Il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (nella specie: una partoriente), anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonche' nell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze; e' percio' configurabile una responsabilita' autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, a nulla rilevando che l'eventuale responsabilita' concorrente del medico di fiducia del paziente medesimo sia ancora "sub iudice" in altro separato processo. (Nella
specie l'inadempienza della casa di cura era consistita nell'insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare l'emergenza - sindrome asfittica del neonato - e nel ritardo, ad opera del personale ausiliario, nel trasferimento del neonato in un centro ospedaliero attrezzato).
ANNO/NUMERO 2002 9556
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 4484/1998
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7639/1998
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Primo Presidente f.f. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
___________, che li rappresenta e difende giusta procura speciale del
Notaio Maranca depositata in data 22/03/2000, in atti;
- ricorrenti -
contro
___________;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 07639/98 proposto da:
____________, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RESCIGNO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTAGNI CATERINA,
giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SCOPPA ANGELO, GIORDANO SCOPPA MARIA, IL PRIMO IN TROPRIO ED ENTRAMBI
QUALI EREDI DEL FIGLIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO
IANNOTTA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale del
Notaio Maranca depositata in data 22/03/2000, in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonche' contro
GARGIULO FRANCESCO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2191/97 della Corte d'Appello di NAPOLI,
depositata il 03/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/04/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli Avvocati Antonella IANNOTTA, per delega dell'Avvocato
Gregorio IANNOTTA, Caterina MONTAGNI, Pietro RESCIGNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Raffaele PALMIERI che ha concluso previa riunione ex art. 335 c.p.c.
la Corte rigetti il primo, il secondo il terzo ed il quarto motivo
del ricorso incidentale, accoglimento del secondo motivo del ricorso
principale; rimetta gli atti alla terza sezione Civile per l'esame
del primo motivo del ricorso principale e del quinto motivo del
ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 2/4/83, ANGELO SCOPPA, in proprio e
quale genitore esercente la potesta' sul figlio minore GIUSEPPE,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la CLINICA
STABIA S.p.a., esponendo che in occasione del parto della moglie,
MARIA GIORDANO, per imperizia del personale curante, il suddetto
figlio aveva subito lesioni, che gli avevano causato una totale
invalidita'. Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni patiti dal
minore e il rimborso delle spese affrontate per assisterlo, oltre
interessi e rivalutazione. La convenuta si costituiva, contestando in
toto la domanda. Con successivo atto di citazione notificato il
7/3/86, lo SCOPPA proponeva analoga domanda nei confronti del
ginecologo FRANCESCO GARGIULO, che, costituitosi in giudizio, ne
contestava il fondamento. Riuniti i processi, dopo la rimessione
della causa al collegio, con comparsa integrativa si costituiva anche
MARIA GIORDANO, in proprio e nella qualita' di erede del figlio
GIUSEPPE deceduto in data 11 novembre 1992. Il processo era
successivamente trasmesso al Tribunale di Torre Annunziata, di nuova
istituzione ai sensi della legge n. 126 del 1992, che, con sentenza
del 13 giugno 1996, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei
confronti del GARGIULO; condannava la CLINICA STABIA S.p.a. al
pagamento, in favore di entrambi gli attori, della somma di lire
cinquecento milioni e nei confronti del solo ANGELO SCOPPA della
somma di lire duecentocinquanta milioni, con gli interessi legali
dalla decisione.
Proponevano gravame la CLINICA STABIA ed in via incidentale i
coniugi SCOPPA-GIORDANO mentre il GARGIULO si limitava a chiedere la
conferma della pronuncia di inammissibilita' della domanda nei suoi
confronti e la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 3
settembre 1997, in parziale riforma di quella impugnata sul punto
della liquidazione del danno, condannava la CLINICA STABIA s.p.a. al
pagamento, in favore dei suddetti coniugi, della somma complessiva di
L. 700.000.000 (e di ulteriori L. 50.000.000 al solo ANGELO SCOPPA
per le sostenute spese di cura ed assistenza), quali eredi del figlio
GIUSEPPE, nato il 27/1/1981 e deceduto in corso di causa in data
11/11/1992 (dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado), a
titolo di risarcimento del danno biologico e morale subito dal minore
per l'invalidita' totale derivatagli dall'anossia di cui aveva
sofferto al momento della nascita e dalla successiva sindrome
asfittica, non adeguatamente trattata, che aveva provocato ipossia
cerebrale e conseguente microencefalite.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i
coniugi SCOPPA-GIORDANO, affidandolo a due motivi. Ha resistito la
CLINICA STABIA s.p.a. con controricorso, proponendo a sua volta
ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, al quale i
ricorrenti principali hanno replicato con controricorso e memoria,
mentre il GARGIULO, regolarmente intimato, non si e' costituito.
All'udienza del 27/3/2000 fissata per la discussione, la 3^
Sezione Civile, con ordinanza in pari data, su conforme parere del
P.G. e con l'adesione delle parti, rilevato che il secondo motivo del
ricorso principale investiva una questione (la risarcibilita' del
danno morale patito dagli stretti congiunti della persona offesa in
caso di gravi lesioni derivanti da fatto costituente reato, risolta
in senso negativo dal giudice di appello) sulla quale si rinveniva un
contrasto nella giurisprudenza di questa Corte e che la questione
appariva comunque di particolare importanza, rimetteva gli atti al
Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite,
"non sembrando essere a tanto ostative le questioni preliminari poste
dal ricorso incidentale". Ambedue le parti hanno depositato ulteriori
memorie per la presente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, relativi alla
stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
In secondo luogo, occorre accennare succintamente alle censure
hinc et inde proposte per individuare quali di esse, oltre a quella
specificamente devoluta alle Sezioni Unite, debbano essere
eventualmente esaminate per il loro carattere pregiudiziale e/o
preliminare.
Orbene, i ricorrenti principali, con il primo complesso motivo,
denunciano l'illegittimita' dell'esclusione del danno patrimoniale in
capo a GIUSEPPE SCOPPA, lamentando che erroneamente la Corte
territoriale ha ritenuto che nel caso in cui il danneggiato muoia per
causa sopravvenuta, indipendente dal fatto lesivo, di cui il
convenuto e' chiamato a rispondere, la liquidazione dei danni futuri
vada fatta con riferimento non alla durata probabile, ma alla durata
effettiva della vita.
Con il secondo, si dolgono che sia stato escluso il risarcimento
del danno morale da loro stessi patito in relazione alle gravissime
menomazioni del figlio, per essere questi sopravvissuto al fatto
lesivo.
A sua volta la CLINICA STABIA, ricorrente incidentale, con i
primi due mezzi denuncia la nullita' del processo per originario
difetto dello ius postulandi del procuratore di controparte e,
comunque, lamenta la mancata interruzione del processo quanto meno a
seguito della sopravvenuta perdita dello ius postulandi. Con il terzo
e quarto motivo censura la declaratoria della sua responsabilita',
affermata sulla base di una C.T.U. illogica e contraddittoria, senza
l'ammissione dei mezzi di prova idonei a confutarla e senza
considerare che la casa di dura era rimasta estranea al rapporto di
prestazione professionale concluso tra la partoriente ed il suo
ginecologo di fiducia, dottor GARGIULO. Infine, con il quinto motivo,
contesta sotto diversi profili l'ammontare del danno liquidato e
degli accessori (rivalutazione ed interessi). Chiarito quanto
innanzi, e' di tutta evidenza che queste Sezioni Unite devono
scrutinare pregiudizialmente i primi quattro motivi del ricorso
incidentale perche', investendo la regolare instaurazione del
rapporto processuale nonche' la statuizione di responsabilita' della
CLINICA STABIA, ove fondati, precluderebbero l'esame del secondo
motivo del ricorso principale, ad esse specificamente devoluto (art.
142 disp. att. c.p.c.).
RICORSO INCIDENTALE. - Con il primo motivo la CLINICA STABIA
denuncia la nullita' del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.), in
quanto il giudizio era stato introdotto il 2 aprile 1983,
successivamente all'istituzione della Corte d'Appello di Salerno con
sede autonoma, con citazione redatta da avvocati esercenti a Cava dei
Tirreni e a Milano. Vi era dunque nullita', rilevabile d'ufficio in
ogni stato e grado del processo, degli atti sottoscritti dal
procuratore non abilitato al patrocinio nel distretto dell'autorita'
giudiziaria adita (Corte d'Appello di Napoli), essendo irrilevante
che la Corte d'Appello di Salerno fosse effettivamente entrata in
funzione solo il 4 agosto 1983, poiche' comunque i procuratori
"potevano esercitare la propria attivita' solo nel territorio di
Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania".
Con il secondo motivo la CLINICA STABIA denuncia la falsa
applicazione dell'art. 301 c.p.c., lamentando che, ove anche si
dovesse ritenere che alla data di notifica della citazione il
procuratore fosse ancora dotato dello ius postulandi, lo aveva
comunque perso in corso di causa. La ricorrente specifica che "dal
4/8/1983, l'iscrizione del procuratore costituito in un distretto
divenuto diverso da quello della Corte d'Appello nel quale e' stata
compresa la circoscrizione del Tribunale competente ha, quanto meno,
fatto si' che il giudizio si interrompesse".
I due motivi, che per la stretta connessione logico-giuridica
delle rispettive censure possono esaminarsi congiuntamente, non sono
fondati. Al riguardo, va in primo luogo condiviso quanto, in
conformita' al giudice di primo grado, ha ritenuto il giudice del
gravame, che, cioe', nel caso d'istituzione di una nuova Corte di
Appello, "le preclusioni e le incapacita' riguardanti l'attivita'
forense" ad essa collegate, non operano fino a quando il nuovo
ufficio giudiziario non entra in funzione. Rettamente, pertanto, il
suddetto giudice ha affermato che il presente giudizio, promosso in
data 2/4/83, era stato ritualmente instaurato "atteso che la Corte di
Appello di Salerno, all'atto della notificazione del relativo atto di
citazione, pur se gia' istituita, non era ancora entrata in funzione"
(il D.M. 15/7/1983 n. 193 fissava tale data al 4/8/83).
Orbene, accertato quanto sopra, e' sufficiente richiamare e
ribadire il principio, gia' affermato da questa Corte, secondo il
quale nel caso in cui vi sia stata rituale costituzione in giudizio a
mezzo di un procuratore legittimato, la validita' della costituzione
del rapporto processuale non viene meno per il fatto che, in
conseguenza della costituzione di una nuova Corte di Appello nella
quale risulti compresa la circoscrizione del Tribunale presso cui il
giudizio e' pendente, il suindicato procuratore si trovi ad essere
iscritto in un diverso distretto, non derivando da cio' il venir meno
dello ius postulandi del procuratore ritualmente costituitosi e
restando quindi esclusa la configurabilita' di un'ipotesi
d'interruzione del processo (Cass. 18 ottobre 1994 n. 8467).
Ancorche', infatti, l'esercizio illegale della professione extra
territorio comporti la giuridica inesistenza dell'atto posto in
essere dal procuratore, a nulla rilevando che questi sia iscritto
negli albi degli avvocati, con conseguente nullita' di tutti gli atti
successivi alla costituzione in quanto il procuratore, privo dello
ius postulandi, non ha la capacita' di stare in giudizio per la parte
che rappresenta (nullita' radicale, rilevabile anche d'ufficio in
ogni stato e grado del giudizio perche' attiene alla valida
costituzione del contraddittorio); quando invece vi sia stata la
rituale costituzione in giudizio a mezzo di un procuratore
legittimato, la validita' della costituzione del rapporto processuale
non viene meno per il fatto che, in conseguenza della costituzione di
una nuova Corte di Appello nella quale risulta compresa la
circoscrizione del Tribunale presso cui il giudizio e' pendente, il
procuratore si sia trovato ad essere iscritto in diverso distretto
(cfr. Cass. 23 gennaio 1990 n. 383). L'ipotesi e' in un certo senso
analoga a quella della cancellazione volontaria dall'albo
professionale, anche se seguita da iscrizione in albo tenuto da un
diverso Consiglio dell'Ordine, atteso che la legge istitutiva della
nuova Corte di Appello non ha direttamente determinato la perdita
dello ius postulandi, riconducibile pur sempre alla permanenza
dell'iscrizione originaria. Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, infatti, la cancellazione dall'albo non determina
l'interruzione del processo, perche' questo evento non e' compreso
tra quelli che, tassativamente, producono tale effetto a norma
dell'art. 301 c.p.c. (morte, sospensione o radiazione), essendo
piuttosto assimilabile, quanto al regime giuridico, alla rinunzia o
alla revoca del mandato professionale (Cass. 19 agosto 1993 n. 8783 e
13 giugno 1992 n. 7282 ex plurimis). D'altra parte, questa
conclusione discende anche dall'operativita' del principio di ordine
generale, del quale e' espressione l'art. 5 c.p.c. (principio che
risulta rafforzato ed esteso nel testo introdotto dalla l. n.
353/1990), di irrilevanza dei successivi mutamenti della legge o
dello stato di fatto rispetto al momento della proposizione della
domanda. E' sufficiente aggiungere che sul punto della eventuale
nullita' degli atti successivamente compiuti dal suddetto
procuratore, non e' stata proposta specifica censura.
I primi due motivi vanno, pertanto, rigettati.
Con il terzo mezzo la CLINICA STABIA, denunciando la violazione
e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e l'omessa motivazione su
un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3
e 5 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia riconosciuto la
sua responsabilita' in ordine alla produzione dell'evento dannoso,
sulla base di un'accettazione acritica delle conclusioni della
C.T.U., senza disporre un doveroso supplemento di indagine e/o
ammettere le richieste istruttorie di interrogatorio formale e di
prova testimoniale, richieste al fine di contrastare tali
conclusioni.
Con il quarto motivo, poi, denunciando la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 2697, 2236 e 1228 c.c., 112 c.p.c. nonche'
l'insufficienza della motivazione sullo stesso punto decisivo della
controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., contesta la
declaratoria di responsabilita' pronunciata a suo carico sotto un
diverso profilo, quello cioe' dell'inesistenza di un vincolo di
subordinazione tra il ginecologo GARGIULO ed essa CLINICA STABIA.
Precisa al riguardo la ricorrente che il medico era stato
personalmente scelto dalla paziente e con essa aveva direttamente
concluso il contratto di prestazione d'opera professionale; cosicche'
l'esecuzione dell'intervento di cui e' causa non aveva costituito
oggetto di una convenzione tra la paziente e la CLINICA, limitandosi
la relazione contrattuale tra queste due parti a prevedere
prestazioni di tipo alberghiero ed assistenziale a favore della
paziente e la messa a disposizione della struttura e della
organizzazione necessaria al GARGIULO per l'assistenza al parto, che
quest'ultimo si era obbligato a compiere.
Anche questi due motivi, che per lo stretto collegamento delle
rispettive censure vanno esaminato congiuntamente, non sono fondati.
Essi tuttavia prospettano profili di grande delicatezza concernenti
il titolo della responsabilita' della casa di cura privata per i
danni patiti, a seguito di interventi medico-chirurgici, dai pazienti
ricoverati. Al riguardo, la CLINICA STABIA ha menzionato, in assenza
di un indirizzo consolidato, una recente pronuncia, secondo la quale,
in materia di colpa medica, la casa di cura privata puo' essere
chiamata a rispondere del danno alla persona causato dalla colpa
professionale del medico che ha eseguito l'intervento in due casi: a)
a titolo di responsabilita' indiretta ex art. 2049 c.c., ove sussista
un vincolo di subordinazione tra la casa di cura ed il medico
operante; b) a titolo di responsabilita' diretta ex art. 1218 c.c.,
qualora la casa di cura abbia assunto direttamente nei confronti del
danneggiato, con patto contrattuale, l'esecuzione dell'intervento
(Cass. 11 marzo 1998, n. 2678).
Ma ritornando ancor piu' recentemente sull'argomento, questa
Corte ha affermato, con stringata ma incisiva motivazione che vale la
pena riportare integralmente, che "la responsabilita' della Casa di
cura, generalmente, e' responsabilita' per inadempimento
dell'obbligazione che la stessa Casa di cura assume, direttamente con
i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per
l'esecuzione dell'intervento richiesto. Infatti, all'adempimento
dell'obbligazione ora indicata e' collegata la rimunerazione della
prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come
rischio dell'esercizio dell'attivita' di impresa della Casa di cura.
Naturalmente nel rischio prima indicato e' compreso anche quello
della distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle
quali il titolare dell'impresa risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Rispetto a questo inquadramento, non sono rilevanti i seguenti
fatti:
- che i medici che eseguono l'intervento chirurgico siano o meno
inquadrati nell'organizzazione aziendale della Casa di cura: infatti,
la prestazione di questi ultimi e' indispensabile alla Casa di cura
per adempiere l'obbligazione assunta con i danneggiati;
- che il comportamento dei medici sia colposo: infatti, la norma
prima citata svolge esattamente la funzione di attribuire il rischio
dell'attivita' degli ausiliari della prestazione a chi si appropria,
anche in misura non esclusiva, dei vantaggi della prestazione" (Cass.
8 gennaio 1999 n. 103). Ora, dalle esposte pronunce, emerge la
difficolta' di inquadrare dommaticamente tali ipotesi di
responsabilita', frequenti nella pratica e spesso diverse l'una
dall'altra; difficolta' che emergono dalla sentenza impugnata,
peraltro emessa in epoca precedente, che nell'individuazione del
titolo della responsabilita' della casa di cura ricorre sia all'art.
2236 c.c. che all'art. 1228 c.c. (come sottolineato anche dal P.G.).
Ma siffatte incertezze non valgono ad infirmare sostanzialmente la
contestata motivazione, ove si ricordi che essa si articola
attraverso i seguenti passaggi:
- che "dopo la nascita non vi e' dubbio che il bambino fu
collocato in incubatrice e sottoposto ad ossigeno-terapia, poiche'
aveva subito una sindrome asfittica, mentre avrebbe avuto bisogno di
una terapia d'urgenza in un centro clinico attrezzato";
- che "siffatta omissione va considerata, alla stregua della
C.T.U., fattore eziologicamente sufficiente a determinare, di per se'
solo, una encefalopatia con danni anatomici irreversibili";
- che l'anamnesi della puerpera era stata totalmente negativa;
- che il parto, alla stregua di molteplici elementi, era stato
provocato;
- che "la responsabilita' dell'evento, pertanto, va ascritta al
ginecologo ed al personale della CLINICA STABIA per gli errori
commessi durante il parto, per l'omessa insufficiente assistenza
successiva e per l'incapacita' decisionale determinante l'omesso,
immediato trasferimento del neonato";
- che "tra la predetta CLINICA e i coniugi SCOPPA e' stato
stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale";
- che pur non essendo stata acclarata l'esistenza di un rapporto
di subordinazione tra il ginecologo e la clinica, tuttavia
quest'ultima avrebbe dovuto rispondere dell'operato del
professionista, stante l'inserimento di quest'ultimo
nell'organizzazione aziendale della prima;
- che, soprattutto, come ritenuto anche dal Tribunale, "ove si
dovesse escludere la responsabilita' del GARGIULO, per essergli stato
l'incarico professionale conferito dagli attori, la CLINICA STABIA
risponderebbe ugualmente per l'insufficienza degli impianti e delle
attrezzature e per l'incapacita' del personale ausiliario ad
affrontare la situazione di emergenza";
- che, infatti, "l'ente sanitario... non era fornito delle
attrezzature idonee a contrastare validamente siffatta sindrome e,
inoltre, il personale di cui si avvaleva non fu in grado di decidere
che il minore fosse al piu' presto ricoverato in un centro
ospedaliero attrezzato, dove ricevere le terapie urgenti del caso,
lasciando invece trascorrere 15 fatali ore, che determinarono
l'encefalopatia con danni anatomici irreversibili (v. C.T.U.)".
Trattasi di motivazione che non confligge con i principi
affermati nelle due sentenze sopracitate e che, soprattutto,
individua una responsabilita' autonoma e diretta della Casa di cura
(donde l'irrilevanza dell'eventuale responsabilita' concorrente del
ginecologo GARGIULO, ancora sub iudice in altro processo e sulla cui
asserita mancanza ha molto insistito il difensore della CLINICA
STABIA nella memoria conclusiva e nella discussione orale).
Responsabilita' affermata sulla base di una C.T.U. "fondata su
accertamenti scientifici del tutto corretti e su argomentazioni
logiche e coerenti" e che presuppone una adeguata configurazione del
complesso ed atipico rapporto che si instaura comunque tra la casa di
cura ed il paziente, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo scelga al
di fuori il medico curante, dal momento che la clinica non si limita
(come sbrigativamente affermato dalla controricorrente) ad impegnarsi
alla fornitura di mere prestazioni di natura alberghiera
(somministrazione di vitto e alloggio), ma si obbliga alla messa a
disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico ed
all'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature
necessarie, anche in vista di eventuali complicanze.
Detto questo, l'affermata responsabilita' diretta della CLINICA
nei termini sopra indicati si risolve in un apprezzamento di fatto
esente da errori giuridici e che sotto il profilo logico raggiunge un
grado di completezza e di ragionevolezza da essere incensurabile in
sede di legittimita'.
Resta solo da aggiungere che la doglianza per la mancata
ammissione dei mezzi di prova richiesti, siccome "superflui alla luce
degli elementi acquisiti", e' a sua volta inammissibile, alla luce
del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione,
poiche' la mancata indicazione del relativo capitolato impedisce di
valutarne la decisivita'.
Concludendo, anche il terzo e quarto motivo del ricorso
incidentale vanno rigettati.
Puo' finalmente passarsi all'esame del secondo motivo del
ricorso principale (in ragione del quale la causa e' stata rimessa a
queste S.U.), con il quale i coniugi SCOPPA-GIORDANO, denunciando la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223 e 2059 c.c. ed il
vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in
relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentano che non sia stato
loro riconosciuto il danno non patrimoniale in quanto prossimi
congiunti del minore offeso con gravi lesioni personali da un fatto
costituente reato.
Tale diniego e' stato motivato nell'impugnata sentenza ritenendo
"non risarcibile il pregiudizio non patrimoniale per le lesioni
riportate da un prossimo congiunto, non derivando tale pregiudizio in
via diretta ed immediata dall'illecito, ma essendo un mero riflesso
della menomazione e della sofferenza, subite dall'infortunato".
La doglianza e' fondata. Al riguardo, va innanzi tutto ricordato
che un orientamento della giurisprudenza di questa Corte, fino a
qualche anno fa pressoche' pacifico, esclude che i prossimi congiunti
della persona offesa dal reato di lesioni personali, ancorche' minore
di eta', abbiano diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali,
che peraltro viene riconosciuto nel caso di morte della vittima
(Cass. 11 febbraio 1998, n. 1421; 17 novembre 1997, n. 11396; 17
ottobre 1992, n. 11414; 16 febbraio 1988, n. 6854; 21 maggio 1976 n.
1845; 13 aprile 1973 n. 1056; 25 maggio 1972 n. 1658; 15 ottobre 1971
n. 2915; 23 febbraio 2000 n. 2037).
In questo quadro risulta isolata la decisione della Cassazione
penale 2 novembre 1983 n. 9113, secondo cui se i postumi invalidanti
sono talmente gravi da determinare la perdita delle piu' importanti
funzioni e capacita' dell'individuo, si' che egli si riduce ad una
mera vita vegetativa, il danno morale dei prossimi congiunti e' danno
risarcibile, dovendosi un tale stato assimilarsi alla morte
dell'offeso, con conseguente pregiudizio morale ricadente in modo
diretto ed immediato sui parenti.
Le ragioni addotte a sostegno di questo orientamento sono
sinteticamente espresse proprio nell'ultima delle decisioni elencate
(n. 2037/2000) nei termini seguenti.
Innanzi tutto, la risarcibilita' viene esclusa in virtu' del
principio fissato dall'art. 1223 c.c. (applicabile all'illecito
extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.), che
vuole ricompresi nel risarcimento unicamente i danni che siano
conseguenza diretta e immediata del fatto. La lesione fa soffrire
immediatamente e direttamente il danneggiato, mentre per i prossimi
congiunti i danni morali sono una conseguenza mediata e indiretta del
fatto e, come tali, non risarcibili.
Inoltre, la finalita' di prevenzione e repressione costantemente
sottesa ai danni non patrimoniali induce a privilegiare un'opzione
interpretativa diretta a limitare l'applicazione degli artt. 185 c.p.
e 2059 c.c. alle sole persone offese dal reato, anche considerando
che, altrimenti, il danno costituirebbe un duplicato di quello gia'
riconosciuto alla vittima primaria dell'illecito.
Non manca infine una considerazione piu' generale e di politica
del diritto, rappresentata dalla esigenza "di impedire nella presente
materia a carico del danneggiante alluvionali effetti a cascata,
esigenza avvertita anche nella legislazione di altri Stati".
Da questo orientamento si e' per prima discostata la sentenza
della Terza Sezione Civile 23 aprile 1998 n. 4186, ove si rinviene
una accurata e puntuale confutazione delle considerazioni
tradizionali.
La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilita'
dei danni morali ai prossimi congiunti del soggetto che ha subito
lesioni personali e' costituita da una rivisitazione del nesso di
causalita' ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e
dall'inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti
del soggetto leso, nel danno riflesso o di rimbalzo.
I passaggi logici possono cosi' sintetizzarsi:
si afferma che il nesso di causalita' fra fatto illecito ed
evento puo' essere anche indiretto e mediato, purche' il danno si
presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d.
regolarita' causale (precisando che la "c.d. teoria della causalita'
adeguata o della regolarita' causale", oltre che una teoria causale
e' anche una teoria dell'imputazione del danno). Ne risulta
insufficiente il riferimento al disposto dell'art. 1223 c.c. per
escludere il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti
del leso, poiche' non vi e' dubbio che lo stato di sofferenza dei
congiunti nel quale consiste il loro danno morale, trova causa
efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del
terzo nei confronti del soggetto leso. Ad ulteriore conforto di
questa rivisitazione del nesso di causalita', si e' fatto riferimento
alla figura del c.d. danno patrimoniale riflesso, sulla scorta della
giurisprudenza francese, che parla di "danni da rimbalzo", ovvero di
"dommages par ricochet" che colpiscono i proches della vittima,
riconoscendo la risarcibilita' delle lesioni di diritti, conseguenti
al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi
dall'originario danneggiato, ma in significativo rapporto con lui
(Cass. 7 gennaio 1991, n. 60, nel caso di richiesta di danni
patrimoniali da parte di un marito, costretto ad abbandonare la sua
attivita' per assistere la moglie invalida).
Il principio applicato e' sempre quello della regolarita'
causale, in quanto sono considerati risarcibili i danni che rientrano
nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto. Cosi' e'
stato concesso il risarcimento del danno per la lesione del diritto
del coniuge ai rapporti sessuali, in conseguenza di un fatto lesivo
che abbia colpito l'altro coniuge, cagionandogli l'impossibilita' di
tali rapporti (Cass. 11 novembre 1986, n. 6607). Inoltre con riguardo
a fatto illecito che abbia colpito il congiunto senza causarne la
morte, e' stata riconosciuta la legittimazione dei prossimi congiunti
ad agire nei confronti dell'autore del fatto per ottenere il
risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni patite dal
congiunto e cio' con riferimento non solo al danno patrimoniale
(danno-conseguenza), ma anche allo stesso danno biologico (danno-
evento, rientrante pur sempre nell'ambito dell'art. 2043 c.c.) (Cass.
17/9/1996, n. 8305).
La conclusione e' che se il danno morale dei congiunti della
vittima di una lesione puo' rientrare nell'ambito dei danni riflessi,
non vi e' un ostacolo alla risarcibilita' per effetto della sua
intima struttura.
A questo punto la sentenza e' passata ad esaminare se un
ostacolo possa essere costituito dalla struttura e/o dalla funzione
della norma che lo prevede e, cioe', dell'art. 2059 c.c. e dal
combinato disposto di tale articolo e dell'art. 185 c.p. (che trovasi
sotto il titolo delle "sanzioni civili") prende atto che il recente
ed incontrastato orientamento della giurisprudenza penale distingue
tra la persona offesa dal reato (art. 90 c.p.p.) - che e' titolare
del bene giuridico tutelato dalla norma - ed il danneggiato civile -
che e' il soggetto che dal reato ha ricevuto un danno, non
necessariamente coincidente con la persona offesa - al quale e'
riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile.
Alla stregua di questa impostazione ed ammessa, quindi, la
legittimazione a richiedere il risarcimento del danno patrimoniale ad
ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio dal reato, sia
esso il soggetto passivo o non lo sia, riconosce detta legittimazione
relativamente al danno non patrimoniale nei confronti del soggetto
che l'abbia subito (e quindi come tale sia danneggiato), pur senza
essere il soggetto passivo del reato (cfr. in tema di reato
plurioffensivo ex art. 449 c.p. la recentissima pronuncia di queste
Sezioni Unite 21 febbraio 2002, n. 2515).
Infine, viene affrontata la questione se la pretesa
irrisarcibilita' possa conseguire alla particolare natura o funzione
del danno di cui all'art. 2059 c.c. ed esaminati gli orientamenti
dottrinali affermati al riguardo, si conclude che qualunque natura si
riconosca al risarcimento del danno morale, essa risulta
perfettamente compatibile, se non addirittura rafforzativa, con la
tesi proposta. Se, infatti, gli si attribuisce natura risarcitoria o
satisfattiva dovra' riconoscersi l'equita' della corresponsione di un
risarcimento ad ogni soggetto danneggiato, in via diretta o riflessa.
Se si opta per la funzione punitiva, il risarcimento anche del danno
subito dai congiunti, insieme a quello sopportato dalla vittima, non
comporta alcuna ingiusta duplicazione della punizione del colpevole,
atteso che la "punizione" in questione non e' quella penale
pubblicistica, ma quella privata accordata al danneggiato civile;
pertanto esisteranno tante pene da pagare, quanti sono i danni morali
conseguenti al reato. A questo indirizzo innovativo, si sono
uniformate tutte le successive pronunce della Terza Sezione (19
maggio 1999 n. 4852, 1^ dicembre 1998 n. 133258, 9 maggio 2000, n.
5913, 27 luglio 2001, n. 10291).
Chiariti cosi' i termini del contrasto, le Sezioni Unite
ritengono di comporlo optando per la seconda soluzione, quella della
risarcibilita' del danno morale patito dai prossimi congiunti del
soggetto leso, completata e rafforzata dalle seguenti considerazioni.
E' innanzi tutto significativo che la giurisprudenza, nell'intento di
impostare correttamente il problema, faccia fondamentalmente
riferimento all'art. 1223 c.c., sia per la tesi piu' restrittiva che
per quella estensiva piu' recente; e, soprattutto, che l'orientamento
qui accolto inquadri il danno morale del congiunto nella figura del
c.d. danno riflesso o di rimbalzo, rientrante nella previsione del
suddetto art. 1223 che, secondo tale costruzione, contemplerebbe
tutti i danni conseguenti al fatto illecito secondo un criterio di
regolarita' causale. Ma ad un ulteriore approfondimento, sembra
doversi riconoscere che la nozione dei c.d. danni riflessi o mediati
non evidenzia una differenza sostanziale e/o eziologica con i danni
diretti, ma sta ad indicare la propagazione delle conseguenze
dell'illecito (consistente in un danno alla persona) alle c.d.
vittime secondarie, cioe' ai soggetti collegati da un legame
significativo con il soggetto danneggiato in via primaria. La
dottrina ha gia' chiarito che la questione della causalita' di fatto
e' regolata dagli artt. 40 e 41 c.p. e non dall'art. 1223 c.c., il
quale attiene all'oggetto dell'obbligazione risarcitoria sul
presupposto di un fatto dannoso completamente definito e, quindi,
riguarda il problema della selezione dei danni risarcibili e non
quello del nesso causale. In termini di causalita', infatti, il
rapporto esistente tra il fatto del terzo ed il danno risentito dai
prossimi congiunti della vittima e' identico, sia che da tale fatto
consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione personale. In
entrambi i casi esiste un rapporto da causa ad effetto che, se e'
diretto ed immediato nel primo caso, non puo' non esserlo anche nel
secondo. Non vi sono eziologie diverse tra il caso della morte e
quello delle semplici lesioni perche' in entrambe le ipotesi esiste
una vittima primaria, colpita o nel bene della vita o nel bene della
salute, e una vittima ulteriore (il congiunto), anch'essa lesa in via
diretta ma in un diverso interesse di natura personale. Ed in effetti
esiste una recente pronuncia sempre della stessa Sezione che pur
inserendosi nel filone giurisprudenziale innovativo, ha ritenuto
inconsistente "il tradizionale argomento dell'ostacolo costituito
dall'art. 1223 c.c. (argomento della causalita' diretta ed
immediata), in quanto il danno morale in favore dei congiunti trova
causa efficiente nel fatto del terzo, sicche' il criterio di
imputazione concerne la colpa e la regolarita' causale, in quanto
sono considerati risarcibili i danni che rientrano nelle conseguenze
ordinarie e normali del fatto". Ed ha aggiunto "come contributo alla
chiarificazione della problematica, che appare fuorviante parlare di
danno riflesso o di rimbalzo, propri o perche' lo stretto congiunto,
convivente e/o solidale (per la doverosa assistenza) con la vittima
primaria, riceve immediatamente un danno consequenziale, di varia
natura (biologico, anche se puo' essere di ordine psichico/morale,
patrimoniale, e secondo recente dottrina e giurisprudenza, anche
esistenziale) che lo legittima iure proprio ad agire contro il
responsabile dell'evento lesivo" (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1516).
Questa impostazione, allargando le frontiere del danno
risarcibile, sembra tuttavia aggravare il problema - fortemente
sotteso nell'orientamento opposto ma comunque rispondente ad una
reale esigenza di politica giudiziaria, "dell'allargamento a
dismisura dei risarcimenti di danno morale". Questione complessa e
ben presente alla riflessione di questa Corte, fin dalla inaugurale
sentenza n. 4186/98, ma ivi ritenuta un posterius da risolvere "come
per il danno patrimoniale o biologico riflesso dei prossimi
congiunti, non solo sulla base di una rigorosa prova dell'esistenza
di questo danno, evitando di rifugiarsi dietro il "notorio", ma anche
alla stregua di un corretto accertamento del nesso di causalita', da
intendersi come causalita' adeguata (o regolarita' causale)". Ed
allora l'attenzione deve spostarsi dal danno al danneggiato, poiche'
il problema cruciale diviene non tanto quello della propagazione di
un unico danno, bensi' quello della individuazione delle c.d. vittime
secondarie; problema accennato nella citata sentenza n. 4186/98
accomunandolo a quello del nesso causale, ma senza un particolare
approfondimento e, soprattutto, ritenendolo anch'esso un posterius
laddove, sotto il profilo logico-giuridico, costituisce invece un
prius, attenendo all'interesse ed alla legittimazione ad agire.
Il tema non e' nuovo, essendo stato ampiamente dibattuto con
riferimento alla liquidazione del danno morale conseguente alla morte
del congiunto. La questione ha acquistato, pero', ulteriore spessore
in relazione alla risarcibilita' dei danni morali anche per le
lesioni subite dal familiare. Infatti, per un verso si e' ampliata
l'area della risarcibilita', per altro verso si sono poste le basi
perche' possa discutersi della liquidazione di danni morali ai terzi
anche in ipotesi diverse da quella delle lesioni personali, quali, ad
es., l'ingiuria o la diffamazione.
Il criterio indicato dalla piu' recente dottrina per la
selezione delle c.d. vittime secondarie aventi diritto al
risarcimento del danno, pur nella varieta' degli approcci, e' quello
della titolarita' di una situazione qualificata dal contatto con la
vittima che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti
familiari, ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi anche dare
risalto a certi particolari legami di fatto. Questa situazione
qualificata di contatto, la cui lesione determina un danno non
patrimoniale, identifica dunque la sfera giuridica di coloro che
appaiono meritevoli di tutela e al tempo stesso costituisce limite a
tale tutela.
Specificando ulteriormente il criterio, con riguardo ai
risultati del dibattito, si osserva: a) l'individuazione della
situazione qualificata che da' diritto al risarcimento trova un utile
riferimento nei rapporti familiari, ma non puo' in questi esaurirsi,
essendo pacificamente riconosciuta, sia in dottrina che nella
giurisprudenza, la legittimazione di altri soggetti (ad es. la
convivente more uxorio); b) la mera titolarita' di un rapporto
familiare non puo' essere considerata sufficiente a giustificare la
pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che
cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione
subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a
comprometterne lo svolgimento.
Del resto la stessa Corte Costituzionale, con riguardo ai limiti
soggettivi di risarcibilita' del danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c., aveva chiarito che in quella ipotesi, essendo il danno patito
dal terzo eccezionalmente risarcibile sul solo presupposto di essere
stato cagionato da un fatto illecito penalmente qualificato, la
tutela risarcitoria deve fondarsi su una relazione di interesse del
terzo col bene protetto dalla norma incriminatrice, argomentabile, in
via di inferenza empirica, in base ad uno stretto rapporto familiare
(o parafamiliare, come la convivenza more uxorio) (sent. n. 372 del
1994).
Tirando i fili del discorso e concludendolo, il contrasto
devoluto all'esame di queste Sezioni Unite viene composto affermando
il seguente principio di diritto: "Ai prossimi congiunti di persona
che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato,
lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale
concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione
affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art.
1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta
nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad
agire iure proprio contro il responsabile".
Non e' superfluo aggiungere che questa conclusione appare in
sostanziale sintonia con la risoluzione adottata dal Consiglio di
Europa il 14 marzo 1975 (Resolution (75) 7 "relative a' la reparation
des dommage en cas de lesions corporelles e de deces", che ha
indicato, per gli Stati che ammettono questa forma di risarcimento e
al fine di uniformare i principi, i criteri per il riconoscimento dei
danni da lesione corporale del prossimo congiunto. Al punto 13 e'
previsto, con formula peraltro eccessivamente restrittiva, che "il
padre, la madre e il congiunto della vittima che, in ragione di una
lesione all'integrita' fisica o psichica, subiscano delle sofferenze
psichiche per le lesioni fisiche o psichiche delle quali e' stata
oggetto la vittima stessa, non possono ottenere un risarcimento di
questo pregiudizio che in presenza di sofferenze di carattere
eccezionale; altre persone non possono pretendere tale risarcimento".
Ed, inoltre, con il disegno di legge n. 4093 "Nuova disciplina
in materia di danno alla persona", noto anche come "Progetto ISVAP"
che prevede la risarcibilita' del danno morale dei prossimi congiunti
in ipotesi di lesione dell'integrita' psicofisica del danneggiato
pari o superiore al 50% di invalidita'.
In entrambi i casi, viene riconosciuto il principio della
legittimazione ad agire dei congiunti della vittima di lesioni
personali, limitandone pero' l'operativita' al caso di lesioni e/o
sofferenze di particolare gravita'. Orbene, tornando all'esame del
secondo motivo del ricorso principale, esso va accolto poiche' il
giudice di appello, negando il danno morale ai congiunti piu'
prossimi orme dal (genitori) del minore gravemente leso, ha statuito
in modo difforme principio sopraenunciato.
Composto il contrasto devoluto alla competenza di queste Sezioni
Unite, gli atti sono restituiti alla Sezione di provenienza per
l'esame degli ulteriori motivi (primo del ricorso principale e quinto
di quello incidentale, ambedue attinenti al quantum risarcitorio), ai
sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., e per la regolamentazione
delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta i primi quattro motivi del
ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso
principale e rimette gli atti alla Sezione Terza Civile per il
prosieguo.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni
Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002