Art. 2311 Bilancio di liquidazione e piano di riparto
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto (c.c.2621).
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s`intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (c.c.2964 e seguenti).
In caso d`impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo.
Con l`approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci
Massima della Cassazione
Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
IL SOCIO DI UNA SOCIETA PER AZIONI CHE, DENUNCIANDO LA FALSITA DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE, INTENDA CONSEGUIRE UNA QUOTA DI RIPARTO DIVERSA DA QUELLA CHE RISULTI DAL BILANCIO STESSO, NON PUO ISTITUIRE NEI CONFRONTI DEL LIQUIDATORE UN'AZIONE DI RENDICONTO AL DI FUORI DELLO SCHEMA DELL'ART. 2453 COD.CIV. E SU UN PIANO EXTRASOCIETARIO, MA DEVE IMPUGNARE IL BILANCIO PREDETTO E PROVOCARE UN SUPPLEMENTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVAMENTE ALLE EVENTUALI SOPRAVVENIENZE
Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
|