Art. 2253 Conferimenti
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell`oggetto sociale.
Massima della Cassazione
Conferimenti-SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA -
Provvedimento giurisdizionale - Efficacia - Conferimento di una qualità giuridica - Eventuale pregiudizio dei diritti del terzo dipendente dal conferimento della qualifica in altro processo - Rimedi - Intervento nel giudizio di appello ovvero opposizione di terzo - Possibilità di contestare le modalità del conferimento della qualità nel giudizio introdotto dal liquidatore - Esclusione.
Poiché il conferimento con provvedimento giudiziale della qualifica di liquidatore (nella specie, di una società semplice) integra una "qualità giuridica" assimilabile allo "status" agli effetti funzionali della sua efficacia "erga omnes", il terzo che ritenga di aver subito un pregiudizio da tale nomina può far valere le sue ragioni intervenendo nel giudizio di impugnazione ex art. 344 cod. proc. civ. o spiegando opposizione di terzo avverso il provvedimento di nomina, ma, ove non abbia sperimentato tali rimedi, non può poi contestare le modalità di acquisizione della qualità di liquidatore nel giudizio nel quale sia stato convenuto dal liquidatore medesimo.
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