Il CONTRATTO TRA LA STRUTTURA SANITARIA ED IL PAZIENTE
a cura dell'Avv.Barbara Fioretto
Una volta ricondotto in ambito negoziale il rapporto che lega ente sanitario e paziente occorre soffermarsi sulla questione relativa all’oggetto del contratto stipulato tra i medesimi soggetti.
Secondo un primo orientamento tale convenzione avrebbe il medesimo contenuto del contratto che si conclude con il singolo professionista e pertanto andrebbe qualificato come contratto d’opera intellettuale.
Ne deriverebbe come conseguenza l’applicabilità alla struttura sanitaria della disciplina contenuta negli artt. 2229 s.s. c.c., ivi compresa la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 2236 c.c..
Tale impostazione, tuttavia, non è condivisa dalla dottrina più avvertita e dalla giurisprudenza maggioritaria .
Si osserva, infatti, come l’opera professionale prestata dal medico alle dipendenze della struttura sanitaria rappresenti una parte della più complessa ed articolata obbligazione assunta dall’ente . Ciò in ragione del fatto che quest'ultima comprende anche prestazioni ulteriori: si pensi a quelle lato sensu organizzative - di sicurezza delle attrezzature e degli impianti e di vigilanza e custodia degli assistiti- nonché agli obblighi assimilabili a quelle derivanti da un contratto di albergo (vitto, riscaldamento e alloggio). Si è parlato in proposito, in giurisprudenza, di obblighi di protezione posti a carico della struttura nei confronti del beneficiario della prestazione .
Sulla scorta di tale premessa la tesi più diffusa in giurisprudenza individua nella convenzione stipulata tra il paziente e la struttura sanitaria un contratto di assistenza o spedalità .
Posto che si tratta di un contratto atipico, a contenuto complesso, sorge la questione di quale sia la disciplina applicabile.
Sul punto il panorama giurisprudenziale non si presenta uniforme, specialmente in ordine all’applicazione dell’articolo 2236 c.c..
Un primo orientamento rifacendosi alla.teoria dell’assorbimento di afferma che la responsabilità dell’ente deve essere regolata in base all’articolo 2236 c.c. ove la prestazione medico-professionale sia predominante .
A sostegno dell’assunto si adducono le seguenti argomentazioni.
Anzitutto si osserva come l’articolo 2236 non fissi un criterio di valutazione della colpa meno severo, ma imponga di tenere in adeguata considerazione le circostanze contingenti, in applicazione del criterio fissato dall’articolo 1176 co2 .
In secondo luogo si afferma che le obbligazioni che l’ente assume con il paziente si configurano come obbligazioni di mezzi, atteso che non si garantisce la guarigione bensì la diligente effettuazione dell’attività diagnostica e terapeutica .
In ultima analisi si reputa insostenibile che ogni struttura ospedaliera sia in grado di far fronte, comunque, alla soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà .
Tale impostazione, tuttavia, ha destato non poche perplessità in dottrina.
In primis si rileva come la natura strettamente personale della prestazione professionale mal si attagli al carattere impersonale di quella dell’ente .
In secondo luogo si afferma che la prestazione cui l’ente sanitario è tenuto non coincide con quella cui si obbliga il medico, presentando contenuto più ampio e sfaccettature differenti .
In terzo luogo si osserva come la ratio dell’articolo 2236 c.c.,che risiede nella necessità di evitare una responsabilizzazione eccessiva del singolo professionista, che lo priverebbe di quella serenità e libertà di giudizio imprescindibili ai fini del miglior esercizio della professione, non ricorra nel caso della responsabilità della struttura ospedaliera. L’ente infatti è per sua natura insensibile a tale tipo di pressioni psicologiche. Difettando il presupposto dell' eadem ratio si reputa dunque impraticabile anche la via dell'applicazione analogica della norma citata.
In ultima analisi l'impostazione in esame non è sembrata condivisibile sul piano dell’analisi economica. Al riguardo taluna dottrina ha affermato che “l’estensione della limitazione di responsabilità contenuta nell’articolo 2336 cc anche alla struttura significherebbe, infatti, ingiustificatamente addossare il costo sociale, inevitabilmente connesso allo svolgimento dell’attività medica, soltanto (o in misura eccessivamente sperequata) al paziente piuttosto che all’istituto di cura” .
Sulla scorta delle descritte osservazioni, dunque, autorevole dottrina nonché parte della giurisprudenza escludono che alla responsabilità della struttura sanitaria sia applicabile l'art. 2236 c. c .