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Responsabilità del proprietario di animali

   

 

 

Responsabilità del proprietario di animali

 

 Il proprietario di un animale (o di chi ne abbia l'uso) risponde ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. sulla base non gia' di un proprio comportamento o di una propria attivita', ma sulla base della mera relazione (di proprieta' o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonche' del nesso di causalita' sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori - questi - di cui deve dare prova il danneggiato. - Il limite di un tal tipo di responsabilita' e' rappresentato unicamente dal caso fortuito, di cui incombe prova al medesimo proprietario (o utilizzatore), e che non puo' attenere propriamente al comportamento del medesimo, ma a quello dell'animale -.

 

 ANNO/NUMERO 2002 200 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 18357/98 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIO DUVA - Presidente - Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere - Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere - Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere - Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KUPPELWIESER ALOIS, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato BIAMONTI FILIPPO, che lo difende unitamente all'avvocato WALCHER ERWIN, giusta delega in atti; - ricorrente - contro ALBER WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANISPERNA 104, presso lo studio dell'avvocato 5 e PROSPERI ETTORE, che lo difende unitamente all'avvocato TAPPEINER PETER, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 119/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, Sezione Distaccata di Bolzano emessa il 23/04/1998, depositata il 19/05/98;RG.154/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO; udito l'Avvocato FILIPPO BIAMONTI; udito l'Avvocato ETTORE PROSPERI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 26.2.1992 Alber Walter conveniva in giudizio davanti al tribunale di Bolzano, Kuppelwieser Alois, chiedendone la condanna, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento della somma di L. 100 milioni o di quell'importo minore che sarebbe risultato in sede di giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito dall'Alber, perche' una mucca della mandria del convenuto era improvvisamente saltata, sulla strada, investendo esso attore che procedeva a bordo della sua moto. Resisteva il convenuto. Il tribunale di Bolzano, con sentenza n. 532 del 1997, rigettava la domanda, ritenendo, l'Alber responsabile dell'incidente per colpevole condotta di guida. Proponeva, appello l'attore. La corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 17.6.1998, accoglieva l'appello e condannava il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della complessiva somma di L. 57.049.0578, con interessi legali e rivalutazione, oltre alle spese processuali del doppio grado di merito. Riteneva la corte di merito che sussisteva un'extrapetizione da parte del giudice di primo grado, in quanto aveva rigettato la domanda, mentre il convenuto, modificando le proprie difese ed eccezioni, aveva, in sede di precisazione delle conclusioni, chiesto che fosse accertato l'equo risarcimento dei danni spettanti all'attore, con compensazione delle spese; che l'art. 2052 c.c. prevede a carico del proprietario dell'animale, o di chi se ne serve, una presunzione di colpa per i danni cagionati dall'animale, salvo che non sia provato il fortuito; che nella fattispecie detto fortuito nella causazione dell'incidente non era stato provato; che invece lo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale, aveva dichiarato che la maggior parte dei suoi bovini, si erano incamminati per la strada, mentre egli era rimasto indietro con qualche mucca; che, cosi' facendo, il convenuto aveva violato, l'art. 131 del v. cod. della strada, che prescrive che gli animali sulla strada devono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani; che, per contra, nessuna prova era stata fornita sulla pretesa eccessiva velocita' dell'Alber ed in genere sulla sua condotta di guida non conforme a legge; che lo stesso Alber aveva dichiarato in sede di interrogatorio di procedere a passo d'uomo, senza che cio' fosse contestato dal difensore del convenuto. La corte di merito liquidava a titolo di inabilita' temporanea assoluta la somma di L. 5.151.879 ed a titolo di inabilita' temporanea la somma di L. 858.879, mentre liquidava la somma di L. 27.861.353 a titolo di danno patrimoniale da invalidita' permanente nella misura dell'8/10%, pur dichiarando che non vi era stata riduzione della capacita' lavorativa specifica. Il giudice di appello liquidava a titolo di danno morale la somma di 7 milioni ed a titolo di danno biologico la somma di 16 milioni. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Kuppelwieser Alois, che ha presentato anche memoria. Resiste con controricorso Alber Walter. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, c. 1, e 2052 c.c., nonche' il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume il ricorrente che la Corte di merito erroneamente ha ritenuto che il convenuto non aveva fornito alcuna prova in merito ad omesse cautele del motociclista Alber, dovendosi invece ritenere che sullo stesso gravava la presunzione di cui all'art. 2054, 1, c. c.c. e che detta presunzione concorreva con quella gravante sul convenuto a norma dell'art. 2052 c.c., per cui doveva ritenersi un concorso di responsabilita' nella produzione del sinistro; che, in ogni caso, era viziata la motivazione dell'impugnata sentenza, per non aver ritenuto il concorso di responsabilita' nell'incidente dell'attore, senza rilevare che lo stesso nell'interrogatorio aveva dato una versione dei fatti differenti da quella assunta nell'atto di citazione e pur avendo affermato che era notorio che i bovini avessero degli scatti improvvisi e si spostassero repentinamente. 2.1.Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto. Osserva questa Corte che la responsabilita, indicata dall'art. 2052 cod. civ. per il danno provocato da animali e' caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalita, fra l'azione dell'animale e l'evento del quale e, chiamato a rispondere il proprietario dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato (Cass. n. 13016 del 1992; Cass. n. 778 del 1979). Detta responsabilita' per danni causati dall'animale e, esclusa solo se il responsabile (proprietario o chi si serve dell'animale), "provi il caso fortuito". Trattasi della stessa formula esimente adottata dal legislatore nell'ipotesi di responsabilita, per danno cagionato da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza prevalente (Cass., 9 dicembre 1992, n. 13016; Cass. 22.2.1983,n. 1400) ritiene che trattasi di un caso di presunzione di colpa, mentre la dottrina ritiene che non di presunzione di colpa trattasi, ma di responsabilita', per cui si e, sostenuto che trattasi di responsabilita', oggettiva. La responsabilita' si fonda sul mero rapporto di uso dell'animale; e solo lo stato di fatto, e non l'obbligo di vigilanza, puo, assumere rilievo nella fattispecie. Questo orientamento dottrinale e' stato fatto proprio, recentemente da Cass. 23.11.1998, n. 11861 e Cass. 4.12.1998, n. 12307 e va condiviso. Infatti il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto (proprieta' o uso) tra il responsabile e l'animale che ha dato luogo all'evento lesivo. Sempre dalla lettera dell'art. 2052 c.c., emerge che il danno e, cagionato non da un comportamento (per quanto omissivo) del responsabile, ma dall'animale, per cui detto comportamento e' irrilevante. Responsabile del danno cagionato dall'animale e' cioe, colui che essenzialmente ha la proprieta' o l'uso dell'animale, ma il termine non presuppone ne 1 implica uno specifico obbligo di custodire o di vigilare la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo. Cio' e' tanto piu, rilevante se si osserva che il contesto, nel quale trovasi la norma in questione, e, relativo ad altre ipotesi (artt. 2047, 2048, 2050, 2054,1 c.c.c.) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla responsabilita', ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte altre ipotesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa. 2.2.Il limite della responsabilita' del proprietario (o utente) costituito dal fortuito, integra il punto nodale e per certi versi l'approdo) del dibattuto tema concernente la natura (soggettiva o oggettiva) della responsabilita, ex art. 2052 c.c.. Se si sostiene la natura soggettiva della responsabilita, in questione (presunzione di colpa) il fortuito dovrebbe consistere solo nella situazione in cui il proprietario e, esente da colpa, essendo, invece irrilevante, l'efficacia causale del fattore esterno sul nesso causale. Sennonche' tale assunto contrasta con il principio che la prova del fortuito non si identifica con l'assenza di colpa (Cass. 6.1.1983, n. 75) e puo, apparire artificioso, come rilevato dalla dottrina, in quanto la presunzione e, logicamente costruibile solo sull'oggetto della prova contraria. Se cosi' e', il fatto che il proprietario sia stato diligente non esclude la sua responsabilita, per danno cagionato dall'animale, se non e, provato il fortuito. Poiche' la responsabilita' si fonda non su un comportamento o un'attivita' del proprietario, ma su una relazione (di proprieta' o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiche, il limite della responsabilita' risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma nelle modalita, di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziche' all'animale che ne e', fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. si intende, cosi', anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2052 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovra, provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. 3.Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte in tema di responsabilita' per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale di cui all'art. 2052 c.c., concorre con quella posta dal 1^ comma del successivo art. 2054 a carico del conducente del veicolo con la conseguente prova liberatoria a carico di quest'ultimo, a meno che il sinistro non si sia verificato mentre l'animale era al traino di un carretto (veicolo) e non debba, pertanto, applicarsi al conducente del mezzo meccanico il 2^ comma, dell'art. 2054 c.c., che pone a suo carico la presunzione di responsabilita' solo concorrente (Cass., 9 dicembre 1992, n. 13016; Cass. 19 aprile 1983, n. 2717; 27 giugno 1997, n. 5783; 5 febbraio 1979 n. 778; 28 luglio 1969 n. 2875). Il principio va accolto, non essendovi motivi per discostarsene, pur dovendo ribadire che nella specie non concorrono due presunzioni di colpa, ma una presunzione di responsabilita' oggettiva (art. 2052,c.c.) ed una presunzione di colpa (art. 2054, c. 1, c.c.) 4.1. Da cio' consegue che nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale il concorso fra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli art. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessita' di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilita' gravera' sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andra' esente da responsabilita', la quale gravera' invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria. Inoltre il mancato superamento della presunzione da parte di uno degli interessati (nella specie il conducente del veicolo) non implica esonero da responsabilita' dell'altro, se questi non abbia vinto la presunzione a suo carico (dando, nella specie, la prova del fortuito) (Cass. 27 giugno 1997, n. 5783). Va, poi, precisato che detto concorso di presunzioni sussiste non solo allorche' il danneggiato sia un terzo, rispetto al proprietario degli animali o al conducente dell'autoveicolo, ma anche ove sia quest'ultimo (come nel caso di specie). A parte il rilievo che quasi tutta la giurisprudenza formatasi sul concorso di responsabilita' di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c., attiene appunto a casi in cui il danneggiato dallo scontro del veicolo con un animale era anche conducente del veicolo, va osservato che secondo il piu, recente orientamento della S.C. in materia di responsabilita, derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni (Cass. 21.1.2000, n. 681; Cass. 26/10/1998 n. 10629). 4.2. In questo caso il concorso di responsabilita' del conducente nella produzione dell'evento dannoso, da lui subito, operera' secondo la struttura dell'art. 1227, c. 1, C.C., (richiamato dall'art. 2056 c.c.) e cioe' nei termini di accertamento del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, con conseguente diminuzione del risarcimento. In altri termini il concorso del fatto colposo del creditore, conducente dell'autoveicolo, si presumera', salvo che egli non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In questa fattispecie, quindi, la prova del fatto colposo del creditore non gravera' interamente sul debitore (come avviene nella normale applicazione dell'art. 1227 c.c.), potendo lo stesso giovarsi della presunzione di colpa di cui all'art. 2054, c. 1, c.c.. 5.1. Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di detti principi. Infatti ha ritenuto che sussistesse la responsabilita' esclusiva del convenuto (proprietario della mucca), in quanto questi non aveva fornito la prova del caso fortuito ed in quanto, essendo rimasto indietro con qualche mucca, aveva violato l'art. 131 del d.p.r. 393/1959, all'epoca vigente, che prescrive che gli armenti, quando circolano per la strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra, almeno la meta' della carreggiata. Quanto alla pretesa responsabilita' dell'attore (conducente danneggiato) ha invece ritenuto che nessuna prova era stata offerta in merito alla ritenuta responsabilita' dello stesso ed in genere sulla condotta egualmente non conforme a legge; che anzi l'attore aveva dichiarato nell'interrogatorio di procedere a passo d'uomo e che detta dichiarazione non era stata contestata. 5.2.Sennonche', anche in tema di concorso delle presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054, c. 1, c.c., vale il principio, piu, volte affermato da questa Corte in tema di presunzione di corresponsabilita' fissato dal secondo comma dello art. 2054 c.c., per cui l'accertamento in concreto della condotta colposa di uno dei conducenti non comporta di per se' il superamento della presunzione di corresponsabilita' dell'altro conducente (Cass. 17.1.1996 n. 342; Cass. 7.2.1997,n. 1198). Detto principio vale a maggior ragione nell'ipotesi di concorso delle presunzioni di cui agli artt. 2052 c.c. e 2054, c. 1, c.c., poiche' per detta ultima norma la prova liberatoria dalla presunzione di colpa del conducente non e' costituita solo dall'essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle sulla comune prudenza, ma anche di "aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", il che significa, generalmente, che abbia anche effettuato (o tentato di effettuare) una manovra di emergenza (Cass. 2.2.1995, n. 1240; Cass. 21.7.1989,n. 3439; Cass. 11.7.1979, n. 4002). L'unico caso in cui detto soggetto non e' tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorche', attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile (Cass. 2..2.1995,n. 1240). 5.3. Nella fattispecie, quindi, erroneamente la sentenza impugnata ha escluso il concorso responsabilita' nella produzione dell'evento da parte dell'attore, in quanto non sarebbe stata fornita la prova della sua condotta colposa e dell'assunta eccessiva velocita'. Quanto al punto secondo cui risultava provato che l'attore procedesse "a passo d'uomo", in quanto cosi' egli aveva affermato nella sua dichiarazione resa in sede di interrogatorio e questa non era stata contestata, va rilevato, anzitutto, che la sola velocita' moderata non e' di per se' idonea ad escludere la presunzione di colpa, di cui al citato art. 2054, c. 1, c.c., come sopra detto. Inoltre la risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non puo' fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, cosi' non e' idonea ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere della prova, il quale continua a gravare su detta parte, che, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la, prova dell'inesistenza di tali fatti (Cass. 27.4.1979,n. 2454). 5.4. Inoltre esattamente il ricorrente censura il vizio motivazionale nell'impugnata sentenza, che, dopo aver rilevato a pag. 10 che "e' notorio che i bovini, specie quando sono in cammino, abbiano degli scatti improvvisi e si spostino repentinamente, e che l'odierno appellante non poteva fare affidamento sulla mansuetudine dell'animale (Cass. N.75 del 1983)", ponendo le basi per un'indagine del comportamento del motociclista, non ha poi valutato la corresponsabilita' nella produzione del danno subito del motociclista, peraltro gia' gravato dalla presunzione in tal senso di cui all'art. 2054, c. 1, C.C.. 6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (connesso all'art. 99 c.p.c.). Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto il vizio di extrapetizione da parte del giudice di primo grado, avendo escluso la responsabilita' del convenuto, pur avendo, il convenuto richiesto, nelle conclusioni di, primo grado, non il rigetto della domanda attrice, ma solo l'accertamento dell'equo indennizzo spettante al danneggiato, con compensazione delle spese. Secondo il ricorrente la corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., non va intesa in senso strettamente letterale, comportando una necessaria interpretazione da parte del giudice di merito di quanto esposto dalle parti e risultante dalla fase probatoria e che nella specie il convenuto non aveva mai riconosciuto la propria responsabilita'. 7.1. Il motivo e' infondato e va rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte che qualora la parte abbia precisato le proprie conclusioni in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte devono presumersi abbandonate ed il giudice deve limitare il proprio dovere-potere decisorio alle domande ed alle eccezioni espressamente riproposte, ma il giudice nell'individuazione delle domande, come proposte in sede di conclusioni, non si deve fermare alla loro formulazione letterale, ma deve avere riguardo al loro contenuto sostanziale, quale puo' essere determinato da una valutazione complessiva fatta con riferimento all'intento perseguito dalla parte (Cass. 5.3.1982, n. 1361; Cass. 11.3.1998,n. 2673; Cass. 27.1.1998,n. 788). Sennonche' il potere di interpretazione- della domanda e delle eccezioni, anche come formulate in sede di precisazione delle conclusioni, rientra nei poteri del giudice di merito e non e' sindacabile in sede di legittimita' se adeguatamente motivato. 7.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata, avendo constatato che il convenuto in sede conclusionale aveva richiesto che fosse accertato "l'equo risarcimento dei danni spettanti all'attore per la causale da questi dedotta nell'atto di citazione", ha ritenuto che tanto costituisse una modifica delle richieste (proposte con la comparsa di costituzione) di rigetto in toto della domanda. Trattasi di interpretazione delle conclusioni che e' conforme al chiaro contenuto letterale della stessa. Ne' e' ravvisabile un vizio interpretativo delle conclusioni del convenuto, per il solo fatto che in precedenza nel corso del giudizio lo stesso aveva richiesto il rigetto totale della domanda, in quanto la funzione delle precisazioni delle conclusioni e' anche quella di permettere alla parte di abbandonare quelle domande o quelle eccezioni della cui infondatezza il procuratore si sia convinto (Cass. 22.4.1963,n. 1018). La valutazione complessiva che il giudice deve effettuare e' infatti relativa al complesso delle richieste, avanzate dalla parte nelle stesse conclusioni e non di quelle chef avanzate precedentemente, risultino poi. abbandonate, altrimenti da una parte la funzione delle precisazioni delle conclusioni verrebbe meno e dall'altra il giudice sostituirebbe la sua volonta' a quella della parte, che ha inteso non sottoporre alla decisione del giudice una richiesta precedentemente avanzata. 8. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., in relazione all'art. 2697 c.c., nonche' la contraddittorieta' ed il difetto di motivazione. Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha risarcito il danno da invalidita' permanente dell'Alber, pur avendo aderito alle conclusioni del c.t.u., secondo cui l'invalidita' permanente era dell'8/10% e che la stessa non incideva sulla capacita' lavorativa specifica. Secondo il ricorrente detta invalidita' permanente incideva solo sul danno biologico. 9.1. Il motivo e' fondato e va accolto. Osserva questa Corte che la giurisprudenza di legittimita' costantemente afferma che le cosiddette micropermanenti, (cioe' i postumi invalidanti che non superano il 10%) di norma, non riducono la capacita' di lavoro e di guadagno del soggetto e costituiscono solo una componente del danno biologico (nell'ambito del quale trovano il risarcimento). Infatti postumi permanenti di modesta entita' non si traducono di norma in una proporzionale diminuzione della capacita' lavorativa specifica, incidendo quindi esclusivamente sulle condizioni psicofisiche del soggetto, come menomazione della salute considerata indipendentemente dai suoi riflessi sulla capacita' di guadagno, e quindi come danno biologico. Pertanto il danneggiato, il quale alleghi una riduzione della propria capacita' di lavoro in conseguenza di un danno alla persona con modesti esiti permanenti, ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza d'una contrazione del reddito, ma altresi' l'esistenza d'un valido nesso causale tra tale contrazione e la menomazione fisica sofferta (Cass. 28 aprile 1997, n. 3635; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12241; Cass. 20 gennaio 1997, n. 535; Cass. 3 settembre 1998, n. 8769). Nella fattispecie, avendo la corte di merito ritenuto che detti postumi permanenti non incidevano sulla capacita' lavorativa specifica, erroneamente ha liquidato il danno patrimoniale da invalidita' permanente. 9.2. Inoltre l'invalidita' permanente (sia totale che parziale), mentre di per se' concorre a costituire il danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, anche se essa e', superiore al limite del 10% (ovviamente a maggior ragione se costituisce una micropermante). Solo se risultera' provata una riduzione della capacita' lavorativa specifica e quindi della capacita' di guadagno, il danno patrimoniale conseguente sara' risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La prova di detto danno patrimoniale da invalidita' permanente grava, secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilita' aquiliana, sul soggetto che invoca il risarcimento. Trattandosi di danno che si proietta nel futuro e, quindi da valutare su base prognostica, il danneggiato ovviamente nell'ambito delle prove potra' avvalersi anche delle presunzioni semplici, per cui provata la riduzione della capacita' di lavoro specifica, se essa e' di una certa entita' e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entita' (salvo quanto sopra detto), puo' presumersi che anche la capacita' di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura non necessariamente in modo proporzionale, qualora gia' svolga un'attivita' o presumibilmente la svolgera'. Trattasi, pero', pur sempre di una prova presuntiva e non di un automatismo, con la conseguenza che potra' essere superata dalla prova che, nonostante la riduzione della capacita' di lavoro specifico, non vi e' stata alcuna riduzione della capacita' di guadagno e, quindi, che non vi e' stato alcun, danno patrimoniale in concreto. 9.3. Nella fattispecie, avendo la sentenza impugnata ritenuto che i postumi invalidanti fossero pari all'8/10% (e quindi che si trattasse micropermanente) ed avendo escluso una riduzione della capacita' di lavoro specifica, per effetto di detti postumi invalidanti, non poteva ritenere esistente un danno da invalidita' permanente e procedere alla sua liquidazione. 10. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il giudice di appello non ha tenuto in alcun conto l'eccezione mossa in primo grado, secondo cui una parte dei postumi permanenti, riscontrati sull'Alber erano conseguenza delle errate cure mediche ricevute presso l'ospedale di Silandro. 11.1 Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto trattasi di questione che non risulta proposta in grado di appello, per cui anche se proposta in primo grado, non essendo stata riproposta in appello, risulta in questa sede nuova rispetto ai punti devoluti al giudice di appello. Infatti e' giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilita', questioni che siano gia' comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 29.3.1996; Cass. 10.5.1995, n. 5106; Cass. 8.7.1994.n. 6428). 11.2. Ne' il ricorrente indica in quale parte del processo di appello sia stata eventualmente proposta questa eccezione, su cui il giudice non si sarebbe pronunciato. Per giurisprudenza costante il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23 aprile 1999, n. 4070). Detto principio dell'autosufficienza del ricorso trova applicazione anche allorche' il ricorrente per Cassazione lamenti un'omessa pronuncia relativa ad una domanda o ad un'eccezione, per cui egli ha l'onere di indicare in quale atto detta domanda o eccezione e' stata posta, al fine di permettere la valutazione della ritualita' e tempestivita' della stessa e quindi della decisivita' della questione, offrendo il riferimento all'atto del processo dal quale risulti la domanda o l'eccezione (cfr. per ipotesi similari, Cass. 24 marzo 1999, n. 2773; Cass.. 20.3.1999, n. 2618; Cass. 29 settembre 1998, n. 9711). 11.3.Inoltre il motivo e' inammissibile anche per carenza di interesse. Infatti con detta censura il ricorrente lamenta che non sia stata accertato il concorso di altri soggetti nella produzione del danno e, quindi, la sussistenza di una solidarieta' passiva nel debito. Sennonche' la solidarieta' passiva e' una sovrastruttura creata dalla legge nell'interesse del creditore e serve solo a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori. Essa non ha, invece, alcuna influenza tra i condebitori solidali nella loro posizione di tenuti all'intero nei confronti del creditore. Pertanto se il creditore conviene in giudizio un solo debitore sostenendo la responsabilita' di questi nei suoi confronti ed il giudice pronuncia la condanna dello stesso, il debitore condannato, che non ha proposto in primo grado alcuna domanda di rivalsa nei confronti di altro preteso condebitore solidale, non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza, perche' essa non aggrava la sua di debitore dell'intero (che esiste anche nel caso di responsabilita' solidale) ne' pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro eventuale debitore. Il debitore solidale non puo', quindi, non essendo soccombente sotto questo profilo, impugnare la sentenza che non ha accertato la solidarieta' passiva dell'altro debitore (cfr. Cass. 22.11.1985, n. 5802). L'interesse all'impugnazione, infatti, come l'interesse ad agire va inteso come possibilita' di conseguire con il giudizio un risultato giuridicamente apprezzabile e non l'astratta soluzione delle questioni poste per i possibili eventuali riflessi che l'accertamento giudiziale potrebbe avere in altri giudizi. Cio' comporta che va esclusa la possibilita' di un efficacia riflessa della pronunzia (che abbia deciso sull'obbligazione principale) sull'eventuale futuro rapporto di regresso non dedotto in giudizio e, quindi, non oggetto del decisum. 11.4. Nella fattispecie, quindi, non avendo il convenuto proposto alcuna azione di regresso nei confronti di altri eventuali soggetti concorrenti nella causazione del danno ingiusto subito dall'attore, non aveva interesse, in questa situazione, all'impugnazione. della sentenza sotto il profilo in esame, per non essere stato riconosciuto che una parte dei postumi permanenti erano conseguenza di errate cure mediche, poiche' la sua posizione di debitore dell'intero nei confronti dell'attore non risultava aggravata, ne' risultava proposta un'azione di regresso. 12. In definitiva vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso e vanno rigettati i restanti. L'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Trento (sez. di Trento), che si uniformera' ai suddetti principi di diritto e provvedera' anche sulle spese di questo giudizio di legittimita'. P.Q.M. Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso e rigetta il secondo ed il quarto. Cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Trento, sezione di Trento. Cosi' deciso in Roma, il 18 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2002

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