Responsabilità del vettore
Al trasporto "amichevole o di cortesia", che, a differenza del trasporto "gratuito" il quale corrisponde ad un interesse essenzialmente economico del vettore, e' privo dell'elemento negoziale, atteso che il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalita' ovvero per altro nobile sentimento, non e' applicabile la presunzione di responsabilita' di cui all'art. 1681 Cod. Civ. - Che dall'ultimo comma del citato articolo e' invece estesa al trasporto gratuito - poiche' manca un obbligo contrattuale, con la conseguenza che la responsabilita' di colui che effettua il trasporto e' di natura extracontrattuale ed e' regolata quindi dall'art. 2043 Cod. Civ., anche con riferimento all'onere della prova in ordine alla responsabilita' del vettore. (nell'affermare il suddetto principio la suprema corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano affermato ricorrere l'ipotesi del trasporto "amichevole o di cortesia" in una fattispecie in cui il conducente di un'auto aveva chiesto a due persone di accompagnarlo al fine di non percorrere, da solo e di notte, una strada poco sicura). ( v.3223/89, mass n.463307; ( v.4926/86, mass n.447615; ( v.5098/81, mass n. 415881; ( v.1291/79, mass n.397536).
ANNO/NUMERO: 1990 1700 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA f.f. Presidente " Gioacchino DE ROSA Consigliere " Vito GIUSTINIANI Rel. " " Vittorio DUVA " " Luigi F. DI NANNI " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE NICOLA GIUSEPPE - SANTANIELLO ANDREANA in pr. e quale legale rapp.te dei figli minori SIMONETTI RAFFAELLA e ANTONIO - nonche' SIMONETTI FRANCESCO e VINCENZO - elett. dom.ti in Roma, Via Comandini n. 30 presso prof. Antonio Trocchia, rapp.ti e difesi dall'Avv. Luigi Carbone, con studio in Napoli, Via S. Tommaso d'Aquino n. 33 - per mandato a margine del ricorso Ricorrenti contro S.P.A. FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI - SIMONETTI GIULIA, quale erede di Simonetti Antonio e Siniscalchi Ala Intimati Visto il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 4.11.-28.22.83 (R.G. 619-83); Udito il Cons. Rel. dr. V. Giustiniani nella pubblica udienza del 17.6.88; Sentito l'avv. L. Carbone; Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dr. V. Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 10 agosto 1978, verso le ore 23, l'autovettura targata NA-B90457, guidata dal proprietario Antonio Simonetti, nella quale viaggiavano anche Pasquale Simonetti e Giuseppe de Nicola, mentre percorreva la via Nuova Nola di Palma Campania, usciva di strada andando a cozzare violentemente contro un palo di cemento per la illuminazione elettrica. In seguito alla collisione decedevano i due Simonetti, mentre il De Nicola riportava gravi lesioni. Con atto notificato il 1.12.1978 il De Nicola conveniva davanti al Tribunale di Napoli gli eredi di Simonetti Antonio, Simonetti Giulia e Sinisclachi Ada, nonche' la S.P.A FIRS Italiana Assicurazioni, per il ristoro dei danni subiti, con interessi, rivalutazione monetaria e spese. Anche gli eredi di Simonetti Pasquale, con atto notificato il 7.5.79, convenivano davanti al Tribunale di Napoli gli eredi di Simonetti Antonio e la firs Italiana Assicurazioni per lo stesso motivo. Riunite le due cause, il Tribunale rigettava le domande e compensava interamente tra le parti le spese di lite, con sentenza 7.7. - 6.10.1982. Rilevava il Tribunale che gli attori non avevano fornito la prova di trovarsi sull'auto del defunto Simonetti Antonio in base a contratto di trasporto, sicche' non era possibile applicare in loro favore la presunzione di responsabilita' del vettore ai sensi dell'art. 1681 cod. civ; che, trattandosi di persone trasportate e non di terzi rispetto alla circolazione del veicolo condotto da Simonetti Antonio, neppure applicabile in loro favore era la presunzione di responsabilita' di cui al primo comma dell'art. 2054 C.C.; che dalle risultanze di causa (deposizione dei testi escussi e rapporto giudiziario redatto dai Carabinieri di Palma Campania) neppure era dato trarre elementi di prova in ordine ad un comportamento colposo del Simonetti Antonio, da potersi collegare in rapporto di causalita' con gli eventi di danno, alla stregua della normativa dettata dall'art. 2043 c.c.. Avverso la sentenza proponevano gravame davanti alla Corte d'Appello di Napoli tutti i soccombenti, assumendo che; erroneamente il Tribunale aveva affermato che "gli attori non avevano dato la prova in base a quale contratto di trasporto si trovavano sull'auto condotta e di proprieta' di Simonetti Antonio", sebbene il D.L. 23.12.76 n. 857 sull'assicurazione obbligatoria avesse esteso il diritto al risarcimento dei danni anche ai trasportati a qualunque titolo. gratuito o amichevole; che erroneamente il Tribunale aveva trascurato che trattandosi di trasporto "gratuito", era il conducente che, ai fini dell'esonero da responsabilita', avrebbe dovuto provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Chiedevano, pertanto, l'integrale riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento delle domande attoree, previa, occorrendo prova testimoniale sulla seguente circostanza: "che verso le ore 23 del 10.8.78 al quadrivio San Felice di Palma Campania, dove sostavano Simonetti Pasquale e De Nicola Giuseppe, si fermo' con l'auto targata NA - B 90457 Simonetti Antonio, il quale invito' i primi due a salire sulla sua auto per tenergli compagnia, dovendosi recare, come dichiaro', a Carbonera di Nola presso un suo amico". In sede di gravame restavano contumaci gli eredi di Simonetti Antonio, mentre la firs Assicurazioni, costituitasi ritualmente, contestava le avverse deduzioni e richieste, e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese. Con sentenza del 4.11.1983 - 28.11.83 la Corte di appello di Napoli rigettava il gravame e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del grado. Premesso che non era contestata la legittimazione degli attori a proporre la domanda nei confronti della societa' assicuratrice, rilevava la Corte che, esattamente, il Tribunale aveva ritenuto non invocabile nella fattispecie la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 C.C.; che del pari correttamente aveva escluso l'esistenza di un contratto di trasporto gratuito, essendo ravvisabili, nella specie soltanto gli estremi di un trasporto di cortesia; che, infine, gli attori, potendo far valere la loro pretesa risarcitoria solo a norma dell'art. 2043 C.C., avrebbero dovuto provare la colpa del conducente l'auto, il che non era avvenuto, essendo emerso soltanto il fatto oggettivo dell'impatto della macchina del Simonetti Antonio contro il palo di cemento dell'ENEL, non gia' altri elementi, sia pure indiziari, a dimostrazione di un comportamento colposo del Simonetti medesimo. Propongono ricorso in Cassazione De Nicola Giuseppe e le altre persone in epigrafe trascritte con due motivi, illustrati da memoria. La Firs Italiana Assicurazioni S.P.A. e Simonetti Giulia, quale erede di Simonetti Antonio e Siniscalchi Ala, non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunziano: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1681 e 2043 cod; civ. in relazione ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.". Sostengono che la Corte di merito ha erroneamente qualificato il rapporto instauratosi tra le parti, ritenendolo trasporto "amichevole" e non "gratuito". Affermano che la differenza sostanziale tra trasporto gratuito e trasporto amichevole si concretizza nell'interesse, giuridicamente rilevante, ad eseguire la prestazione, la quale ha carattere contrattuale con la conseguente presunzione di colpa ex art. 1681 Cod. Civ.; interesse che sussiste nel trasporto gratuito e non gia' in quello di cortesia. Precisano che l'interesse necessario per aversi trasporto gratuito puo' essere costituito anche dal fine di godere della compagnia del trasportato durante il viaggio e non e', escluso dal fatto che esso coincida con un pari interesse del trasportato e sempre che sia accertato quell'elemento che, in concreto, abbia reso il godimento della compagnia condizionante positivamente l'assunzione dell'obbligo di trasportare. Cio' posto, deducono che fu Antonio Simonetti, proprietario e conducente, ad invitare Pasquale Simonetti e Giuseppe De Nicola a salire in macchina, avendo egli soltanto interesse a godere della loro compagnia, poiche' il viaggio si effettuava a notte inoltrata (ore 23 circa) e le strade del nolano erano insicure; poiche' pertanto, il trasporto era stato richiesto dal proprietario - conducente per la soddisfazione di un suo interesse, faceva carico al vettore di usare la diligenza idonea ad evitare nel trasporto la produzione del danno, onde la presunzione di responsabilita' ex art. 1681 cod. civ. era superabile solo con la prova del contrario. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la "violazione e falsa applicazione degli artt; 115 e 112 c.p.c. in relazione al n. 3 dell'art. 360 cpc.". Sostengono che la prova testimoniale diretta ad accertare la esistenza dell'interesse prevalente e determinante del vettore Simonetti Antonio andava dalla Corte ammessa ed espletata; viceversa, pur richiesta in sede di gravame, non era stata presa in considerazione dalla Corte di merito. Il ricorso non ha fondamento. L'elemento differenziatore fondamentale tra il trasporto "gratuito" ed il trasporto "amichevole o di cortesia" si concretizza nell'elemento negoziale, che sussiste nel primo e manca, invece, nel secondo. Ne discende che nel trasporto "gratuito" l'interesse del vettore e' un interesse essenzialmente economico, anche se indiretto, laddove nel trasporto "amichevole o di cortesia" il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalita', ovvero per altro nobile sentimento; tale tipo di trasporto non da' vita ad alcun vincolo di carattere negoziale tra vettore e persona trasportata, con la conseguenza che in tal caso non vi e' presunzione di responsabilita' del vettore ai sensi dell'art. 1681 Cod. Civ. (presunzione, che, invece dall'ultimo comma del citato articolo e' estesa al trasporto gratuito), sicche' la responsabilita' del vettore, mancando un obbligo contrattuale, e' di natura extracontrattuale, ed e' regolata, quindi, dalle norme generali che disciplinano tale specie di responsabilita'. In altri termini, nel trasporto di cortesia, a differenza che nel contratto di trasporto gratuito, non e' ravvisabile alcun interesse giuridicamente apprezzabile del vettore, il quale e' mosso unicamente dal desiderio di attuare una disinteressata manifestazione di amicizia. Su tali principi la giurisprudenza di questa Corte Suprema e' costante ed univoca. (Cass. 27.02.79 n. 1291; Cass. 4924-86; Cass. n. 5098-81). Cio' posto, consegue che nella fattispecie in esame, il c.d. interesse di Simonetti Antonio, proprietario e conducente dell'auto, a godere della compagnia dei suoi parenti ed amici, Simonetti Pasquale e De Nicola Giuseppe, sia pure al fine di non percorrere da solo di notte una strada poco sicura, non ha giuridica rilevanza, atteso che non emerge da alcun elemento l'esistenza di un contratto, vale a dire che il godimento della compagnia ai fini della propria sicurezza personale abbia costituito la causa dell'assunzione da parte del vettore Simonetti Antonio dell'obbligo di trasportare (sia pur gratuitamente). Trattasi, viceversa, di un mero trasporto amichevole, come ben ha posto in luce la Corte di Appello, confermando, peraltro, la decisione del Tribunale. La Corte di merito ha, infatti, ritenuto che - giusta le risultanze processuali - difetta nella fattispecie il presupposto del regolamento negoziale degli interessi - onde qualificare gratuito il trasporto. La sentenza impugnata, quindi, per le ragioni esposte non merita censura. Il primo motivi di ricorso va, dunque, respinto. Per quanto attiene al secondo motivo, va osservato che la mancata ammissione della prova testimoniale trova giustificazione nell'essere il capitolo di prova del tutto ininfluente ai fini della decisione della causa. Invero, che sia stato Simonetti Antonio ad invitare nella propria macchina Simonetti Pasquale e De Nicola Giuseppe non rileva, anche se l'invito aveva la finalita' di non fare il viaggio in macchina da solo in ora notturna e su strada insicura, atteso che per configurare nel caso un trasporto "gratuito" veniva indubbiamente a mancare, comunque, - pur nell'ipotesi di esito positivo della prova - l'elemento negoziale indispensabile, come avanti gia' detto. Non sussiste, quindi, la violazione delle norme di diritto denunciate (artt. 115 e 112 c.p.c.), in quanto, anche se ammessa ed espletata, la prova testimoniale non avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Invero, nei riguardi del mancato esame di una prova da parte del giudice di merito, il giudizio di questa Corte deve riflettere soltanto la decisivita' del fatto che, con essa, la parte, che l'aveva richiesta, intendeva provare; e non vi e' dubbio che, per le ragioni esposte, essa era ben lungi dal poter dimostrare l'esistenza tra le parti del trasporto di un interesse negoziale al trasporto medesimo. Anche il secondo motivo del ricorso va, dunque, respinto. Non si provvede nelle spese processuali di questa fase del giudizio non essendosi le parti vittoriose costituite in cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte suprema di cassazione, terza sezione civile il 17