SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -
ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE -
Responsabilita' dell'amministratore verso la societa' - Azione di
responsabilita' verso la societa' (artt. 2392, 2393, ex art. 2487
cod. civ.) - Differenze con l'azione di cui all'art. 2394 cod. civ. -
Natura surrogatoria dell'azione ex art. 2394 - Esclusione -
Fondamento - Conseguenze.
La responsabilita' verso la societa' degli amministratori di una
societa' per azioni, prevista e disciplinata dagli artt. 2392 e 2933
cod. civ. (applicabili anche alle Srl, giusta richiamo dell'art.
2487 stesso codice), trova la sua fonte nell'inadempimento dei
doveri imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo,
ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o
dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e
successivo (si' che il relativo "thema probandum" si articola
nell'accertamento dei tre elementi dell'inadempimento di uno o piu'
degli obblighi suindicati, del danno subito dalla societa', del
nesso causale), mentre "danno risarcibile" sara' quello causalmente
riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o
colposa) dell'agente, sotto il duplice profilo del danno emergente e
del lucro cessante (commisurato, cioe', in concreto, al pregiudizio
che la societa' non avrebbe subito se un determinato comportamento
illegittimo, commissivo od omissivo, non fosse stato posto in essere
dall'amministratore). Altra e distinta forma di responsabilita' e',
per converso, quella degli amministratori verso i creditori sociali
- prevista dal successivo art. 2394 cod. civ. come conseguenza
dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell'integrita' del patrimonio sociale -, la cui natura
extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo
obbligatorio tra le parti, ed un comportamento dell'amministratore
funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entita' tale
da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua
funzione di garanzia generica (art. 2740 cod. civ.), con conseguente
diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento,
l'equivalente della prestazione che la societa' non e' piu' in grado
di compiere. La indiscutibile natura diretta ed autonoma dell'azione
ex art. 2394 cod. civ. ne esclude, poi, qualsivoglia carattere
surrogatorio, attesa la non riconducibilita' al novero degli effetti
di un mero fenomeno surrogatorio di un cosi' radicale mutamento del
titolo di responsabilita', da contrattuale (artt. 2392, 2393) ad
extracontrattuale (art. 2394), con la conseguenza che, se
l'accoglimento della domanda proposta ai sensi degli artt. 2392 e
2393 cod. civ. comporta la devoluzione del risultato utile di essa
in via primaria e diretta all'incremento del patrimonio sociale
(mentre i creditori attori ne trarrebbero solo indirettamente
beneficio), cio' non e' a dirsi in caso di azione proposta ex art.
2394 cod. civ., ove il danno subito dai creditori costituisce anche
(ed esclusivamente) la misura del loro interesse ad agire.
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