Art. 2257 Amministrazione disgiuntiva
Salvo diversa pattuizione, l`amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l`amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all`operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull`opposizione.
Massima della Cassazione
Amministrazione disgiuntiva
Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti tra soci - Amministrazione - Disgiuntiva -
Amministratore di una società di persone - Intestazione a sè medesimo dei beni mobili o immobili acquistati nell'esercizio delle sue funzioni - Obbligo di rimettere alla società tali beni - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Acquisizione di detti beni al patrimonio della società - Azione ex art. 1706 cod. civ. - Necessità.
L'amministratore di una società di persone, che in forza della legge o del patto sociale compia disgiuntamente dagli altri amministratori negozi giuridici, acquistando beni che intesta a se medesimo, è tenuto a rimettere alla società i beni mobili o immobili che siano stati oggetto, nell'esercizio delle sue funzioni, della compravendita. Ne consegue che nel caso in cui il suddetto amministratore non rimetta alla società i detti beni, questi non possono considerarsi parte del patrimonio sociale fin quando a seguito dell'esercizio dell'azione ex art. 1706 cod. civ. non sia ottenuto un titolo giudiziale che dichiari e o costituisca il diritto di proprietà della società su di essi.
Amministrazione disgiuntiva
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