Responsabilità del notaio
Anche in tema di responsabilita' disciplinare dei notai deve ritenersi applicabile il principio (tipico di tutti i sistemi sanzionatori, quali quello penale - art. 42, ultimo comma cod. pen. - ed amministrativo - art. 3 Legge 689/1981 - ) secondo cui e' necessario che l'illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all'autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio, l'errore sulla liceita' del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) qualora esso risulti incolpevole, dovendosi tuttavia desumere il necessario profilo di non colpevolezza dell'errore stesso da elementi positivi (quale un'assicurazione di liceita' da parte della P.A. preposta, ovvero, come nella specie, un provvedimento dell'autorita' giudiziaria) idonei ad indurre il professionista all'illecito contestato e non ovviabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.