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Responsabilità del medico

  

 

 

RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL MEDICO NEI RIGUARDI DEL PAZIENTE




Premessa

Con la trasformazione del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, quest'ultimo da "suddito" è diventato "cliente", e la contestuale trasformazione del rapporto tra struttura sanitaria e cittadino, quest'ultimo da "paziente" è diventato "utente", si è andato affermando negli ultimi anni il concetto c.d. del "consenso informato" al trattamento medico - chirurgico .
Per consenso informato deve intendersi, l'accettazione che il paziente esprime in merito a un trattamento sanitario, in maniera libera, e non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l'esistenza di valide alternative terapeutiche. L'informazione costituisce una parte essenziale del progetto terapeutico, dovendo esistere anche a prescindere dalla finalità di ottenere il consenso.

L'acquisizione del consenso è diventata, quindi, un atto di estrema importanza che non può essere ridotto a mera formalità burocratica.
La pratica del "consenso informato" - attraverso il meccanismo della firma del paziente su moduli nei quali viene esplicitato il trattamento diagnostico e/o terapeutico da intraprendere in relazione ai possibili rischi legati alle terapie e ai benefici spesso non assolve la sua funzione di consentire al paziente di acquisire in piena consapevolezza e con la necessaria volontà degli effetti tutte le informazioni necessarie sulle terapie che gli verranno effettuate, ma si trasforma spesso in un adempimento burocratico che tende a sollevare il medico da responsabilità civili e penali in caso di future pretese risarcitorie del paziente .

Il processo evolutivo al quale abbiamo sinteticamente fatto riferimento in apertura di questa comunicazione ha consentito di consolidare tale principio che, attualmente, esprime un duplice significato:

· di carattere etico culturale, riguardante il rapporto medico-utente e cittadino-struttura sanitaria e si fonda sul diritto alla salute garantito dalla Carta costituzionale. (A nostro avviso, se il consenso si sostanzia in un dialogo tra medico e paziente per la ricerca del massimo bene di quest'ultimo, allora esso rappresenta senza dubbio una grande conquista.)
· di carattere giuridico: inteso come presidio di reciproca autotutela giuridica del medico e del paziente, per cui, ogni intervento - che non sia dovuto a ragioni di urgenza - che avvenga senza il consenso del soggetto che l'intervento deve subire è di per sé illecito, con conseguente responsabilità di tipo civile e/o penale.

La professione sanitaria trae la liceità del proprio operare dall'art. 32 della Costituzione italiana  e dall'art. 54 del Codice penale , e la sua possibilità di estrinsecazione è in funzione dell'art. 50 del c.p ..
L'atto sanitario, pertanto, ancorché comportante una lesione, è lecito purchè vi sia il consenso dell'avente diritto, cioè del paziente, ove questi sia maggiorenne, non interdetto, capace di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso, sempre nei limiti posti dall'art. 5 del Codice civile , con l'esclusione solo di casi particolari contemplati da norme speciali ( es. trapianto di rene tra viventi ).
Il consenso dell'avente diritto costituisce, quindi, una causa scriminante - sancita dall'art. 50 cp -cioè una causa di giustificazione in presenza della quale un fatto, che altrimenti sarebbe reato, tale non è perché la legge lo impone o lo ammette. Il fondamento politico-sostanziale della liceità del fatto viene individuato - per quanto concerne il consenso dell'avente diritto - nell'interesse mancante. Il fatto scriminato è lecito sotto il profilo penale ed extrapenale, cioè per l'intero ordinamento giuridico; perciò non giuridicamente sanzionabile né impedibile.
Per spiegate tale istituto, applicato al trattamento medico-chirurgico, la dottrina introduce il principio dell'interesse mancante.

Nessuna prestazione medica è, quindi, lecita senza il consenso del paziente. L'applicazione di provvedimenti diagnostici o terapeutici nel caso di non acquisizione del consenso, potrebbero configurare diversi tipi di reato, che vanno: dal sequestro di persona alla violenza privata, alle lesioni personali, all'omicidio preterintenzionale.


Quadro normativo

Dal punto di vista giuridico, il rapporto tra medico e utente è un contratto d'opera, regolato dagli articoli 2222  e seguenti del codice civile. Il medico - in qualità di parte contraente - deve comportarsi secondo buona fede: è cioè tenuto a fornire all'assistito informazioni e delucidazioni sulla patologia da cui è affetto. Nel fare ciò deve tenere presente il livello culturale dello stesso paziente.
Nel contratto di prestazione di opera intellettuale, quale è l'attività medica, le obbligazioni assunte dal professionista sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il medico, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera solo al fine di raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo.

Il consenso, quanto alla sua qualificazione, non ha natura di negozio giuridico ma va qualificato come un semplice atto giuridico, cioè un permesso con il quale si attribuisce al destinatario un potere di agire, che non crea alcun vincolo obbligatorio a carico dell'avente diritto e non trasferisce alcun diritto in capo all'agente. Sicchè, il consenso è sempre revocabile, a meno che l'attività consentita, per le stesse sue caratteristiche, non possa essere interrotta se non ad avvenuto esaurimento (ciò è quanto si verifica nell'ipotesi in cui sia stato dato inizio ad un intervento chirurgico che non può essere interrotto prima di essere stato portato a compimento).



Requisiti di validità del consenso

La validità del consenso prestato dal paziente ad un determinato trattamento medico, sotto il profilo giuridico, deve poggiare su alcuni elementi indispensabili che possono individuarsi nella volontarietà, nella genuinità e nella consapevolezza.
Perché esplichi efficacia scriminante, il consenso deve essere libero o spontaneo: esso cioè deve essere immune da violenza, errore, dolo. Data la sua natura di atto e non di negozio, la relativa validità prescinde da requisiti di forma: potendo il consenso essere prestato in qualsiasi modo, è indifferente il mezzo (scritto, orale, ecc) con cui si manifesta. Può anche essere desunto dal comportamento oggettivamente univoco dell'avente diritto (consenso c.d. tacito) purchè sussista al momento del fatto: non scrimina, invece, il consenso successivo o ratifica.
Per essere valido, quindi, il consenso deve presentare i seguenti requisiti, mancandone uno solo il consenso è da ritenersi viziato:
· deve essere richiesto per un trattamento necessario;
· la persona che da il consenso deve essere titolare del diritto;
· la persona cui viene richiesto il consenso deve possedere la capacità di intendere e di volere;
· la persona a cui viene richiesto il consenso deve ricevere informazioni chiare e comprensibili sia sulla sua malattia sia sulle scelte programmate tanto ai fini diagnostici che terapeutici;
· in caso di indicazione chirurgica o di necessità di esami diagnostici, la persona a cui viene richiesto il consenso deve essere esaurientemente informata sulla manualità della prestazione, in rapporto alla propria capacità di apprendimento;
· la persona che deve dare il consenso deve essere portata a conoscenza sui rischi connessi e sulla loro percentuale di incidenza, nonché sui rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione; gli effetti collaterali, le menomazioni e le mutilazioni inevitabili;
· la persona che deve dare il consenso deve essere informata sulle capacità della struttura sanitaria di intervenire in caso di manifestazione del rischio temuto;
· il consenso scritto e controfirmato dal paziente e dal medico deve essere conservato sia dall'uno sia dall'altro.

Il consenso è putativo se il soggetto agisce nella erronea supposizione della sua esistenza: ma la sua efficacia scriminante viene meno ove debba escludersi, in base alle circostanze del caso concreto, la ragionevole persuasione di operare con l'assenso della persona che può validamente disporre del diritto.
Il consenso dell'offeso è, invece, presunto quando si può fondatamente ritenere che il titolare del bene lo avrebbe concesso se fosse stato a conoscenza della situazione di fatto. La giurisprudenza però ritiene che crimini il convincimento putativo di un consenso già in atto,mentre nega rilevanza al convincimento ipotetico ed eventuale, che il consenso sarebbe stato prestato se richiesto.

Si ritiene validamente prestato a fini probatori e nell'interesse sia del paziente e del medico il consenso espresso in forma scritta od orale alla presenza di testimoni.
Il consenso è un atto giuridico nascente da un rapporto contrattuale tipico, quale quello tra medico e paziente, che richiede al sanitario una prestazione d'opera ed esige da esso una obbligazione di mezzi e non di risultato, tranne alcune eccezioni. Quali sono? ( ci si riferisce ai casi di chirurgia estetica o plastica, di applicazione di un apparecchio di protesi dentaria e di una terapia dimagrante, ecc. ).

Nell'ambito della chirurgia estetica, alle parti è riconosciuta una maggiore autonomia, dal momento che il chirurgo, in tal caso, può assumere sia un'obbligazione di mezzi, sia, ove espressamente pattuito, un'obbligazione di risultato. Anche se parte della dottrina intravede il fine terapeutico anche nell'intervento di chirurgia estetica, almeno quella ricostruttiva, che mira a rimuovere un malessere psicologico che condiziona la vita di relazione di un individuo.
La peculiarità della situazione, ad ogni buon conto, è stata individuata nella qualità dell'informazione al paziente da parte del chirurgo.
Il paziente, comunque, dovrà essere messo nelle condizioni di decidere tra l'opportunità di sottoporsi all'intervento, a fronte della ragionevole aspettativa di un suo successo e la necessità di ometterlo, in mancanza di prevedibili vantaggi.

Costituzione

Il principio di autodeterminazione nel campo delle cure mediche e la consapevolezza che ogni persona ha il diritto di essere protagonista delle scelte riguardanti la sua salute, sia nel senso di accettare sia nel senso di rifiutare l'intervento medico, ha trovato un primo fondamentale riconoscimento nell'art. 32 della Costituzione, comma 2, " Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Normativa Comunitaria

Recentemente, anche la Convenzione sui diritti umani e sulla biomedicina, approvata dal Consiglio d'Europa nel 1997 ( recepita in Italia con L.n. 145/2001 ), ha riaffermato - all'art. 5 - che: qualsiasi intervento medico effettuato senza il consenso della persona deve ritenersi illecito. La persona deve ricevere "preventivamente un'informazione adeguata in merito allo scopo e alla natura dell'intervento nonché alle sue conseguenze ed ai suoi rischi".

Codice Civile

Va segnalata una sentenza della corte di Appello di Bologna del 21.11.96, la quale partendo dal presupposto che il rapporto intercorrente tra medico ( anche se inserito in una struttura pubblica ) e paziente ha anatura contrattuale di tipo professionale, sancisce che l'obbligo di informazione del medico attiene alla fase precedente la stipulazione del contratto e rientra nell'obbligo del comportamento secondo buona fede imposto dall'art. 1337  del c.c. alle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
L'informazione, inoltre, ha rilevanza anche ai fini dell'individuazione e determinazione dell'oggetto del contratto; sussiste pertanto la responsabilità solidale dei medici curanti e dell'azienda sanitaria per danni derivati dall'intervento effettuato in difetto di informazione e quindi di consenso consapevole del paziente.

Codice deontologico

Il Codice di deontologia medica del 1998, dopo avere precisato, all'art. 30 , il diritto del malato a ricevere la più idonea informazione da parte del medico e all'articolo 32  le modalità per la acquisizione del consenso informato, afferma, all'art. 34, che il medico "deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona".

Il Comitato Italiano di Bioetica, in tema di Informazione e Consenso nell'Atto medico ha espresso il seguente parere: " il CNB ritiene che il consenso informato costituisca legittimazione e fondamento dell'atto medico, e allo stesso tempo strumento per realizzare quella ricerca di alleanza terapeutica nell'ambito delle leggi e dei codici deontologici e di piena umanizzazione dei rapporti fra medico e paziente, a cui aspira la società attuale."


Articolazione del consenso informato.

Il "consenso informato" si articola attraverso due diversi momenti:

1. il primo, sempre esistente, attiene alla fase della informazione, che consiste nel dare all'assistito - in modo chiaro, completo e comprensibile - gli elementi sufficienti affinché possa capire quale sia il suo problema di salute, quali siano le ragioni scientifiche che sorreggono la necessità di porre in essere determinate indagini diagnostiche o provvedimenti terapeutici. La informazione è presupposto per l'acquisizione del consenso e deve essere fornita in modo tale da mettere il paziente nella concreta possibilità di esprimere una libera volontà. In altre parole, l'informazione del paziente da parte del medico è strumentale ai fini della regolare genesi del consenso.

2. il secondo momento è l'acquisizione del consenso, che consiste in una manifestazione di volontà e deve essere esplicito o pervenire in modo univoco al medico affinché questi possa chiaramente percepirla. La manifestazione della volontà del consenziente può essere espressa o tacita oppure risultare da un comportamento concludente che riveli in maniera precisa ed inequivocabile il proposito di sottoporsi al trattamento sanitario. Può considerarsi sufficiente una espressione orale del consenso, un gesto di assenso del paziente .

Parlando di consenso si deve distinguere:

2.1 consenso generico o tacito all'atto sanitario che è implicito nella richiesta di visita o di prestazione sanitaria in genere, nonché nella richiesta di ricovero ospedaliero: si riferisce a pratiche diagnostiche e/o terapeutiche normali, in senso lato, prive di particolari rischi per il paziente ( atto medico ordinario );
2.2 consenso specifico od esplicito che deve essere richiesto ogni qualvolta i sanitari ritengano di dovere procedere a manovre diagnostiche complesse e rischiose, ad interventi chirurgici demolitori e/o menomanti, a pratiche terapeutiche comunque non prive di significativi pericoli. In questi casi il consenso è valido ove fornito dal maggiorenne non interdetto, in condizioni di capacità di intendere e di volere. Il consenso del minore e dell'interdetto deve essere espresso rispettivamente dall'esercente la patria potestà o dal tutore.


Casi in cui il consenso non è necessario


Le uniche situazioni che non necessitano della richiesta del consenso sono:

1. le prestazioni sanitarie obbligatorie per legge: vaccinazioni obbligatorie, Trattamento Sanitario Obbligatorio (c.d. T.S.O.); I trattamenti sanitari obbligatori sono previsti dall'art. 32 della Cost. ove è stabilito che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario " se non per disposizione di legge ". In sintonia con tali principi si colloca la Legge n. 833/1978, istitutiva del SSN, che disciplina gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori.
2. stato di necessità concreta, attuale (art. 54 CP), in paziente non in grado di esprimere un consenso giuridicamente valido ( persona incapace di intendere e di volere, minore, interdetto ).

A seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione, dell' 11 luglio 2002, il medico è legittimato a sottoporre il paziente al trattamento che giudica necessario a salvaguardia della sua salute, e ciò anche in assenza di un esplicito consenso. Tale conclusione è giustificata dall'alto interesse sociale dell'attività sanitaria e del riconoscimento che la stessa riceve a livello costituzionale (art. 32 Cost.). E' solo la volontà inequivocabilmente negativa manifestata dal paziente, ossia il rifiuto del trattamento terapeutico prospettatogli, che vincola il medico a non effettuarlo e ciò anche a rischio di morte del paziente, poiché l'impronta personalistica della Costituzione fa prevalere la scelta individuale, anche se configgente con l'interesse generale connesso al valore sociale dell'individuo .


Caratteristiche e requisiti di validità del consenso informato.

Il consenso deve quindi formarsi liberamente cioè essere immune da vizi e la manifestazione di volontà deve essere libera da coartazione, inganno o errore.

L'errore, per essere rilevante, ed inficiare la validità del consenso prestato, deve essere "essenziale", tale cioè da avere determinato ed orientato la volontà del soggetto, la quale sarebbe stata diversa se si fosse correttamente formata.

I casi in cui l'errore è essenziale sono:

a. l'errore che cada sulla identità del trattamento, nel caso in cui il consenziente ritenga di avere espresso il consenso ad un intervento chirurgico e non ad un intervento di medicina interna, o viceversa;
b. l'errore che riguardi i rischi del trattamento per la salute, la capacità lavorativa o l'aspetto esteriore del paziente;
c. l'errore che cada sull'identità del medico, allorquando il paziente ritenga che l'intervento sarà effettuato dal Primario mentre viene operato da un medico della equipe;
d. l'errore che cada sulle qualità professionali del medico, se il paziente ritenga di essersi affidato alle cure di uno specialista mentre il sanitario in questione è un medico privo di specializzazione.

Inoltre, l'errore - per incidere sul consenso - deve essere sempre riconoscibile, ossia deve essere percepito dal medico. Se non è riconoscibile, il medico cadrà in errore incolpevole, ritenendosi autorizzato ad agire, ed in tal caso non potrà essere ritenuto responsabile di condotta illecita ai sensi dell'art. 47 c.p ., il quale da rilievo scusante all'errore incolpevole sul fatto.

Il consenso, in quanto manifestazione di volontà, deve essere attuale - cioè prestato prima dell'inizio del trattamento - e può essere revocato in ogni momento dall'utente. Se, quindi, egli manifesti la volontà di revoca a trattamento avviato, questo non potrebbe essere più proseguito.

In via ordinaria può ritenersi che la richiesta di uno specifico intervento chirurgico avanzata dall'utente possa fare presumere il consenso a tutte le operazioni ad esso connesse. La Corte di Cassazione ha però affermato che determinate operazioni connesse ad un intervento, ad es. quelle anestesiologiche necessitino dell'acquisizione di un ulteriore consenso da parte dell'utente in quanto esse permettono di scegliere tra più di una metodologia e ciascuna di esse comporta rischi diversi.

Il consenso deve essere espresso dalla persona che ha la disponibilità del bene giuridico protetto, cioè dall'utente. Il soggetto che presta il consenso deve essere giuridicamente capace ed in grado di intendere e di volere e deve possedere l'età idonea  per disporre di quel diritto.

Di conseguenza, l'incapacità a prestare il consenso può essere legale in rapporto alla minore età od allo stato di interdizione o può essere naturale:

· la capacità legale di esprimere un valido consenso si acquisisce con la maggiore età. Nei minori al di sotto dei diciotto anni spetta ai genitori congiuntamente il diritto-dovere di prestare il consenso a trattamenti medico-chirurgici sul minore. a. In caso di grave disaccordo tra i genitori e se sussiste un grave ed imminente pericolo per il figlio, il padre ha il potere di adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. b. In caso di separazione ( di fatto, di diritto o a causa di divorzio ) viene nominato un genitore affidatario. c. In mancanza dei genitori, il consenso deve essere prestato dal tutore.

· L'incapacità naturale può essere temporanea o abituale od anche definitiva o permanente.

Teoria del consenso presunto

Il consenso può essere presunto allorché il medico, in assenza di consenso, sottopone il paziente al trattamento nella convinzione  che se il malato fosse stato a conoscenza del fatto, avrebbe dato il suo consenso. Quando si verifica tale ipotesi? Nel caso in cui, durante un intervento il sanitario  determini l'assoluta necessità di procedere ad un ulteriore intervento ma non possa acquisire il consenso del paziente perché sotto anestesia.

Teoria dello stato di necessità.

Secondo la teoria dello stato di necessità l'intervento medico senza il consenso del paziente è possibile e lecito solo di fronte ad una situazione che integri gli estremi dell'art. 54 del c.p., cioè quando vi sia la necessità di salvare il paziente da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, e che il pericolo non sia altrimenti evitabile se non con l'intervento medico. Tale teoria, rispetto a quella del consenso presunto, ha il pregio di scriminare il sanitario che, in pronto soccorso e/o nelle emergenze di operazioni in corso, decide autonomamente, sussistendo per il paziente un pericolo immediato di vita o di danno grave, invocabile quale causa di esclusione del reato.

Il rifiuto a curarsi.

Il rifiuto di cure sta ad indicare l'ipotesi in cui il paziente, pur trovandosi in una situazione di pericolo di una propria integrità fisica o per la stessa vita, si opponga all'intervento medico e rifiuti ogni cura. Gli esempi più comuni si riferiscono o a sopravvissuti ad un tentato suicidio o a pazienti che si sottraggono alle cure perché temono le conseguenze di un certo tipo di interveno, o a testimoni di Geova che rifiutano, per motivi religiosi, l'emoterapia.
 In questo caso occorre stabilire se la volontà del paziente o del suo legale rappresentante sia per il medico suprema legge o se il sanitario medico possa prescinderne facendo prevalere l'interesse alla salvaguardia della sua vita o comunque della sua salute. Manca una normativa specifica atta a disciplinare tali situazioni !

Altra ipotesi è quella riguardante il dovere di intervenire del medico scaturente dalla disposizione generale sulla omissione di soccorso ( art. 593 c.p. ). Su tale fattispecie è intervenuta anche la giurisprudenza, attraverso una ordinanza del Pretore di Modica del 1990, sottolineando che, da parte sua, il paziente è libero di sottrarsi alle cure abbandonando il luogo di ricovero, fin quando vi rimane, il paziente non può però impedire al sanitario, ed alla struttura ospedaliera pubblica in cui questi opera, di esercitare il diritto-dovere istituzionale alla cura dei degenti.
Sia in dottrina che in giurisprudenza, pertanto, si desume che il medico sia titolare di una posizione di garanzia in relazione alla salute del paziente affidato alle sue cure. Dalla titolarità di siffatta situazione scaturisce direttamente l'obbligo di attivarsi e di fare tutto il possibile per la salvaguardia dell'interesse tutelato.


La responsabilità del medico

Con il termine responsabilità, inteso in senso generale, si intende il dover rispondere per la violazione di una qualsiasi norma di condotta, subendone le relative e conseguenti sanzioni.
La responsabilità professionale concerne una condotta imprudente, negligente o attuata con imperizia, nell'esecuzione di atti e prestazioni che fanno parte di una professione. Non coinvolge, quindi, solo l'ambito sanitario ma qualsiasi prestazione a carattere professionale.
La responsabilità professionale ha un fondamento giuridico penale e civile.

In campo sanitario il fondamento giuridico penale è costituito dalla norma che prevede che chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo o una lesione personale è punito. Pertanto sotto il profilo penale la responsabilità professionale si configura come un reato colposo ( art. 43 CP ) .

Il fondamento giuridico della responsabilità civile professionale risiede in alcuni articoli del Codice civile: diligenza nell'adempimento (art. 1176 cc) , responsabilità del debitore (art. 1218 cc) , risarcimento per fatto illecito (art. 2043 cc) , responsabilità del prestatore d'opera (art. 2236 cc) .
Nel rapporto tra medico dipendente di una struttura pubblica e utente l'obbligazione del sanitario è generalmente considerata una obbligazione di mezzi e non di risultato: questo si impegna a fornire nei confronti del paziente le proprie conoscenza e tutti gli accorgimenti e le regole tecniche e scientifiche in maniera diligente senza garantire il risultato.

Stabilito che per risarcimento del danno si intende la reintegrazione patrimoniale di quanto perduto dal soggetto passivo per opera di colui che ha commesso il fatto, va precisato che, nell'ambito civilistico, diversamente da quanto avviene in sede penale, si distinguono una colpa lieve e una colpa grave, inescusabile "per imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti" per la maggioranza degli esercenti quella specifica prestazione sanitaria.

La negligenza si manifesta nei casi in cui il medico agisce con superficialità, disattenzione.
L'imprudenza si ha quando il medico agisce senza adottare le docute cautele dettate dall'ordinaria esperienza, quando agisce con eccessiva fretta e avventatezza.
L'imperizia è invece la mancanza di esperienza o la carenza di nozioni tecniche e scientifiche nonché della sufficiente esperienza pratica richiesta per l'esercizio dell'attività medica.

Per colpa lieve si intende generalmente la omissione di diligenza o negligenza dovuta alla preparazione non coerente al caso concreto e causante un danno nella esecuzione del trattamento chirugicio o nell'ambito della terapia medica.
Per colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 cc., si intende la grossolanità dell'errore, dovuta alla violazione delle regole e mancata adozione degli strumenti, e quindi di quelle conoscenze che rientrano nel patrimonio minimo del medico, poiché acquisite  alla scienza medica .
Il metro di valutazione della colpa varia a seconda del contenuto oggettivo (negligenza, imperizia o imprudenza) della stessa ed a seconda della natura dell'intervento ( complesso o rutinario) richiesto al medico


La ripartizione dell'onere probatorio

Nelle obbligazioni di risultato (Chirurgia estetica, odontoiatrica, ecc.) all'utente basterebbe provare il mancato raggiungimento del risultato, mentre spetterebbe al professionista l'onere della prova della mancanza di colpa; invece nelle obbligazioni di comportamento il paziente deve dimostrare l'inadempimento del professionista (e quindi la colpa dello stesso), non bastando la prova che non si è ottenuto il risultato al quale si mirava.
In questo ambito contrattuale l'utente che ritiene di avere subito un danno è tenuto dunque a provare:
1. la responsabilità professionale dovuta a difettosa o inadeguata prestazione professionale, per violazione del dovere di diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176 , comma 2, cc.;
2. l'esistenza di un danno;
3. il rapporto di causalità tra il danno e la condotta tenuta nell'espletamento del mandato.
Deve inoltre dimostrare che l'intervento concordato era di facile esecuzione, allo scopo di fare valere la responsabilità per colpa lieve.
Il medico per essere esonerato da responsabilità deve a sua volta dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile e che ha tenuto il comportamento diligente richiesto dalla legge e dal contratto avendo adottato tutti i mezzi e gli strumenti acquisiti alla scienza medica del momento storico considerato.

Conclusione

Parlare di consenso informato è parlare di verità, di fatti anche gravi, che possono riguardare tutti noi, la nostra vita, e coinvolgono direttamente e, perché no, anche tragicamente, i medici.

Dott. Giovanni Modesti

 
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