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Struttura sanitaria e responsabilità

  

 IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA 

a cura dell'Avv.Barbara Fioretto

           
La responsabilità della struttura sanitaria pubblica a titolo contrattuale  (o anche contrattuale in applicazione della regola sul concorso) può conseguire o a manchevolezze della medesima (ad esempio per carenze organizzative o  per malfunzionamento delle apparecchiature) o a condotte illecite poste in essere da altro soggetto che presta la sua attività nell’ambito dell’istituto medesimo.
Nella prima ipotesi  per opinione pacifica in giurisprudenza la responsabilità dell’ente discende dall’applicazione della regola generale di cui all’articolo 1218 c.c ..
Dibattuta è, al contrario, l'individuazione dello strumento giuridico che permette di imputare all'ente sanitario pubblico il fatto lesivo materialmente commesso dal singolo operatore sanitario.
Un primo orientamento configura la responsabilità dell'ospedale per negligente prestazione diagnostica o terapeutica del medico dipendente come responsabilità diretta dell'amministrazione sanitaria per l'illecito del proprio dipendente, riconducibile nell’art. 2043 o nell’art 1218 c.c. .
Alla base di tale impostazione vi è il recepimento della teoria del c. d. rapporto organico, in virtù della quale, data la c.d. immedesimazione della persona nell’organo e di quest’ultimo nell’ente, sarebbero direttamente imputabili alla persona giuridica le condotte  poste in essere dalle persone fisiche in cui si articolano i suoi organi.
Ne consegue che, secondo tale tesi, affinché sorga la responsabilità dell’ente per il fatto lesivo del funzionario occorre  che l’illecito dell’organo sia  riferibile alla p.a. in quanto  esplicazione dell’attività istituzionale della stessa.  Ciò viene escluso nell’ipotesi in cui il dipendente persegua un fine strettamente personale e ed egoistico oyvero doloso .
Tale impostazione, tuttavia, non è sembrata convincente alla dottrina prevalente per le seguenti ragioni.
Anzitutto sì osserva come essa conduca all’inammissibile configurazione di due responsabilità parimenti dirette a fronte di un unico fatto lesivo compiuto da un unico soggetto .
In secondo luogo si rileva come la descritta ricostruzione crei una situazione di privilegio della p.a. nella misura in cui esonera l’ente da responsabilità per il fatto illecito che il funzionario non compie per finalità dell’ente stesso . Al riguardo si affermato in modo corretto che “la tutela del cittadino non può dipendere da una arbitraria distinzione fondata sulle finalità del dipendente danneggiante, ne è giustificato far richiamo alla nozione tecnica di organo per limitare la responsabilità della pubblica amministrazione rispetta i principi comuni” ...
sulla scorta di tali osservazioni la maggioranza degli autori, nonché alcuni giudici riconducono, in modo condivisibile, la responsabilità dell’ente per le condotte lesive imputabili ai propri dipendenti nell'area della responsabilità per fatto altrui, di cui agli artt.. 2049 e 1228 c.c .
L'affermazione dell'applicabilità dell'articolo 1228 c. c., tuttavia, ha destato alcune perplessità, in ragione dell’autonomia di cui gode spesso l’ausiliario nell’ambito  che ci occupa .
Il rilievo, invero,  non è sembrato decisivo. Autorevole dottrina, infatti, ha rilevato come il rapporto che si instaura tra l’ausiliario e il debitore non debba necessariamente intendersi in senso di stretta dipendenza. Dunque la circostanza che il medico goda di un grado di libertà anche elevato nell’esecuzione della prestazione sanitaria non consentirebbe di ecludere il ricorso all’art.1228 c.c. .
. Per completezza, deve, infine, essere ricordata l'opinione di quanti in attribuiscono al problema relativo all'individuazione del titolo della responsabilità della struttura sanitaria pubblica un valore solamente teorico, facendo notare come tutte le soluzioni finora esposta impongano, allo stesso modo, di qualificare la responsabilità dell'ospedale pubblico come una responsabilità di tipo oggettivo. In questo senso, viene, infatti, rilevato che, tanto ex art. 1228 c. c., quanto ex art. 2049 c. c., quanto, infine, alla luce della teoria della responsabilità diretta della pubblica amministrazione in virtù del rapporto organico, una volta accertata l'imprescindibile colpa dell'operatore sanitario, il fatto dannoso da quest'ultimo compiuto dovrà essere considerato fonte di responsabilità dell'ospedale senza che rilevi la sussistenza del dolo o della colpa in capo all'ospedale stesso . per la negligente esecuzione della prestazione sanitaria materialmente imputabile al medico
Quanto alla responsabilità della struttura sanitaria privata per la negligente esecuzione della prestazione sanitaria materialmente imputabile al medico si noti come, sul piano extracontrattuale, sia frequente ricorso all’articolo 2049 c.c., ritenendosi sufficiente un "non occasionale rapporto di esecuzione d'opere " , per sua natura implicante un vincolo di dipendenza, sorveglianza e vigilanza tra la casa di cura e il medico ivi operante .
 Sul piano della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria privata la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito non come essa possa discendere sia, a norma dell’art.1218 c.c., dall’inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico delle debitore sia, a norma dell’art. 1228 c.c., dall’inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore .
Con riferimento a quest’ultima evenienza si è poi precisato: “Innanzitutto non è necessario che il medico sia “dipendente” della casa di cura, sia cioè a questa legato  da un rapporto di lavoro subordinato. A norma dell’articolo 1228  c.c., il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro. Ausiliari, dunque, sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell’esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi. In secondo luogo in applicazione dell’art. 1128 c.c. non rileva che il sanitario,il quale  esegue l’intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie, cada su un  soggetto comunque collegato all’organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell’ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l’esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a  disposizione del personale medico, paramedico e delle attrezzature necessarie per l’intervento e, dunque, si  avvale del medico,  sia pure di fiducia anche del paziente” .
                      

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