SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI - BILANCIO -
CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - VALORE DI AVVIAMENTO -
L'art. 2427 del codice civile (nella formulazione anteriore alla
sostituzione operata dal D.Lgs. n. 127 del 1991) impediva alle
societa' l'iscrizione in bilancio soltanto del proprio avviamento
"originario" ed "autoprodotto" e consentiva, invece, nei limiti di
quanto effettivamente versato a tale titolo, l'iscrizione
dell'avviamento "derivato", cioe' frutto dell'acquisizione di una
azienda, sempre che per tale avviamento fosse stato pagato un
corrispettivo. Pertanto, anche nel caso di fusione per
incorporazione non si puo' escludere che una parte del costo
dell'operazione sia imputabile al valore dell'avviamento, e quindi
che il costo dell'acquisito avviamento sia iscrivibile in bilancio.
ANNO/NUMERO 2001/15732
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere -
Dott. MARIO CICALA - rel. Consigliere -
Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE SECONDO UFF. II.DD BOLOGNA, in persona del
ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IMP COSTR EMILIANA SRL, in persona dell'amministratore legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE FILAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO
GREZ, difesa dall'avvocato GUGLIELMO SAPORITO, giusta procura a
margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 194/98 della Commissione tributaria regionale
di BOLOGNA, depositata il 06/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/06/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo
un motivo avverso la sentenza 6 luglio 1998, n. 194 con cui la
Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna rigettava
l'appello dell'Ufficio Imposte Dirette di Bologna avverso la
pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto legittima la detrazione
dai redditi dello anno 1989 delle quote di ammortamento
dell'avviamento della ICE srl a seguito di sua incorporazione nella
Criro srl ora Impresa costruzioni emiliana srl.
La contribuente resiste con controricorso.
La Commissione Tributaria Regionale riteneva che, alla luce
della normativa civilistica e fiscale vigente al momento della
fusione per incorporazione, la societa' ICE s.r.l. avesse
legittimamente iscritto in bilancio la posta avviamento in quanto
tale possibilita' era stata affermata dal prevalente indirizzo
giurisprudenziale e ribadita dalla Corte di Cassazione con la
sentenza 4382 del febbraio 1986. Secondo lo orientamento seguito
dalla Suprema Corte e dalla dottrina prevalente, la condizione
prevista dallo art. 2427 del C.C. che subordina la possibilita' di
iscrivere l'avviamento nell'attivo patrimoniale alla condizione che
sia stato pagato il relativo corrispettivo viene soddisfatta, con
riferimento alla fusione, mediante il pagamento di un prezzo globale
per l'acquisto dell'intera azienda o per lo acquisto della totalita'
delle quote della societa' incorporata. Alla legittimita'
dell'iscrizione dello avviamento consegue anche la legittimita'
dell'ammortamento per quote annuali costanti sia civilistico che
fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 68 comma 3 e 123 commi 1 e 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
(nel testo vigente per il 1988 e 1989), degli artt. 69 comma terzo
del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 16 commi primo e secondo del
d.P.R. 29.9.1973 n. 578 (nel testo vigente per il 1987), e degli
artt. 2427 e 2501 cod. civ. (nel testo vigente per gli anni
anzidetti), nonche' omesso esame di punto decisivo, in relazione
all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Il ricorso deve per altro essere rigettato alla luce della
giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 2427 del codice
civile (nella formulazione anteriore alla sostituzione operata dal
D.leg. 127/1991) impediva alla societa' la iscrizione in bilancio
soltanto del proprio avviamento originario ed autoprodotto e
consentiva invece, nei limiti di quanto effettivamente versato a tale
titolo, l'iscrizione dell'avviamento derivato" cioe' frutto
dell'acquisizione di una azienda sempre che per tale avviamento sia
stato pagato un corrispettivo. Percio' anche nel caso di fusione per
incorporazione non si puo' escludere che una parte del costo
dell'operazione sia imputabile al valore dell'acquisto
dell'avviamento, e quindi che il costo dell'acquisito avviamento sia
iscrivibile a bilancio (Cass. Sezione Trib., 13 novembre 2000 n.
14687).
E da questo principio e' stato dedotto che ove una societa' per
azioni ne incorpori un'altra, con conseguente annullamento delle
azioni della incorporata, alla incorporante e' consentito di
recuperare contabilmente, iscrivendolo all'attivo del bilancio o del
conto economico, senza che cio' dia luogo a plusvalenza tassabile ai
sensi e nel vigore dell'art. 123 secondo comma del D.P.R. 917/1986
come modificato dall'art. 7, comma sesto, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, il maggior costo delle azioni rispetto al minore valore "di
libro" del patrimonio netto dell'incorporata, anche quando tale
maggior costo derivi dall'avviamento. La societa' incorporante puo'
inoltre detrarre dallo imponibile quote annuali di ammortamento del
valore dell'avviamento, a norma dell'art. 68 terzo comma del D.P.R.
917/1986, sempre che l'onerosita' della acquisizione dell'avviamento
risulti dalla contestualita' o comunque prossimita' nel tempo della
incorporazione rispetto all'acquisto delle partecipazioni, ovvero, in
ipotesi di soluzione di continuita' fra le due operazioni, sia
dimostrata la riferibilita' di parte del prezzo pagato per quelle
azioni o quote all'avviamento poi incamerato con la fusione (Cass.
Sezione Trib., 13 novembre 2000 n. 14687). E simile giurisprudenza e'
senza dubbio applicabile ai rapporti fra tutte le societa' di
capitali.
Poiche' al momento della proposizione del ricorso non si era
ancora formata una consolidata giurisprudenza, appare opportuno
procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese di
causa.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione
tributaria, il 19 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2001
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