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Amministratore sas


Societa' - Di persone fisiche - Societa' in accomandita
semplice - Soci accomandatari - Amministrazione della societa'
- Nomina e revoca -

E' invalida la clausola "di continuazione", con la quale i soci di
societa' in accomandita semplice, nell'atto costitutivo, in deroga
all'art. 2284 cod. civ., prevedano l'automatica trasmissibilita'
all'erede del socio accomandatario defunto, di cui non sia certa
l'identita', unitamente alla predetta qualita' di socio, anche del
"munus" di amministratore, tenendo conto che tale designazione "in
incertam personam" coinvolge la stessa struttura societaria, e che
la funzione amministrativa, strettamente strumentale al
perseguimento del fine sociale, non puo' essere affidata ad un
soggetto che, al momento in cui e' posto in essere il negozio
societario, resti indeterminabile, ovvero sia individuabile con
criteri di indifferenza rispetto alle sorti della societa' e allo
scopo che i soci intendono raggiungere.





ANNO/NUMERO: 1993/2632


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco E. ROSSI Presidente
" Giuseppe BORRE' Consigliere
" Angelo GRIECO "
" Giancarlo BIBOLINI "
" Vincenzo PROTO Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
DE FRANCESCO FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, V.le delle
milizie, 19, presso l'avv. Ornella Manfredini, rappresentato e difeso
dall'avv. Filippo Scarabelli, giusta delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
ANNUNZIATA RONCHI ved. MINARZI, di Varese, elettivamente domiciliata
in Roma, Via P.L. da Palestrina, 63, presso l'avv. Mario Contaldi che
la rappresenta e difende con l'avv. Franco Modesti, giusta delega in
calce al controricorso.
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 348 della Corte di Appello di Milano del
26.3.1991;
E' presente per il ricorrente l'avv. Scarabelli;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23
giugno 1992 dal Consigliere dr. Proto;
La difesa del ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Romagnoli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
(N.D.R.: La discordanza fra inomi delle Parti citate
nell'intestazione e nel testo della sentenza e' nell'originale della
sentenza).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel '64 i sig.ri Giorgio Pietro Minazzi e Franco De Francesco
costituirono una societa' in accomandita semplice, la "Minadek"
s.a.s. Il primo assunse la qualita' di socio accomandatario; il
secondo quella di socio accomandante; e stabilirono la
trasferibilita' delle quote sociali "con effetto verso la societa'"
col consenso della maggioranza del capitale, nonche', "in caso di
morte", "il diritto" degli "eredi di continuare la societa'".
Deceduto il Minazzi, nel giugno '80 la sig.ra Annunziata Ronchi,
sua unica erede, convenne davanti al Tribunale di Varese il de
Francesco, chiedendo (fra l'altro) che fosse accertato l'acquisto
della sua qualita' di accomandataria, in virtu' di successione mortis
causa, nella quota del 50% gia' spettante al marito (col conseguente
diritto ad ottenere l'iscrizione della nuova ragione sociale); e che
fosse, inoltre, dichiarato illegittimo ogni eventuale atto di
ingerenza da parte del socio accomandante nella amministrazione della
societa'.
Il convenuto, costituitosi in contraddittorio chiese in via
riconvenzionale l'esclusione dell'attrice dalla societa'.
Il tribunale accolse la domanda della Rocchi e respinse quella
riconvenzionale.
2. Su gravame del de Francesco, con sentenza 26 maggio 1991 la
Corte d'appello di Brescia confermo' la decisione del primo giudice,
osservando che la successione della Ronchi nella quota sociale
comportava l'assunzione nella nuova socia della stessa posizione
giuridica (come accomandatario e amministratore) gia' spettante al
Minazzi. Quanto alla doglianza relativa al rigetto della domanda
riconvenzionale, ritenne che l'atteggiamento inibitorio della
accomandataria (addotto dall'appellante) non integrava un
inadempimento idoneo a giustificarne l'esclusione.
3. Avverso questa sentenza il de Francesco ha proposto ricorso per
cassazione con due mezzi di annullamento. La Ronchi ha resistito con
controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo complesso motivo il ricorrente denuncia falsa
applicazione dell'art. 1722, n. 4, c.c.; violazione degli art. 2322,
2284, 2318 c.c. e dei criteri di interpretazione dei contratti;
nonche' carenza di motivazione. E censura la sentenza impugnata,
deducendo, nell'ordine, che: a) l'art. 1722, n. 4, c.c., applicabile
alla sola ipotesi di morte del mandante imprenditore, non sarebbe
invocabile nella fattispecie in esame, in cui l'imprenditore non e'
l'accomandante, ma l'accomandatario; b) la Corte di merito non
avrebbe considerato che l'attribuzione nel contratto sociale dello
status di amministratore e rappresentante al sig. Pietro Giorgio
Minazzi (nominativamente indicato) intendeva ribadire il carattere
personale della attribuzione e, quindi, la sua intrasmissibilita'
senza il consenso di tutti i soci; c) nella successione ereditaria
delle quote sociali resterebbero esclusi gli eventuali diritti
personali ad esse connesse e sarebbe, nulla, ex art. 1418 c.c., una
clausola che stabilisse la tramissibilita' anche della qualita' di
accomandatario e del munus di amministratore.
2. Queste deduzioni, strettamente connesse e da esaminarsi,
quindi, congiuntamente, sono fondate nei limiti di cui alle
considerazioni che seguono.
La Corte di merito ha stabilito che l'art. VIII del contratto
sociale della Minadek, posto in essere dal Minazzi (socio
accomandatario) e dal de Francesco (socio accomandante), configurava
una clausola di continuazione della societa', da cui conseguiva (con
l'accettazione dell'eredita') la successione dell'erede nella stessa
posizione del socio accomandatario, con l'assunzione della qualita'
di accomandatario e del munus di amministratore gia' spettanti al
defunto. E ha affermato la validita' del patto, osservando che il
connotato personalistico della quota del socio accomandatario non
contrasta con contenuto della clausola stessa, in quanto destinatari
dell'intuitus personae sono gli stessi soci che hanno gia' tutelato
preventivamente il proprio interesse. Ha aggiunto che il subingresso
dell'erede nel munus gia' affidato al socio accomandatario
amministratore e' coerente con l'ordinamento, posto che e' gia'
previsto (art. 1722, n. 4, c.c.) che il mandato concernente atti
relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se questo
continua.
3. Queste statuizioni non possono essere condivise.
La normativa sulla societa' in accomandita semplice (capo IV, titolo
V, libro V) non contiene specifiche disposizioni per il trasferimento
della quota del socio accomandatario. La relativa disciplina deve
essere, percio', desunta, in virtu' del duplice richiamo di cui agli
artt. 2315 e 2293 c.c., da quella della societa' semplice.
In caso di morte dell'accomandatario e', quindi, applicabile
l'art. 2284 c.c., che stabilisce, come criterio generale, che gli
altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che
preferiscano sciogliere la societa' ovvero continuarla con gli eredi
stessi e questi vi acconsentano. E', dunque, esclusa l'automatica
trasmissibilita', iure ereditario, della partecipazione sociale del
socio defunto, illimitatamente responsabile, prevista (2322 c.c.),
invece, nel caso di morte del socio accomandante. Con l'accettazione
dell'eredita' all'erede del socio accomandatario compete, pertanto,
secondo la disciplina ordinaria, il diritto alla sola conversione
della partecipazione sociale in un credito, corrispondente al valore
della quota (art. 2289 c.c.).
In deroga a questo regime, l'art. 2284 c.c. fa, tuttavia, salva ogni
contraria disposizione del patto sociale.
La legittimita' di tali contrarie pattuizioni, soprattutto quando
esse contengano una c.d. "clausola di continuazione" con gli eredi,
acquista un rilievo del tutto specifico nell'ipotesi di morte
dell'accomandatario nella societa' in accomandita semplice: sia per
la posizione qualitativamente diversa delle due categorie di soci:
sia in considerazione del ruolo tipologico della riserva di
amministrazione ai soci accomandatari, specie laddove esista un unico
accomandatario.
4. Sulla validita' delle clausole di continuazione (c.d.
"facoltativa"), stabilite in favore degli eredi del socio defunto,
senza distinzione tra accomandante ed accomandatario, questa Corte si
e' ripetutamente espressa in senso favorevole (Cass. 16 luglio 1976,
n. 2815).
La questione si ripropone in una prospettiva diversa nell'ipotesi
di una clausola di continuazione che (come quella configurata,
secondo l'interpretazione del giudice del merito, nella fattispecie)
preveda l'automatica trasmissibilita' all'erede dell'accomandatario
del munus di amministratore, quale elemento inscindibile dalla
posizione del defunto. In tale situazione e' necessario verificare se
e in quali limiti, essendovi interessi sottratti alla disponibilita'
delle parti, l'ordinamento consente di attribuire efficacia alla
clausola.
Occorre, anzitutto, considerare che la scelta dell'amministratore
costituisca, in linea generale, un interesse assolutamente
disponibile da parte della volonta' collettiva dei soci, ed integra
un elemento essenziale del contratto di societa', sia che la nomina
avvenga all'atto della sua costituzione, sia che, con riferimento
alla societa' in accomandita semplice, essa si realizzi con atto
separato (artt. 2319 c.c.), che coinvolge la volonta' e degli
accomandatari e degli accomandanti.
Percio', una clausola di prosecuzione post mortem, come deroga
alla disciplina dell'art. 2284 c.c., ove i contraenti abbiano gia'
individuato la persona chiamata a succedere all'accomandatario in
caso di decesso, ben potrebbe estendersi alla funzione amministrativa
connessa alla qualifica dell'unico accomandatario.
Il problema della validita' di tale clausola si pone, invece,
quando essa contenga una designazione della funzione amministrativa
in incertam personam o delineata con criteri di indifferenza, cosi'
da costituire, sostanzialmente, un atto abdicativo, da parte di un
socio (l'accomandante superstite), all'espressione della volonta'
negoziale su un punto essenziale del contratto sociale.
La funzione amministrativa integra il momento gestorio
dell'attivita' sociale, e' strettamente strumentale al perseguimento
del fine sociale ed attiene alla qualificazione della societa' come
impresa.
Ma tale funzione, proprio perche' essenziale, non potrebbe essere
realizzata da un soggetto che, al momento in cui e' posto in essere
il negozio societario, resti indeterminabile ovvero sia individuabile
con criteri di indifferenza rispetto alle sorti della societa' e allo
scopo che i soci intendono perseguire.
Una designazione in incertam personam coinvolgente la stessa
struttura societaria, lederebbe, percio', necessariamente, un
elemento essenziale del contratto della societa' in accomandita.
Egualmente, sarebbe illegittima una clausola di continuazione che,
con indifferenza rispetto ai soci accomandatari o accomandanti,
prevedesse genericamente il subentro degli eredi del socio defunto
anche nella qualifica di amministratore da lui rivestita nella
societa'. E non potrebbe impedire una diversa determinazione
negoziale da parte dell'erede dell'accomandatario e dell'accomandante
superstite.
Cio', indipendentemente dal problema (che qui non e' necessario
affrontare) della trasmissibilita' iure ereditario di un situazione
personale del de cuius, qual'e' la qualifica di amministratore.
5. In questo quadro non ha rilievo, ne' significato il richiamo
dell'art. 1722, n. 4, c.c., contenuto nella sentenza impugnata, a
sostegno della tesi qui criticata.
L'eccezione all'estinzione per morte del mandato - prevista in
detta norma - se il mandato ha per oggetto il compimento di atti
relativi all'esercizio di un'impresa, trova, infatti, applicazione,
come questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 28 marzo 1966, n. 822),
soltanto in caso di morte del mandante che sia imprenditore; e la
deroga non si estende all'estinzione del mandato per morte del
mandatario, in quanto, secondo un'opinione che trova conforto anche
nei lavori preparatori (v. relazione n. 716), a fondamento della
designazione di un dato mandatario vi e' sempre la fiducia nella
persona che si designa.
Se si considera che nella societa' in accomandita l'accomandante
non e' imprenditore, viene, dunque, meno ogni possibilita' di
ipotizzare una ratio comune alle due ipotesi, che possa giustificare,
sotto tale profilo, il subingresso dell'erede nel munus di
amministratore gia' spettante all'accomandatario.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il motivo deve
essere, pertanto, accolto.
Rimane assorbito l'esame del secondo motivo del ricorso, con cui
si lamenta la mancata esclusione della Ronchi, quale accomandataria,
dalla societa'.
In relazione alle censure accolte la sentenza impugnata deve
essere, conseguentemente, cassata e la causa rimessa per un nuovo
esame ad altro giudice.
Il giudice del rinvio decidera' in conformita' ai suenunciati
principi, e tenendo anche conto che l'invalidita' di una clausola del
tipo qui considerato, in base al principio di conservazione del
negozio giuridico (art. 1397 c.c.), non potrebbe incidere sul diritto
dell'erede dell'accomandatario alla partecipazione sociale.
Lo stesso giudice vorra' provvedere anche sulle spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito
il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte
d'appello di Milano.
Cosi' deciso in Roma, il 23 giugno 1992, nella camera di consiglio
della prima sezione civile.
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