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Responsabilità dell'avvocato

Avvocato e responsabilità

Sentenza n. 645 del 1993

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Andrea VELA Pres. di Sez.
ff. di Primo Presidente
Dott. Giovanni B. D'AVINO Pres. di Sez.
" Vincenzo DI CIÒ Rel. Consigliere
" Francesco FAVARA "
" Vito GIUSTINIANI "
" Francesco AMIRANTE "
" Gaetano GAROFALO "
" Roberto M. TRIOLA "
" Michele DE LUCA "
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7107-91 del R.G. AA.CC., proposto da
...presso lo studio dell'avv.to Sebastiano Mastrobuono, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Giorgio giusta delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Avvocato
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TARANTO. Intimati
nonché a seguito di ordinanza dibattimentale del 20.3.92 per integrazione del contraddittorio nei confronti di:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Cassazione. Intimato Avvocato
Avverso la decisione n. 28-91 del Consiglio Nazionale Forense dep. il 19.4.91 e notificata il 17.5.92.
Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 25.9.92 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Di Ciò.
Udito l'avv. Mastrobuono p.d.Avvocato
Udito il P.M., nella persona del Dr. Morozzo Della Rocca Sost.to Proc.re Gen.le presso la Corte Suprema di Caassazione che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.Avvocato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
...Avvocato esponevano al Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di quella città che, nel corso di un procedimento possessorio iniziato dallo stesso ... innanzi al Pretore di Taranto, sezione distaccata di Castellaneta, dopo l'udienza del 22 settembre 1986 - nella quale il Pretore si era riservato di decidere - la dott. ...., procuratrice del convenuto, aveva depositato un'istanza il giorno 27 successivo e il giorno 28 aveva inviato un telegramma al pretore. Avvocato Con tali atti aveva assunto che immobile oggetto della domanda di reintegra era stato alienato ad un terzo e che, pertanto, era venuto meno l'oggetto della controversia. Quindi la dott. ... aveva proposto opposizione di terzo per conto dell'acquirente dell'immobile.Avvocato
Promosso il procedimento disciplinare a carico dell'indicata professionista, con decisione dell'11 aprile 1987 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Taranto le infliggeva la sazione della censura.Avvocato
In seguito a ricorso dell'incolpata, il Consiglio Nazionale Forense con decisione del 22 aprile 1988 - 19 aprile 1981, in parziale accoglimento dell'impugnazione, infliggeva alla dott.....la sanzione dell'avvertimento. Osservava che in effetti la professionista si era avvalsa di mezzi non consentiti, nel tentativo di porre la controparte in condizioni di inferiorità. Avvocato Inoltre aveva assunto la difesa di un soggetto in conflitto d'interessi, almeno potenziale, con il proprio originario cliente.Avvocato In conseguenza la dichiarazione di colpevolezza andava confermata mentre, considerata l'inesperienza della giovane professionista, doveva ritenersi più adeguata la sanzione, meno grave dell'avvertimento.Avvocato L'avv. ...ha proposto ricorso contro tale decisione, in base a due mezzi di cassazione.
Nessun'altra parte si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Avvocato
La ricorrente denuncia, con il primo mezzo, la violazione dell'art. 111 c.p.c. lamentando che il Consiglio Nazionale Forense abbia ritenuto l'assunzione, da parte di essa istante, in procedimenti connesi, della difesa di due soggetti in conflitto d'interessi, almeno potenziale, tra loro.Avvocato
Invero ella, dopo avere accettato il patrocinio di ....., convenuto in giudizio possessorio innanzi al Pretore di Taranto, ha proposto opposizione all'esecuzione dell'ordinanza pronunciata da quale giudice, a conclusione della prima fase del processo, in nome e per conto di ....., acquirente, nelle more, del bene oggetto della domanda di reintegra. Avvocato Sennonché nessuna incompatibilità sussisteva tra le posizioni delle due nominate persone, tanto che esse erano state difese con argomenti e valutazioni analoghi. Avvocato Era inoltre da sottolineare che la successione a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo non è di ostacolo alla sua prosecuzione tra le parti originaria;
salva la facoltà di chiamare in giudizio il successore, il quale può anche intervenirvi volontariamente.Avvocato
La censura è fondata, per le considerazioni che seguono. In astratto, la posizione processuale del convenuto in giudizio possessorio non si discosta da quella dell'eventuale acquirente, nelle more del procedimento, del bene oggetto dell'azione. Avvocato Infatti entrambi i soggetti sono portatori d'interessi che, lungi dal contrastare, coincidono. Avvocato Solo per il concorso di particolari circostanze (se l'acquirente è stato ingannato dal venditore, se ha ricevuto da lui garanzie non onorate, ecc...) può verificarsi un conflitto d'interessi tra il convenuto ed il suo avente causa. Di tanto, d'altra parte, si è reso conto lo stesso Consiglio Nazionale Forense, delineando nel caso in esame un conflitto d'interessi "almeno potenziale".Avvocato
Ma il conflitto d'interessi "potenziale" non basta per affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpata, essendo palese che, se esso non si realizza in concreto, la professionista, assumendo il patrocinio dei due soggetti, non viola, i principi di correttezza, lealtà e di deontologia professionale, la cui inosservanza è stata posta alla base dell'incolpazione. Pertanto, da un lato la generalizzazione contenuta, sul punto, nell'impugnata pronuncia altera obiettivamente le premesse giuridiche di una corretta decisione; dall'altro deve notarsi, in essa, una vistosa e totale carenza di motivazione (in quanto tale riconducibile alla violazione di legge prevista dall'art. 56, III comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578: v., al riguardo, Cass. SS.UU. 16 maggio 1992 n. 5888),Avvocato non essendo stato precisato e chiarito perché, in concreto, tra il convenuto Sanseverino e l'opponente ,,,,, si sarebbe verificato un conflitto d'interessi, tale da rendere incompatibile il loro patrocinio, in processi connessi, da parte della stessa procuratrice legale.Avvocato
La dott. .-... si duole inoltre, con il secondo motivo di ricorso, della violazione dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che nel rivolgersi al giudice che si era riservato di decidere sulla domanda di reintegra, per renderlo edotto del fatto nuovo costituito dall'avvenuto trasferimento del bene in questione a titolo particolare, aveva inteso chiedere che, prima della pronuncia provvisoria, le parti fossero di nuovo sentite. Avvocato E, palesemente , in tale condotta non sono ravvisabili pericoli per la regolarità del contraddittorio. Avvocato Pertanto a torto il giudice disciplinare le aveva attribuito il fine di far valere le ragioni del proprio difeso "in una condizione di non parità" (tra le parti).Avvocato
La censura merita di essere condivisa ancora una volta sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione, implicitamente denunciato.Avvocato
Invero il Consiglio Nazionale Forense, dopo aver preso in considerazione la giovane età dell'incolpata e la sua evidente inesperienza professionale - tanto da degradare in "avvertimento" la sanzione della censura inflitta dai primi giudici - non ha valutato l'incidenza tra tale inesperienza e la concreta intenzione della professionista di danneggiare la controparte, mediante la violazione delle regole del contraddittorio;Avvocato mentre la sussistenza di siffatto intendimento costituisce l'indeclinabile promessa per affermare che il comportamento della ... sia pregiudizievole al decoro ed alla lealtà professionale.Avvocato
Il ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza cassata, con rinvio al Consiglio Nazionale Forense,
La natura del giudizio consiglia di compensare le spese relative. P.Q.M.Avvocato
La Corte accoglie il ricorso proposto dalla dott. ..., contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense in data 22 aprile 1988 - 19 aprile 1991. Cassa la decisione stessa e rinvia al medesimo Consiglio Nazionale Forense; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del processo di cassazione.Avvocato
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite civili, il 25 settembre 1992.

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