Responsabilità del produttore
In materia di responsabilita' aquiliana del produttore, per i danni cagionati da prodotti pericolosi o difettosi, e' suscettibile di delibazione la sentenza straniera di condanna resa in applicazione di norme del locale ordinamento che consentono l'affermazione della responsabilita' stessa sul rilievo dell'esistenza del solo nesso di causalita' e con salvezza di prova liberatoria in ordine alla sussistenza di fatti interruttivi del detto nesso, in quanto si tratt di decisione non incompatibile con l'ordine pubblico interno, essendo noti anche all'ordinamento italiano ipotesi di responsabilita' cosiddetta oggettiva, ancor prima di quelle che, con riguardo alla menzionata materia, risultano dal d.P.R. 28 maggio 1988 n. 224, di ricezione della Direttiva comunitaria 25 luglio 1985 n. 374.
ANNO/NUMERO: 1992 13437 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente " Pietro PANNELLA Consigliere " Renato SGROI Rel. " " Pellegrino SENOFONTE " " Antonio CATALANO " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GESTA S.R.L., elett. dom. in Roma, Via Ottaviano, 9, c-o l'avv. Claudio D'Angelantonio che la rapp.ta e difende con gli avv.ti Giovanni Maria Ubertazzi e Fausto Capelli, giusta delega in calce al ricorso. Ricorrente contro PEDRO MATOS, res.te in Brooklin N. Y. (U.S.A.), elett. dom. in Roma, Via B. Cendi, 7-a, c-o l'avv. Gian Domenico Magrone che lo rapp.ta e difende con gli avv.ti Guido Brosio e Roberto Casati giusta procura in atti. Controricorrente Avverso la sentenza n. 558 della Corte di Appello di Milano del 4.3.88; Per il res. l'avv. Clarizia con delega. Il Cons. Dr. Sgroi svolge la relazione. La difesa del res. chiede il rigetto. Il P.M. Dott. Morozzo conclude per il rigetto. FATTO Con citazione del 27 settembre 1986 Pedro Matos conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Milano la soc. GESTA, al fine di ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza emessa fra le suddette parti dalla Superior Court del New Jersey, il 7 settembre 1984, portante condanna della Gesta soc. a r.l. (gia Societa' per azioni) in solido con la Shoe Style Co. al pagamento della somma di dollari USA 90.000, oltre agli interessi al tasso dell'8% annuo dal 12 marzo 1981 al 13 settembre 1981 e, da tale data sino al saldo, al tasso del 12% annuo, oltre alle spese del giudizio. La soc. Gesta si costituiva, resistendo alla domanda, la quale veniva accolta dalla Corte d'appello con sentenza 4 marzo 1988, che osservava: - che esisteva la giurisdizione del giudice statunitense sulla lite; - che l'atto introduttivo del giudizio era stato regolarmente notificato alla soc. Gesta, la quale si era costituita; - che detta costituzione era avvenuta secondo le formalita' del processo americano; - che la decisione era passata in giudicato, in quanto non impugnata nel termine previsto dall'ordinamento locale (45 giorni); - che non sussisteva la dedotta contrarieta' all'ordine pubblico (in quanto la decisione e la affermazione di responsabilita' sarebbe stata fondata sull'oggettiva qualita' di produttore), in quanto l'indagine andava svolta alla luce dei canoni essenziali a cui si ispira l'ordinamento dello Stato e delle regole fondamentali che definiscono la struttura dei singoli istituti giuridici; - che il decisum della sentenza straniera non era incompatibile con l'ordine pubblico, inteso nel senso suddetto; - che, d'altra parte, la responsabilita' del produttore, piu' che porsi in contrasto con le regole del vigente ordinamento, e' coerente col principio di solidarieta' fissato dall'art. 2 Cost. e ribadito dall'art. 41 Cost., secondo cui l'iniziativa privata non puo' svolgersi in modo da recar danno alla sicurezza; - che non andava trascurato che l'esigenza che il prodotto industriale possa essere usato in condizioni di sicurezza per l'utente aveva assunto un preciso significato tecnico-giuridico con la direttiva comunitaria 25 luglio 1985 n. 374, nella quale l'art. 1 si fissa la regola che il produttore e' responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto ed all'art. 6 si precisa che un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo' legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. Avverso la suddetta sentenza la GESTA soc. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione. Pedro Matos ha resistito con controricorso. DIRITTO Col primo motivo la Gesta denunzia la violazione dell'ordine pubblico italiano, per avere la Corte statunitense accolto una domanda totalmente sfornita di prova (art. 2697 c.c.), osservando che come risultava dai documenti avversari n. 1, 2 e 3 posti a fondamento della domanda di delibazione - il Matos si era limitato ad affermare che la Gesta avrebbe commercializzato una macchina difettosa e pericolosa e di avere, in conseguenza di cio', subito una grave lesione. A fronte della contestazione di tale assunto (doc. 2) la Corte del New Jersey, senza il benche' minimo elemento istruttorio aveva condannato la Gesta a pagare al Matos 90.000 dollari, malgrado che il difetto assoluto di prova riguardasse sia i fatti costitutivi all'an debeatur si ai fatti costitutivi del quantum. Quanto ai primi, nella specie doveva essere provato: a) quali fossero le omissioni delle misure di sicurezza; b) che dette omissioni fossero ascrivibili alla Gesta e non invece ad altri che avevano usato la macchina nel tempo compreso fra la vendita e l'incidente; c) il rapporto di causalita' fra le asserite omissioni e l'evento dannoso lamentato. Circa il quantum debeatur, doveva essere dimostrato: a) quale fosse la diminuita capacita' lavorativa del Matos, con riferimento sia all'eventuale inabilita' permanente sia a quella relativa; b) quali fossero i guadagni del Matos, onde rapportare ad essi l'invalidita' che precede; c) quale fosse l'entita' del danno biologico che potesse giustificare per una semplice lesione al pollice l'enormita' della somma liquidata. Nessuna di tali prove, secondo la ricorrente, si ravvisa nella sentenza e negli atti del processo statunitense che il Matos ha posto a fondamento della domanda di delibazione, per cui si e' in presenza di un giudizio di condanna senza prova e dunque palesemente contrario al principio di ordine pubblico fatto palese dall'art. 2697. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'ordine pubblico italiano, per avere la Corte statunitense condannato la Gesta senza alcuna motivazione, osservando che i giudici americani avrebbero dovuto adeguatamente motivare la condanna e cioe', con riferimento all'an debeatur, avrebbero dovuto illustrare: i motivi in base ai quali la macchina risultava costruita in contrasto con le leggi o con i principi americani sulla sicurezza; i motivi in base ai quali la macchina (importata in America 8 anni prima) poteva dirsi conservata nelle stesse condizioni nelle quali la lesione, avvenuta due anni prima dell'inizio del giudizio, poteva dirsi conseguenza dell'uso della macchina. In ordine al quantum, i giudici americani avrebbero dovuto illustrare: i motivi in base ai quali la lesione lamentata rivestiva il carattere della lesione permanente e-o temporanea; i motivi in base ai quali l'importo calcolato come danno alla capacita' lavorativa fosse proporzionato al guadagno del Matos; i motivi in base ai quali il danno biologico risultava dovuto. La Corte statunitense nulla ha detto, perche' - come era fatto palese dalla copia della sentenza straniera - in essa si affermava unicamente che la Gesta dovesse rispondere per le ferite causate dall'assenza di avvertimenti adeguati e, per cio', dovesse pagare la somma di 90.000 dollari. L'obbligo della motivazione delle sentenze costituisce un elemento indefettibile del diritto di difesa; se il condannato non e' posto nelle condizioni di sapere perche' ed i forza di quali prove ed argomenti giuridici egli sia stato condannato, non sono concretamente possibili i controlli ed i rimedi sulla conformita' della sentenza al diritto e risulterebbe offeso il fondamentale diritto riconosciuto dall'art. 24 Cost. I due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono inammissibili in quanto e' pur vero che il giudice della delibazione deve procedere d'ufficio all'indagine circa la non contrarieta' all'ordine pubblico della sentenza e era da riconoscere (Cass. n. 717-71, fra le altre) e quindi anche la cassazione potrebbe di ufficio procedere alla suddetta indagine, ma soltanto nei limiti consueti attinenti ad una questione rilevabile d' ufficio e non dedotta nel precedente grado (cosi' come non sono stati dedotti i profili di pretesa contrasto con l'ordine pubblico, indicati nei due motivi che si stanno esaminando, davanti alla Corte d'appello di Milano) e cioe' se i fatti che rendono possibile tale giudizio siano stati gia' accertati dalla sentenza impugnata (cfr. Cass. 19 maggio 1989 n. 2397). Il suddetto esame non riguarda, infatti, un vizio in procedendo, della sentenza della Corte d'appello, poiche' le condizioni della delibazione sono condizioni dell'azione e la cassazione non puo' riesaminare nel merito l'apprezzamento reso dal giudice della delibazione in ordine ai requisiti della sentenza da deliberare che implichino un giudizio di fatto sugli direttamente alla mancanza di tale esame da parte del giudice della delibazione, salva la possibilita' di una censura ai sensi dell'art. 360 n. 5 (omessa motivazione su un punto decisivo), censura che nella specie non e' stata mossa (cfr., ancora, Cass. n. 2397, gia' citata, in motivazione). Tenendo presente tale premessa sul limite della rilevabilita' in cassazione della contrarieta' all'ordine pubblico della sentenza straniera da deliberare, si osserva che, sotto entrambi i profili dedotti, tale contrarieta' o meno avrebbe potuto essere esaminata con riguardo alla decisione estera resa alla stregua di norme processuali che, tanto in tema di prova che in tema di motivazione, consentono il rinvio ed elementi extratestuali, quali sono gli atti processuali (cfr. Cass. 18 gennaio 1988 n. 325), di guisa che tale indagine avrebbe dovuto essere richiesta necessariamente al giudice del merito, che e' il solo che puo' esaminare direttamente i suddetti atti, e non puo' essere chiesta per la prima volta in cassazione. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'ordine pubblico italiano, per avere la Corte statunitense posto a fondamento della decisione il principio della responsabilita' oggettiva del produttore, criticando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui tale responsabilita' troverebbe pieno riscontro negli artt. 2 e 41 della Costituzione: l'art. 2 delinea diritti pubblici soggettivi e spetta al legislatore ordinario l'individuazione dei doveri inderogabili di solidarieta' al cui adempimento i cittadini sono tenuti, nonche' la precisazione dei modi e dei limiti relativi all'adempimento stesso. In via concreta, le leggi attuative del dovere di solidarieta' riguardano innanzitutto gli obblighi imposti al datore di lavoro in favore dei lavoratori; per quanto riguarda il produttore, i limiti della di lui responsabilita' sono delineati dal d.P.R. 28 (NDR: cosi' nel testo) maggio 1988, che si colloca in un sistema diverso da quello statunitense. Basta al riguardo pensare che nella specie il datore di lavoro del Matos, che con ogni probabilita' era l'autore della manomissione della macchina, non era stato convenuto, in quanto non responsabile per la legge americana. Il sistema costituzionale italiano che delinea il dovere di solidarieta' prevalentemente a carico del datore di lavoro non si concilia con il sistema americano che lascia il datore di lavoro indenne da responsabilita' e sanziona il produttore. Quanto all'art. 41 Cost., secondo la ricorrente, i limiti ivi posti sono intesi come una limitazione al diritto di proprieta' e non come fonte di responsabilita' extracontrattuale. In secondo luogo, secondo la ricorrente, il richiamo fatto dalla Corte d'appello alla Direttiva comunitaria 25 luglio 1985 n. 374 e' destituito di fondamento, perche' la direttiva afferma principi difformi da quelli applicati dalla sentenza del New Jersey. La direttiva e' stata attuata con d.P.R. 28 (NDR: cosi' nel testo) maggio 1988 n. 224, che costituisce jus superveniens da applicare. Secondo la ricorrente, sono quattro i punti che creano un divario incolmabile fra l'orientamento italiano e quello americano: a) l'art. 5 n. 1 b) afferma che per ritenere un prodotto difettoso occorre considerare l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente destinato ed i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, mentre la macchina della Gesta non poteva essere ritenuta pericolosa, posto che alla Gesta non era dato prevedere che un terzo alterasse il meccanismo di funzionamento, eludendo, per giunta, le misure di sicurezza che essa aveva predisposto. b) L'art. 5 n. 3 afferma che un prodotto e' difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima specie, e nulla autorizzava a pensare che la macchina della Gesta offrisse minor sicurezza di altri prodotti consimili, mentre vi erano elementi di segno opposto, quali la regolare importazione in America, la mancanza di danno in precedenza recato alle persone e il danno che il Matos riporto' a seguito della manomissione della macchina. c) L'art. 6 b) dispone che la responsabilita' e' esclusa se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione, e nella specie lo stesso Matos aveva riconosciuto la manomissione subita dalla macchina ad opera di terzi, per cui e' evidente che il sistema americano muove dall'aberrante principio che il produttore risponde anche se il danno dipende da manomissioni che il produttore non poteva neppure prevedere. d) Infine l'art. 8 dispone che il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale fra difetto e danno, mentre nulla di simile e' avvenuto nel processo americano, e cio' vale anche a dimostrare come contrasti con l'ordinamento italiano un sistema di condanna senza prova. Il motivo e' infondato. Il contrasto con l'ordine pubblico puo' essere concretato soltanto dalla contrarieta' con principi essenziali ed irrinunciabili costituenti le basi etico-sociali dell'ordinamento, e non da ogni difformita' di concreta disciplina giuridica degli istituti (Cass. n. 543-1988). In materia di responsabilita' del produttore, anteriormente al d.P.R. n. 224 del 1988, la giurisprudenza era basata sull'applicazione dell'art. 2043 c.c. (cfr., per tutte, l'ampia motivazione di Cass. 13 marzo 1980 n. 1696), ma anche allora non sarebbe stata in contrasto con l'ordine pubblico una decisione basata sulla "responsabilita' oggettiva", ovvero per colpa presunta (salva la prova contraria) e cioe' una responsabilita' fondata sul solo rapporto di causalita' dalla quale ci si puo' liberare provando il fatto interruttivo del nesso causale. Infatti, casi di responsabilita' oggettiva o presunta sono previsti anche nell'ordinamento italiano (artt. da 2050 a 2054 c.c., salve le differenze, in ordine alla prova delle misure idonee ad evitare il danno, ovvero in ordine alla prova del caso fortuito, della forza maggiore, del fatto del terzo o del danneggiato). La maggiore o minore estensione della responsabilita' oggettiva o presunta non DIRITTO attiene all'ordine pubblico, ma a differenze di regolamentazione irrilevanti, sotto tale profilo. L'art. 8 del d.P.R. n. 244 (NDR: cosi' nel testo)-88 prevede un caso di responsabilita' oggettiva (il danneggiato deve provare soltanto il danno, il difetto e danno), con l'onere della prova liberatoria a carico del produttore (art. 8, 2, in relazione all'art. 6). Le censure mosse possono essere valutate soltanto con riguardo al contenuto della sentenza straniera, come ritenuto dalla sentenza della Corte d'appello (Cass. 1266-72), la quale nella specie ha ritenuto che la responsabilita' fosse stata attribuita al produttore per difetto del suo prodotto, in quanto non offriva la sicurezza che si poteva legittimamente attendere da esso, tenuto conto di tutte le circostanze. Dalla sentenza d'appello non risulta affatto che nella sentenza straniera fosse affermato che la manomissione della macchina, da parte di terzi, avesse neutralizzato il difetto consistente nella carenza di istruzioni; che la macchina offrisse la stessa sicurezza di prodotti consimili; che il difetto non esisteva al momento della vendita del prodotto e fosse sopravvenuto ad opera di terzi; che il danneggiato non aveva provato il danno, il difetto e la connessione causale fra difetto e danno. Quindi, tutte le illazioni che la ricorrente trae da un contenuto della sentenza straniera che non risulta dalla sentenza qui impugnata non si possono neppure esaminare, perche' presuppongono un riesame del merito che non si puo' compiere. Resta, quindi, soltanto l'affermazione della responsabilita' basata "sull'assenza di avvisi adeguati", come ritenuto dal giudice straniero, di per se' ovviamente non contraria all'ordine pubblico. Con il quarto motivo, la soc. Gesta denuncia la violazione dell'art. 798 c.p.c., per l'omesso riesame del merito, malgrado ricorresse il caso di cui all'art. 395 n. 4, alla stregua dell'art. 798 c.p.c., osservando che la Gesta aveva richiesto detto riesame, mentre la sentenza non ha motivato le ragioni del rifiuto del riesame, per cui e' ricorribile anche per omessa motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.). Secondo la Gesta, gli errori di fatto sui quali era fondata la sentenza statunitense e che ostava alla sua delibazione in Italia erano i seguenti: a) la sentenza, dopo aver negato ogni responsabilita' della Gesta per vizio di progettazione, aveva ravvisato la sua responsabilita' per pretesa assenza di avvertimenti adeguati, dando per provata una circostanza inveritiera, perche' la Gesta aveva corredato la macchina con il manuale delle istruzioni ed a pag. 5 di esso si legge, in lingua inglese, che i due selettori devono essere sanzionati nel modo descritto al fine di salvaguardare l'operatore. b) La perizia redatta dagli esperti del Matos dava atto che la macchina era stata manomessa, in modo da permettere un funzionamento a due mani; tale uso risultava escluso sia dalle istruzioni che dalla costruzione originale della macchina, per cui era pacifico che la macchina era stata usata dal Matos in modo difforme da quello progettato ed indicato dalla Gesta, e cio' a causa di una precedente manomissione di terzi, mentre la sentenza ha concluso per la responsabilita' della Gesta, incorrendo in contraddizione ed in erronea supposizione di un fatto escluso: da un lato, la Corte ha accertato che la macchina ha funzionato in modo difforme rispetto al suo modello, per fatti imputabile a terzi e, dall'altro, ha accertato che la Gesta debba rispondere per non avere debitamente segnalato le modalita' d'uso, mentre non si poteva addebitare alla Gesta carenza nelle istruzioni, se la manomissione attuata da terzi era tale da impedire l'uso indicato da lei. c) La somma di 90.000 dollari attribuita per il risarcimento non poteva che presupporre una lesione permanente e cioe' quella perdita di un dito che il Matos aveva affermato, ma mai provato, perche' la perdita era esclusa dalle perizie mediche prodotte, dalle quali risultava che il Matos non solo non aveva perso un dito, ma aveva riportato unicamente una modesta invalidita' temporanea relativa, per cui i giudici statunitensi avevano fondato la loro decisione su un fatto incontrovertibilmente escluso. Il motivo e' infondato. Si premette che la Corte d'appello non ha esaminato espressamente la richiesta subordinata della Gesta di riesame del merito, ai sensi dell'art. 798 c.p.c., perche' detto riesame e' consentito in due casi: a) quando la sentenza e' stata pronunciata in contumacia; b) quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 395. Poiche' la Corte di Milano (nella prima parte della motivazione, qui non impugnata) aveva espressamente escluso che il procedimento in America si fosse svolto in contumacia della Gesta (che all'estero si era costituita) collegando evidentemente la richiesta di riesame del merito alla prima ipotesi, l'aveva implicitamente rigettata, non ricorrendo la condizione della contumacia, nel giudizio straniero. Ma anche supponendo che la richiesta di riesame fosse collegata all'ipotesi di errore di fatto ex art. 395 n. 4 (come ora si afferma) la Corte d'appello non aveva l'obbligo di motivare espressamente il rigetto della richiesta, dal momento che i pretesi errori di fatto, indicati dalla Gesta, non erano tali, perche' essi costituivano tutti punti controversi, sui quali la sentenza straniera si era pronunciata. La sussunzione di tali pretesi errori fra quelli "di giudizio" e cioe' l'esclusione della mera "svista" e dell'errata percezione della realta' immediatamente ed obiettivamente rilevabile (Cass. n. 4080-86; n. 5259-89, fra le molte conformi) e' evidente, perche' la controversia fra le parti verteva proprio sull'esistenza e sulle conseguenze giuridiche dei punti sopraindicati, i quali erano affermati da una parte ed esclusi dall'altra, anche per quanto atteneva alle conseguenze dannose. Con l'ultimo motivo, la Gesta denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Milano condannato la Gesta ad una somma superiore rispetto a quella accertata dai giudici statunitensi, perche' nella loro sentenza si legge che la Gesta era stata ritenuta responsabile dell'incidente in ragione del 75% (il residuo era stato attribuito ad altro soggetto) della complessiva somma di 90.000 dollari, e cioe' per 67.500 dollari, mentre la Corte di Milano ha condannato la Gesta a pagare l'intera somma di 90.000 dollari, confondendo l'importo globale riconosciuto al Matos con la parte posta a carico della Gesta, in palese violazione del principio "ne eat judex ultra petita partium" sanzionato dall'art. 112 c.p.c. Il motivo e' infondato. L'art. 112 c.p.c. non e' stato violato, perche' la richiesta del Matos, davanti alla Corte d'appello, era stata proprio quella accolta, e cioe': "dichiarare l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana del provvedimento emesso......portante condanna in favore del Matos contro la Gesta (in solido con la SHOE STYLE CO.) al pagamento della somma di dollari 90.000...". La parte aveva interpretato la condanna emessa a carico della Gesta e della Shoe Style (responsabili in diversa misura) come condanna in solido, ai sensi del primo comma dell'art. 2055 c.c.. Tale interpretazione e' stata condivisa dalla Corte d'appello di Milano, che quindi non e'incorsa in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., valendo la diversa quota di responsabilita' solo nei rapporti interni fra i due responsabili (secondo comma dell'art. 2055). La Gesta avrebbe dovuto dimostrare che secondo l'ordinamento applicato dal giudice straniero la condanna (risultante dal dispositivo contro i due convenuti, congiuntamente, nella somma di 90.000 dollari) fosse limitata per ognuno di essi alla parte corrispondente alle rispettive quote di colpa dei convenuti stessi, e che cioe' l'interpretazione della sentenza straniera, da parte del giudice italiano, fosse errata. Tale dimostrazione non e' stata data, per cui il concorso di piu' responsabili comporta la loro condanna solidale per l'intero. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la Gesta soc. a r.l. a rifondere a Pedro Matos le spese del giudizio di cassazione liquidate in Lire 3.078.800, di cui Lire 3.000.000 (tremilioni) di onorari di avvocato. Cosi' deciso in Roma, il 25 marzo 1992. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18