LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA
a cura dell'Avv.Barbara Fioretto
È ormai pressoché pacifica in dottrina e in giurisprudenza la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria pubblica nei confronti del paziente. Si discute, tuttavia, in ordine al suo inquadramento dogmatico.
Secondo la tesi prevalente l’ente ospedaliero è parte formale di un contratto concluso con il paziente al momento del ricovero o dell’accettazione .
A tale conclusione si perviene sulla base del riconoscimento dell’esistenza di relazione qualificata tra struttura pubblica e paziente descrivibile in termini di diritto (del paziente a ricevere le cure) / obbligo (della struttura ad effettuare la prestazione sanitaria) e dell’ affermazione della non incompatibilità tra il concetto di contratto da un lato e quello di pubblico servizio e diritto soggettivo dall’altro, idonei quanto meno a convergere nella figura dell’obbligo a contrarre.
L’assunto secondo taluna dottrina sarebbe confortato dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (l. 833.978) . Ciò che ragione del fatto che quest’ultima valorizza la volontà dell’assistito sotto i diversi profili della scelta del medico di fiducia e del luogo di cura (art. 19, cod. 2), nonché della fruizione dell’assistenza stessa riconoscendo la necessità del consenso del paziente agli accertamenti e ai trattamenti sanitari (art.33, co.1).
Altra tesi , al contrario, qualifica la responsabilità dell’istituto in termini di responsabilità contrattuale ex lege sulla scorta del rilievo che la struttura sanitaria, ai sensi della l. 833|1978, è legislativamente obbligata allo svolgimento dell’attività di assistenza medica.
La disputa, in verità, attiene esclusivamente al piano definitorio. Entrambe le posizioni descritte, infatti, conducono sotto il profilo dei rimedi concessi il paziente alle medesime conclusioni. Ciò in ragione del fatto che nel nostro ordinamento la responsabilità contrattuale designa anche ipotesi di responsabilità ex lege.