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Creditore del socio snc

Art. 2305 Creditore del socio

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.


Sentenza n. 15700 del 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
....in proprio e quale legale rappresentante della .....SNC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, difesi dall'avvocato STEFANO FACCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -su creditore del socio
contro
.......;
- intimati -creditore del socio
avverso la sentenza n. 548/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione 3^ Civile, emessa il 07/02/00 e depositata il 22/03/00 (R.G., 1304/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;creditore del socio
udito l'Avvocato Stefano FACCINI;creditore del socio
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del motivo di ricorso ed il rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO su creditore del socio
...., in proprio e quale legale rappresentante della....... S.n.c., proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Venezia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 5.500.000 in favore di ..... creditore del socio L'opponente,creditore del socio, oltre a contestare con concorrenti motivi di dovere la somma in questione, chiedeva di essere manlevato da ...socia anch'essa della società, per la metà di quanto fosse tenuto a versare. L'opposto si costituiva, deducendo l'infondatezza dell'opposizione.creditore del socio Interveniva ....che chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di lire 950.000 quale quota dovutale dal Bondì come condebitore solidale in relazione ad un'obbligazione assunta dalla società che essa aveva estinto. Il Tribunale di Venezia riteneva:creditore del socio
che non era fondata l'eccezione relativa alla prescrizione dell'azione bancaria, potendo i titoli posti a base della richiesta di decreto ingiuntivo essere dedotti anche come riconoscimento di debito; che il.... era debitore quale socio illimitatamente responsabile della società; che il beneficium excussionis opera solo in sede esecutiva non precludendo al creditore di munirsi di titolo esecutivo nei confronti del socio illimitatamente responsabile; che l'opposto, avallante, creditore del socio in quanto possessore legittimo del titolo acquista i diritti inerenti alla cambiale contro l'avallato e il .... era debitore principale; che erano prive di prova le eccezioni relative all'abusivo riempimento del titolo e creditore del socio all'inesistenza di un valido titolo per l'emissione dell'assegno. Ciò premesso, il Tribunale considerava fondata la doglianza relativa al riconoscimento della rivalutazione monetaria. Per questo aspetto, dunque, revocato implicitamente il decreto ingiuntivo, condannava il .....al pagamento della somma di lire 5.500.000 in favore di .....creditore del socio Condannava, inoltre, .....creditore del socio al pagamento in favore del ..... della somma di lire 1.500.000 quale quota a suo carico relativamente alla somma portata dall'assegno. Condannava, infine, il ......al pagamento in favore di Monica Gaggio della somma di lire 950.000 quale quota a carico di quest'ultimo, condebitore solidale, dell'obbligazione pecuniaria estinta dalla prima. L'appello proposto dal ..... veniva rigettato dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza del 22 marzo 2000.creditore del socio
Avverso questa sentenza ......creditore del socio, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Bondì Casseforti S.n.c. propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.creditore del socio
MOTIVI DELLA DECISIONE su creditore del socio
Con il primo motivo il ricorrente deduce "la violazione e falsa applicazione dell'art. 2808 c.c. e del combinato disposto dell'art. 102 e degli artt. da 15 a 66 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 e dell'art. 87 disp. att. c.p.c. con riguardo al contestato legittimo possesso della cambiale".creditore del socio La Causa era stata decisa senza che la cambiale in originale fosse stata depositata, neppure in primo grado, con regolare comunicazione di produzione.
Il motivo è inammissibile.creditore del socio
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già ricompresse nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questione nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito (ex plurimis: Cass. 7 agosto 2001, n. 10902; Cass. 29 marzo 2001, n. 4623; Cass. 24 febbraio 2000, n. 2088; Cass. 15 maggio 1998, n. 4910). creditore del socio Nell'atto d'appello non era in alcun modo lamentata la mancata produzione del titolo costituito dalla cambiale. Ciò che in sostanza si lamentava era la circostanza che la cambiale "non risultava essere stata legittimamente trasferita a ....", che nessuna prova era stata offerta che ".....abbia pagato il Banco di .... e perciò sia venuto ad avere il legittimo possesso del creditore del socio titolo" e che il tribunale aveva omesso di pronunziarsi sulla domanda "di accertamento di carenza del titolo di ....a detenere la cambiale allegata al ricorso per ingiunzione opposta".creditore del socio Solo nella comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente e peraltro in modo ambiguo, si deduceva che l'espressione del Tribunale "in atti in originale" non consentiva di capire "chi come e quando avesse prodotto il titolo in causa",creditore del socio che "l'acquisizione in assenza di contraddittorio delle parti del documento, se effettivamente rinvenuto in sede di decisione fra gli atti di causa, non consentiva al Tribunale di porlo a fondamento della decisione" e che il titolo in questione non risultava prodotto "con regolare comunicazione di produzione" neppure in grado d'appello.creditore del socio
Il profilo del mancato deposito della cambiale era dunque estraneo al thema decidendum del giudizio d'appello e, dunque, è inammissibile in questa sede.creditore del socio
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. "in relazione al ritenuto onere di .... di provare che la Banca di Roma fosse ancora sua creditrice per la cambiale". creditore del socio Secondo quanto dedotto, la Corte d'appello, affermando che la cambiale in esame costituiva "pur sempre piena ricognizione di debito a carico del socio responsabile della società di persone, debitrice", e che perciò era onere di ....., quale socio illimitatamente responsabile della ..... s.n.c., "provare che l'istituto di credito fosse ancora creditore nei suoi confronti", ha malamente applicato al caso di specie il disposto dell'art. 1988 c.c. atteso che ....., precisando di svolgere azione causale di regresso, aveva riconosciuto di non essere creditore diretto di ...e che la fotocopia del titolo non rappresentava alcuna girata, con conseguente violazione dei principi generali sull'onere della prova sanciti creditore del socio dall'art. 2697 c.c. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 102 e 94 R.D. n. 1669/1933 e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione alla ritenuta fondatezza dell'azione di regresso svolta da Gaggio Vittorio con riguardo alla cambiale. creditore del socio Più precisamente il ricorrente lamenta che l'eccepita prescrizione delle azioni cartolari non consentiva di ritenere il Gaggio titolare dell'azione cambiaria di regresso. La ricognizione del debito, prevista dall'art. creditore del socio 1988 c.c. e producente l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto debitorio non poteva essere invocata con riguardo a chi, pur in possesso del documento, non risulti esserne il destinatario. Gli creditore del socio argomenti utilizzati dalla Corte d'Appello per affermare presuntivamente il contestato credito di Gaggio Vittorio (legittimo possesso della cambiale e la ricognizione di debito insita nella cambiale) evidenziavano, dunque, l'erronea applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema di giudizio presuntivo.creditore del socio
I due motivi, che per evidenti motivi di connessione logica possono essere trattati congiuntamente, sono privi di fondamento. Con il pagamento della cambiale l'avallante acquista in via autonoma i diritti cambiari contro creditore del socio l'avallato e subentra al creditore nell'azione cambiaria e in tutti i diritti del precedente possessore del titolo. Più in generale, indipendentemente dall'acquisizione dei diritti cambiari, l'avallante che ha pagato ha azione di regresso nei confronti dell'avallato, così come il fideiussore ha regresso nei confronti dell'obbligato principale.creditore del socio
La Corte territoriale ha ritenuto che "il possesso della cambiale da parte dell'avallante, ...., fa presumere, unitamente al fatto che il ...., socio illimitatamente responsabile della ...., non ha provato che l'istituto di credito fosse ancora creditore nei suoi confronti, come esso Gaggio avesse azione di regresso verso l'odierno appellante - escluso il beneficio d'escussione, operante solo in sede esecutiva -, per avere pagato la somma portata dal titolo, il quale, in ogni caso, costituisce pur sempre piena ricognizione di debito a carico del socio responsabile della società di persona debitrice".creditore del socio
La Corte di merito, prescindendo dalle improprietà creditore del socio
terminologiche utilizzate nella motivazione, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui ai sensi dell'art. 45 della legge cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669) colui che paga la cambiale, sia esso l'emittente ad altro obbligato, ha diritto di farsela consegnare dal portatore, onde il possesso del titolo di credito da parte del debitore vale a stabilire una presunzione "iuris tantum" di pagamento (e non una mera presunzione ex art. 2729 cod. civ.) (Cass. 14 maggio 1991, n. 5397; Cass. 12 dicembre 1986, n. 7417; Cass. 11 febbraio 1969, n. 478). creditore del socio Il riferimento alla mancata prova che l'istituto di credito fosse ancora creditore, sta ad indicare il mancato superamento della presunzione indicata. Non si ravvisa dunque alcuna violazione delle disposizioni richiamate.creditore del socio
Correttamente poi la sentenza impugnata ha ritenuto che l'avallante, potendo agire in regresso nei confronti dell'avallato, emittente la cambiale (.....S.n.c.), poteva anche agire nei confronti del socio illimitatamente responsabile, rilevando il beneficio d'escussione solo in sede esecutiva (v. Cass. 3 giugno 1998, n. 5434).creditore del socio
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.. 1988 e 2697 c. c. "in relazione alla mancata considerazione della causa petendi precisata da Gaggio Vittorio in comparsa 20112/1994 rispetto all'astratto rapporto obbligatorio rappresentato dall'assegno". Secondo quanto esposto l'assegno bancario prodotto in fotocopia da .....era stato tratto sul conto corrente della creditore del socio s.n.c. Il titolo, sottoscritto da tutti i soci della ....s.n.c. (doc. 2 fasc. 1^ grado) e non dal solo .... costituiva riconoscimento di debito della società, e non di ...., a favore di Gaggio Vittorio. Entrambi i giudici di merito, ritenendo fondato il credito vantato sulla base della creditore del socio fotocopia dell'assegno, avevano "erroneamente omesso di considerare l'esplicitazione della domanda fatta da ... in assoluto contrasto con la valenza ricognitiva dell'assegno e, perciò, mal applicando l'art. 1988 c.c.".creditore del socio Infatti nella comparsa di risposta del 20 dicembre 1994, il Gaggio aveva confessato di non aver "mai affermato di essere creditore di una ....s.n.c. ma di vantare un credito nei confronti di ...., cui aveva prestato del denaro ricevendo in contropartita dal creditore del socio medesimo quell'assegno". E ciò, sempre secondo quanto dedotto, "valeva ad escludere che l'assegno potesse essere valorizzato come riconoscimento di debito personale del....".creditore del socio
Anche questo motivo è privo di fondamento.creditore del socio
Nella sentenza impugnata si rileva che l'assegno bancario di lire 3.000.000 "documenta inequivocabilmente promessa di pagamento assunta dai due soci ...., verso il medesimo creditore, dispensandolo da qualsiasi ulteriore onere". A fronte di questa motivazione,creditore del socio appaiono confusi e privi di valenza nel giudizio per cassazione i riferimenti al contenuto di memorie che per le date indicate riguardano il giudizio dinanzi al Tribunale.creditore del socio In proposito il ricorrente non ha neppure dedotto se e in che modo nell'atto d'appello abbia censurato questo profilo. Peraltro, la prospettazione del ricorrente è diversa dall'accertamento effettuato dalla Corte di merito, che fa riferimento ad una obbligazione di pagamento "assunta dai due soci". In ogni caso, poi, circa la responsabilità del socio creditore del socio illimitatamente responsabile vale quanto sopra detto.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta "omessa e, o, insufficiente motivazione in punto riconvenzionale di ...... (art. 360 com. 1 n. 5 c.p.c.)creditore del socio - violazione e, o, falsa applicazione degli artt. da 2699 a 2720 c.c. in relazione alla prova del diritto di rivalsa di ....(art. 360 com. 1 n. 3 c.p.c.)". I giudici d'appello avevano confermato la sentenza del Tribunale senza dar minimo conto in sentenza della contestata efficacia probatoria delle matrici d'assegno e senza indicare quali siano state le diverse prove acquisite in causa che li avevano indotti a ritenere fondata la decisione appellata.creditore del socio
Il motivo è infondato. La Corte territoriale, come dedotto dal ricorrente, aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto fondato il regresso esercitato da ......, considerando che il pagamento dalla stessa effettuato era provato dalle matrici di assegni.creditore del socio Le contestazioni del ricorrente circa l'efficacia probatoria delle matrici degli assegni si rivolgono inammissibilmente in questa sede al creditore del socio convincimento stesso espresso dai giudici di merito nella valutazione della prova, senza specificare in modo più adeguato in che consistesse la violazione di legge o il vizio di motivazione.creditore del socio
Con il sesto motivo il ricorrente deduce la "violazione e, o, falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.creditore del socio in relazione alla domanda di manlevare svolta da Bondì nei confronti di .....per le spese di giudizio a favore di ....". creditore del socio Il Tribunale aveva ingiustificatamente omesso di condannare .....a manlevare .....per parte delle spese legali liquidate a favore di ...... Anzi, pur ritenendo .....tenuta a manlevare ......in ordine al pagamento di metà dell'importo dell'assegno, nulla aveva disposto con riguardo all'accessorio obbligo di pagare le spese di lite. Quale soccombente sul punto .....doveva essere condannata a rifondere a al .....anche una parte delle spese in favore di ......creditore del socio La sentenza della Corte d'Appello risultava essere viziata dal medesimo errore. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. creditore del socio È chiaramente inammissibile nella parte in cui vengono rivolte doglianze avverso la liquidazione delle spese effettuate nella sentenza di primo grado.creditore del socio È infondata nella parte in cui rivolge la censura alla sentenza impugnata, considerato che con tale sentenza è stato rigettato l'appello proposto dal ...nei confronti di ...., e le spese sono state regolate correttamente in base al principio della soccombenza.
Nella rubrica del motivo è richiamato l'art. 112 c.p.c.,creditore del socio quasi a voler intendere che sul gravame proposto sul punto dal ....la Corte territoriale aveva omesso la pronunzia.creditore del socio Ma se così è il motivo è rimasto del tutto inespresso. creditore del socio E, peraltro, la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione, ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l'ha creditore del socio formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. un error in creditore del socio procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, non essendo però tale vizio rilevabile d'ufficio, il potere - dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass. 10 maggio 2001, n. 6502; Cass. 24 marzo 1999, n. 2773).creditore del socio
Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. "in relazione all'appello incidentale svolto da .....nei confronti di ....". Secondo quanto dedotto, la Corte veneziana aveva omesso di pronunziare anche creditore del socio sull'infondato gravame di ..... .... aveva interesse alla pronuncia in esame, che ovviamente doveva essere di rigetto, per i riflessi che la stessa avrebbe comportato nella valutazione della soccombenza ai fini della valutazione delle spese. Il motivo è infondato.creditore del socio
La doglianza di omessa pronunzia è rivolta a domanda che sarebbe stata proposta da altra parte del processo. E già sotto questo profilo manca l'interesse alla pronunzia.creditore del socio Ma a prescindere da ciò ancora una volta il ricorrente deduce l'omessa pronunzia senza tuttavia neppure indicare quale sarebbe stato il gravame svolto da ....e in quale atto era stato formulato. Tanto più che nella sentenza impugnata non si ha indicazione di un appello incidentale da parte del creditore del socio ne' nelle conclusioni riportate in epigrafe ne' nello svolgimento del fatto processuale.creditore del socio Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.creditore del socio
P.Q.M.creditore del socio
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2002.creditore del socio
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2002







Massima della Cassazione
Creditore particolare del socio
La posizione del socio illimitatamente responsabile di una società di persone non è assimilabile a quella di un fideiussore sia pure "ex lege"; in particolare, il socio di una società in nome collettivo può solo invocare il beneficio della preventiva escussione dei beni sociali, che opera limitatamente alla sede esecutiva e non impedisce al creditore sociale di esercitare una azione di cognizione nei confronti del socio, prima di intraprendere l'azione esecutiva nei confronti della società
Creditore particolare del socio
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