente nella
contestazione della quota di rimborso, fissata in sole L. 18.611.000,
pari al 20% del capitale sociale, era rimasta invariata, come
invariata era rimasta l'affermazione che la quota di rimborso doveva
essere calcolata in base al patrimonio risultante dal bilancio chiuso
il 31.12.1991 e non in base al patrimonio risultante dal bilancio
chiuso al 31.12.1992.
Il motivo e' infondato e va pertanto respinto.
Invero la Corte di appello ha rilevato, nella motivazione
dell'impugnata sentenza, che la soc. Iritecna aveva originariamente
richiesto che il calcolo della quota spettantele fosse calcolato in
base al bilancio chiuso al 31.12.1991 facendo riferimento a quella
che secondo la sua prospettazione era l'esatta interpretazione
dell'art. 2437 c.c. mentre in appello ha richiesto che il riferimento
al bilancio, chiuso alla data del 31.12.1991, fosse fatto tenuto
conto dell'illegittimita' del bilancio chiuso al 31.12.1992 ed
approvato nel luglio 1993, con cio' mutando non gia' il petitum della
domanda proposta ma la causa petendi sulla quale il petitum stesso
era fondato.
Ne consegue che rettamente la Corte di merito ha qualificato
come domanda nuova la questione sottoposta al suo esame, posto che il
mutamento della causa petendi richiedeva un ulteriore accertamento,
non proposto in precedenza, dichiarandola inammissibile, per il
divieto di proporre domande nuove in appello.
Il terzo motivo va quindi respinto.
Parimenti infondato e' poi il quarto motivo con il quale la soc.
ricorrente osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che la
situazione patrimoniale al 31.12.1992 approvata dal solo C.d.A. il
24.3.1993, prima del recesso dell'Ilva s.p.a., non avesse alcuna
rilevanza, ai fini del decidere, posto che l'art. 2437 c.c. fa
esclusivo riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio.
Tale motivazione non tiene conto che l'Ilva al momento del suo
recesso poteva quanto meno fare affidamento sulla situazione
patrimoniale esposta dal C.d.A., nel documento dallo stesso redatto,
dal quale risultava un patrimonio netto di L. 40.000.000.000 e poteva
quindi confidare su un rimborso di L. 8.000.000.000.
Le esposte censure contenute nel quarto motivo possono essere
ritenute assorbite, nelle argomentazioni che precedono, posto che la
quota di rimborso va calcolata sulla base dell'ultimo bilancio di
esercizio, che deve essere redatto in base al disposto di cui agli
artt. 2423 e segg. c.c. e non sulla base della situazione
patrimoniale ritenuta dal C.d.A. in un proprio documento, non essendo
tale ipotesi prevista dalla legge.
Con il quinto motivo di cassazione assume l'Iritecna che prima
dell'ammissione della Ferdofin all'amministrazione controllata aveva
impugnato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.1992
avanti al Tribunale di Torino e che successivamente aveva trasferito
tale impugnazione in sede di opposizione allo stato passivo
dell'amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 98 L.F.
Di conseguenza era onere del tribunale, in sede di opposizione
allo stato passivo, determinare la illegittimita' della delibera di
approvazione del bilancio ed ammettere il credito al passivo, in base
all'ultimo bilancio, depurato delle poste illegittime.
Il motivo e' infondato e va pertanto respinto.
Invero va al riguardo rilevato che erroneamente il giudizio di
opposizione alla delibera di approvazione del bilancio e' stato
trasferito, ai sensi dell'art 98 L.F., in sede di opposizione allo
stato passivo dell'amministrazione straordinaria, in quanto tale
giudizio presupponeva non una pronunzia di mero accertamento di un
credito controverso o comunque una pronunzia strumentale a tale
accertamento, ma una pronunzia costitutiva, finalizzata allo
annullamento della delibera assembleare, dalla quale non poteva
discendere direttamente una statuizione attinente all'esistenza o
meno dello stesso credito dedotto in giudizio, posto che il giudizio
in ordine alla validita' di una delibera di approvazione di bilancio
e' un giudizio limitato all'accertamento della sola legittimita'
della delibera, al quale consegue in caso di accoglimento della
domanda, la necessita' di una nuova redazione del bilancio.
Pertanto in sede di opposizione allo stato passivo la s.p.a.
Iritecna non avrebbe mai potuto ottenere, come richiesto, un
annullamento della delibera di approvazione del bilancio impugnata,
con contestuale sostituzione di una nuova delibera, depurata, ad
opera del giudice, della posta "costi ed oneri di ristrutturazione
delle partecipate" per L. 39.000.000.000.
Il motivo va quindi disatteso, avendo la Corte di merito
rettamente applicato i principi su enunciati.
Il ricorso va pertanto interamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimita' di cui Euro 75,00 per esborsi ed
Euro 22.000/00 per onorari.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione
prima civile, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria i
 
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