Responsabilità del poliziotto
L'art. 2044 rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa quale situazione idonea ad escludere la responsabilita' civile per fatto illecito, all'art. 52 cod. pen., che richiede, a tal fine, la sussistenza, nella fattispecie, della necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta (sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa). Parimenti, perche' sia ravvisabile lo stato di necessita', previsto dall'art. 2045 cod. civ., e' richiesta la sussistenza della necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Nessuna di tali situazioni e' ravvisabile nel fatto dell'agente di polizia che, sopraggiunto immediatamente dopo la commissione di una rapina in una farmacia, mentre il rapinatore si stava allontanando, per sottrarsi alla cattura, impugnando una pistol a scopo difensivo, abbia esploso all'indirizzo dello stesso, che si proteggeva con il corpo del farmacista, un colpo di arma da fuoco il quale abbia attinto anche un cliente. Tale ipotesi rientra piuttosto nella previsione di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi, per avere l'agente superato per errore i limiti imposti dall'art. 53 cod. pen., che legittima tale uso solo nel caso in cui l'agente vi sia costretto dalla necessita' di vincere una resistenza all'autorita'. Infatti, i requisiti della costrizione e della necessita' presuppongono la proporzione tra l'interesse che l'adempimento del dovere di ufficio tende a soddisfare e l'interesse che viene offeso per rendere possibile tale adempimento. Detta proporzione va esclusa nella specie, in presenza di una situazione in cui la tutela dell'incolumita' fisica e della vita delle persone presenti nella farmacia - beni di cui, secondo la valutazione del giudice del merito, era ben prevedibile la lesione in caso di uso dell'arma - avrebbe dovuto prevalere sull'interesse alla cattura del rapinatore ed al recupero della refurtiva.
ANNO/NUMERO: 2000 2091 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA - Presidente - Dott. Ugo FAVARA - Consigliere - Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere - Dott. Francesco SABATINI - Consigliere - Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BOSOTTI NATALE, COLOMBO DONATELLA; - intimati - e sul 2^ ricorso n. 00583/98 proposto da: BOSOTTI NATALE, COLOMBO BOSOTTI DONATELLA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CRISCI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANCARLO PROVERBIO, giusta delega in atti; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso la sentenza n. 1961/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 28/05/97 e depositata il 17/06/97 (R.G. 2912/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO; udito l'Avvocato Diego GIORDANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 30 marzo 1991 Natale Bosotti e Donatella Colombo in Bosotti convenivano innanzi al Tribunale di Milano il Ministero dell'interno chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite dal Bosotti a causa di un colpo di arma da fuoco sparato da un agente della polizia di Stato nel corso di una rapina avvenuta il 20 marzo 1987 in una farmacia di Legnano. In via subordinata gli attori chiedevano la condanna del Ministero al pagamento di un'indennita' ai sensi dell'art.2045 c.c.. Costituitosi il Ministero convenuto, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 26 giugno 1995, accoglieva la domanda principale degli attori e, pertanto, condannava il Ministero dell'interno a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di L. 1.015.579.712 in favore di Natale Bosotti e la somma di L. 24.470.000 (di cui L. 4.470.000 per redditi da lavoro per assistenza al marito e L.20.000.000 per danno da perdita del rapporto sessuale tra coniugi) in favore di Donatella Colombo, oltre interessi e spese di lite. Il Ministero proponeva appello principale e i due attori appello incidentale. La Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 17 giugno 1997, confermava la pronunzia di primo grado in ordine alla responsabilita' del Ministero, ritenendo sussistente un eccesso colposo dell'agente di polizia nell'uso dell'arma nella situazione contingente. In ordine alla liquidazione dei danni, la Corte di appello giudicava inammissibile perche' generica la censura del Ministero, riteneva infondato l'appello del Bosotti tendente ad un aumento del danno patrimoniale, accoglieva l'appello della Colombo, aumentando a L. 30.000.000 il danno da lei patito per la perdita del rapporto sessuale conseguente all'impotenza provocata al marito. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano il Ministero dell'interno ha proposto ricorso deducendo tre motivi. Natale Bosotti e Donatella Colombo Bosotti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, ed hanno presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- I due ricorsi vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2.- Assume priorita' logico-giuridica l'esame dei primi due motivi del ricorso principale con cui il Ministero dell'interno censura l'affermazione, nella sentenza impugnata, della propria responsabilita' per la condotta dell'agente di polizia Tancredi. In particolare, con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2044 c.c., 52, 53 e 55 c.p. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Il ricorrente ritiene che la fattispecie decisa dalla sentenza impugnata andava inquadrata giuridicamente nella legittima difesa, e non nell'uso legittimo delle armi, con esclusione di qualsiasi eccesso colposo. Come si desume dalla clausola di riserva con cui inizia l'art. 53 c.p., questo trova applicazione solo ove non esplichi efficacia il precedente art. 52. I presupposti della legittima difesa andavano apprezzati con riferimento non al momento della commissione della rapina, ma a quello successivo, in cui "il rapinatore, invece di arrendersi, puntava la sua pistola contro l'agente Tancredi trascinando il farmacista preso quale ostaggio". Ne' e' ravvisabile un eccesso colposo nella condotta dell'agente Tancredi, il quale scelse "l'azione piu' sicura ed efficace per neutralizzare il pericolo rapinatore: colpirlo alla spalla per disarmarlo". Vi fu, invece, un comportamento "gravemente imprudente" del Bosotti che, anziche' restare a terra, ad un certo punto alzo' la testa dal tavolo dietro cui si trovava nascosto e fu percio' colpito. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente deduce la violazione dell'art. 2045 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonche' l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 2045 c.c. relativo allo stato di necessita', essendo stato il danno causato ad un terzo estraneo, mentre sul punto essa ha mantenuto il "piu' assoluto silenzio". I due motivi di ricorso sono infondati. Va premesso che, secondo la sentenza impugnata, il rapinatore che aveva commesso la rapina in farmacia e che si stava allontanando quando sopraggiunsero gli agenti della polizia, tenne "un comportamento diretto esclusivamente a sottrarsi alla cattura, senza voler minimamente attentare alla incolumita' fisica dei presenti pur impugnando a scopo difensivo una pistola"; egli fu colpito dalla pallottola sparata dal poliziotto (che successivamente attinse anche il cliente della farmacia Natale Bosotti) "mentre retrocedeva cercando altrimenti scampo" e proteggendosi "con il corpo del farmacista dall'attacco portato dall'agente". In tale situazione la Corte di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha ravvisato un eccesso colposo dell'agente nell'uso dell'arma, ritenendo che, essendo "ben prevedibile il rischio che il colpo d'arma da fuoco potesse, per qualsiasi motivo, attingere non solo il malvivente ma anche i terzi che incolpevolmente si trovavano presenti", la condotta dell'agente "avrebbe dovuto essere diretta alla cattura del malvivente attraverso diverse azioni alternative a quella realizzata, onde evitare inutili rischi all'incolumita' fisica dei presenti". Nel fatto cosi' ricostruito dal giudice del merito non puo' ravvisarsi una legittima difesa dell'agente di polizia, mancando la necessita' di difendere un diritto proprio o altrui prevista dall'art. 52 c.p., al quale sostanzialmente rinvia l'art. 2044 c.c.. E rapinatore, infatti, mirava soltanto a sottrarsi alla cattura, avendo gia' compiuto la rapina, e non ad aggredire l'agente o le altre persone presenti in farmacia. Per questa stessa ragione non e' ravvisabile lo stato di necessita' previsto dall'art. 2045 c.c., non essendo stato il colpo dell'arma da fuoco dell'agente di polizia costretto dalla necessita' di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Correttamente e' stato, invece, ravvisato l'eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, avendo l'agente superato per errore i limiti previsti dall'art. 53 c.p., ed in particolare quello dell'essere costretto a tale uso dalla necessita' di vincere una resistenza all'autorita'. I requisiti della costrizione e della necessita' presuppongono che vi sia proporzione tra l'interesse che l'adempimento del dovere di ufficio tende a soddisfare e l'interesse che viene offeso per rendere possibile tale adempimento. Detta proporzione va esclusa in una situazione in cui la tutela dell'incolumita' fisica e della vita delle persone presenti nella farmacia - beni di cui, secondo la valutazione del giudice del merito, era ben prevedibile la lesione in caso di uso dell'arma - avrebbe dovuto prevalere sull'interesse alla cattura del rapinatore ed al recupero della refurtiva. Per quanto attiene al comportamento "gravemente imprudente" del Bosotti, tale fatto costituisce una mera affermazione del ricorrente, che non precisa da quale prova esso possa trarsi, non risultando in alcun modo dalla sentenza impugnata. In conclusione, i due motivi di ricorso presuppongono una ricostruzione del fatto completamente diversa da quella data dal giudice del merito, alla quale ne viene contrapposta dal ricorrente un'altra, senza pero' che siano specificate le ragioni per le quali quella della sentenza impugnata debba ritenersi non corretta. 3.- Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso principale il Ministero deduce la violazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che la condotta del Bosotti fu estremamente imprudente (come rilevato nella esposizione del primo motivo), onde il danno doveva essere diminuito per il concorso del fatto colposo del danneggiato. La infondatezza di questo motivo di ricorso deriva da quanto si e' gia' detto in relazione ai precedenti motivi, ove si e' rilevato che la condotta imprudente del Bosotti non si desume dalla sentenza impugnata, ed il ricorrente non indica da quale prova tale condotta sia dimostrata, prospettando una censura che implica un riesame degli atti di causa che non e' consentito in questa sede di legittimita'. 4.- Ritenuto infondato il ricorso principale del Ministero dell'interno, occorre esaminare il ricorso incidentale dei danneggiati. Il primo ed il secondo motivo censurano la liquidazione del danno patrimoniale subito dal Bosotti. Questi, con il primo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 61 c.p.c., lamenta che la Corte di appello non abbia liquidato il danno derivantegli dalla perdita del posto di lavoro part-time, avendo dichiarato inammissibile la prova testimoniale da lui formulata sul fatto ed avendo ritenuto non provato il nesso di causalita' con il fatto per cui e' causa, mentre avrebbe potuto sul punto disporre consulenza tecnica. Con il secondo motivo il Bosotti, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1123 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., censura l'operata deduzione del 20%, nella capitalizzazione del danno per mancato guadagno, per lo scarto tra la vita lavorativa e la vita media, lamentando che non sia stato considerato l'incremento delle aspettative di vita verificatosi successivamente alle tabelle del 1922. Censura, altresi', la considerazione, da parte della sentenza impugnata, dei sussidi ai quali egli avrebbe diritto come invalido civile, osservando che tale fitto, non provato e neanche allegato da controparte, non risponde a verita'. I due motivi di ricorso sono fondati limitatamente alle censure di seguito precisate. Va premesso che la sentenza di primo grado ha liquidato il minor reddito di lavoro percepibile dal Bosotti a causa della inabilita' permanente, tenendo conto delle entrate derivantigli dal rapporto di lavoro a orario limitato iniziato successivamente al fatto per cui e' causa. Il Bosotti ha chiesto, con l'appello incidentale, di aumentare il danno patrimoniale da invalidita' permanente in relazione anche alla "cessazione dell'attivita' lavorativa part-time" ed alla perdita del relativo reddito. La Corte di appello ha rigettato l'appello incidentale del Bosotti con una motivazione che sul punto e', per un aspetto, errata e, per altro aspetto, insufficiente. La motivazione e' errata nella parte in cui e' stata ritenuta non provata "l'esistenza di un nesso di causalita' tra la perdita del lavoro part-time ed il dedotto aggravamento delle condizioni fisiche dell'appellante" Bosotti, tenuto conto anche del fatto che era stato confermato dalla Commissione per le invalidita' civili della USL "il precedente riconoscimento del 100% di invalidita'" (onde non poteva essersi verificato un aggravamento dell'invalidita'). Al riguardo di questa pane della motivazione si deve osservare che assume rilievo il nesso di causalita' tra la perdita del lavoro part-time (una volta che questa perdita sia stata ritenuta provata) e la invalidita' conseguente alle lesioni subite dal Bosotti, mentre e' irrilevante il fatto che detta invalidita' non si sia aggravata nel corso del tempo, potendo la perdita del lavoro (i cui redditi sono stati considerati dalla sentenza di primo grado come perduranti nel tempo) comunque ricondursi alle condizioni fisiche in cui l'incidente ha lasciato il danneggiato. La motivazione della sentenza impugnata e' insufficiente nella parte successiva in cui, sempre a sostegno del rigetto dell'appello del Bosotti, si osserva che questi "dovrebbe godere dei sussidi pubblici garantiti dalle vigenti leggi sull'invalidita' civile, sussidi dei quali i giudici di primo grado non hanno tenuto conto". L'insufficienza della motivazione concerne la prova, il tipo e l'entita' dei detti "sussidi pubblici", al fine di accertare la loro idoneita' (sotto l'aspetto giuridico) a diminuire il danno risarcibile e di renderne possibile, se rilevanti, una quantificazione. Infondata e', invece, la censura concernente la riduzione del 20% apportata sulla somma risultante dalla capitalizzazione della minore retribuzione percepibile dal Borsotti per lo scarto della vita lavorativa in rapporto alla vita fisica. Tale scarto esprime il fatto che la vita lavorativa ha una durata piu' breve della vita fisica, poiche' nella vecchiaia di regola non si lavora. Ne' tale scarto, come sostiene il ricorrente, puo' essere eliminato per il fatto che negli anni recenti si e' allungata la durata della vita media dell'uomo. Questa considerazione, al contrario, rende maggiore lo scarto, e cioe' la differenza della durata della vita lavorativa rispetto a quella della vita fisica. Inconsistente e', pertanto, la critica del ricorrente all'applicazione di detto scarto, che il giudice del merito ha determinato nella misura del 20% in relazione all'eta' del danneggiato. 5.- Il terzo motivo del ricorso incidentale e' relativo al danno subito dalla Colombo in conseguenza della cessazione dei rapporti sessuali con il marito. La ricorrente, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata che non ha indicato i criteri di quantificazione del danno, i quali vanno espressi anche nel caso di valutazione equitativa. Il motivo di ricorso e' infondato. La sentenza impugnata ha accolto l'appello della Colombo relativo alla liquidazione del "danno all'integrita' psico-fisica conseguente alla perdita dei rapporti sessuali per l'impotenza del marito", aumentando l'entita' di tale danno determinato dal giudice di primo grado e liquidandolo equitativamente in L. 30 milioni in relazione alla "eta' dei coniugi" ed alla "particolarita' della situazione creatasi all'interno della coppia in seguito ai fatti di causa". La Corte di appello, quindi, ha indicato i criteri seguiti nella liquidazione equitativa del danno biologico, onde non sussiste la carenza di motivazione lamentata dalla ricorrente per il fatto che non sarebbero stati "enunciati" i criteri di quantificazione di tale danno. Ne' nel motivo di ricorso - che si limita a rilevare la incongruita' della somma liquidata - vengono indicati elementi che il giudice del merito avrebbe trascurato o comunque criteri che avrebbero comportato una determinazione maggiore del danno. 6.- In conclusione, vanno accolti soltanto i primi due motivi del ricorso incidentale del Bosotti, mentre vanno rigettati il ricorso principale del Ministero ed il motivo del ricorso incidentale relativo al danno subito dalla Colombo. La sentenza impugnata va cassata limitatamente alla liquidazione del danno patrimoniale subito dal Bosotti. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte di appello di Milano, giudichera' nuovamente sul motivo dell'appello con cui il Bosotti ha chiesto la riliquidazione del danno patrimoniale tenendo conto della perdita dell'impiego part- time. Il giudice di rinvio si pronunziera' anche sulle spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra il Bosotti ed il Ministero dell'interno. Per quanto riguarda invece i rapporti tra la Colombo ed il Ministero, che vengono definiti con la presente sentenza, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di dette spese. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie i primi due motivi e rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra Bosotti e Ministero dell'interno, compensa le dette spese nei rapporti tra Colombo e lo stesso Ministero. Cosi' deciso in Roma, il 10 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio