Responsabilità del magistrato
Ai sensi e nel vigore dell'art. 55 Cod. Proc. Civ., (poi abrogato, in esito a referendum, con il d.P.R. 9 dicembre 1987 n. 497), il danneggiato dall'emanazione o dalla esecuzione di un provvedimento giurisdizionale illegittimo (nella specie, provvedimento di confisca e distruzione di un bene emanato dal giudice istruttore) ha azione risarcitoria contro il giudice che lo ha emesso solo quando esso sia imputabile a dolo, frode o concessione del giudice medesimo. Detta norma manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 28, 3 e 24 Cost., in quanto il primo di tali precetti costituzionali consente limitazioni della responsabilita' civile, e d'altro canto il silenzio dell'art. 55 Cod. Proc. Civ. Non significa esclusione dell'estensione allo stato della responsabilita', e, inoltre, la singolarita' della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari e la posizione super partes del magistrato rendono razionale e non arbitrario un trattamento differenziato rispetto a quello riservato agli altri pubblici dipendenti. ( v.2/68; ( conf.3719/75, mass n. 377937).
* ANNO/NUMERO: 1990 6257 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Italo BOLONGA Presidente " Nicola LIPARI Consigliere " Angelo GRIECO " " Alfio FINOCCHIARO Rel. " " Vincenzo PROTO " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LO CRICCHIO VITO elett.te dom.to in Roma c-o la Cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.to e difeso dall'avv. Lorenzo Pecoraro giusta delega in atti. Ricorrente contro MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA in persona del Ministro p.t. elett.te dom.to in Roma Via dei Portoghesi 12 c-o l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rapp.ta e difende ope legis. Controricorrente e nei confronti di CARMELO CARRARA Intimato nel secondo ricorso n.5749-86: CARRARA CARMELO elett.te dom.to in Roma Via dei Portoghesi 12 c-o l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rapp.ta e difende ope legis. Controricorrente e ricorrente incidentale contro LO CRICCHIO VITO e MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Intimati Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 5.12.1985- 1.2.1986; Udita la rel. svolta dal Cons. Dr. Alfio Finocchiaro; Udito il P.M. Dr. Antonio Martinelli che ha concluso per l'inammissibilita' o rigetto del ricorso principale; inammissibilita' o assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 17 marzo 1982, Vito Lo Cricchio conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, Carmelo Carrara ed il Ministero di Grazia e Giustizia e, premesso che, nel corso di un procedimento penale, nel quale egli ed altri erano imputati di frode nella preparazione e nel commercio di vini ed altri reati, il g.i. del tribunale di Trapani, dott. Carmelo Carrara, in data 30 gennaio 1981, aveva ordinato la confisca e la distruzione del vino, che, in base alle analisi compiute, era risultato non genuino, e la Guardia di Finanza, in esecuzione di tale provvedimento, aveva proceduto alla distruzione del vino contenuto nei silos n.10 e 11, esponeva che, a seguito di incidente di esecuzione, il g.i. aveva sospeso l'esecuzione del provvedimento, disponendo il prelievo di nuovi campioni e l'espletamento di una perizia dalla quale era risultato che il vino contenuto nei vari silos era genuino. Tutto cio' premesso, il Lo Cricchio chiedeva la condanna di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni. Nella contumacia del Carrara e sull'opposizione del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale, nel costituirsi, deduceva la pregiudizialita' del giudice penale, la legittimita' del provvedimento del g.i. e l'infondatezza della domanda, il Tribunale di Palermo, con sentenza 28.10.1983- 12.1.1984, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del Carraro, con spese a carico dell'attore, e, con separata ordinanza, provvedeva per la prosecuzione del giudizio nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia. Avverso questa sentenza il Lo Cricchio proponeva appello. Si costituivano il Carrara, il quale deduceva l'infondatezza del gravame e proponeva appello incidentale, nonche' il Ministero, che deduceva l'improponibilita' delle domande contro di esso formulate in grado di appello e chiedeva la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello, con sentenza 22.11.1985- 1.2.1986, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava inammissibile la domanda proposta dal Lo Cricchio nei confronti del Carraro, dichiarando assorbito l'appello incidentale del Carraro stesso, per il quale la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile, per la mancanza dell'autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia, prescritta dall'art. 56 c.p.c. A sostegno della pronuncia la Corte osservava che il provvedimento emesso dal dott. Carraro non era stato emesso in carenza di potere non potendo configurarsi una incompetenza assoluta del g.i., e cioe' uno straripamento di potere, essendo pacifico che la confisca e la distruzione del vino non genuino (e tale risultava al momento in cui il provvedimento era stato emesso) rientrava nei poteri della legge conferiti all'autorita' giudiziaria, aggiungendo che l'eventuale illegittimita' del provvedimento - perche' emesso da organo relativamente incompetente o in mancanza dei presupposti che ne giustificassero l'adozione - non escludeva che si trattava pur sempre di un atto giudiziario, emanato dal giudice nell'esercizio dei poteri conferiti dalla legge all'autorita' giudiziaria, facendo da cio' derivare l'applicabilita' delle limitazioni di responsabilita', poste dall'art. 55 c.p.c. La stessa Corte, poi, sulla base della pronuncia della Corte costituzionale n.2 del 1968, dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 c.p.c., in relazione all'art. 3 cost., attesa l'assenza di contrasto con norme costituzionali di diverse normative adottate per disciplinare situazioni differenti, nonche' in relazione all'art. 24 cost., in quanto la tutela giudiziaria presuppone l'esistenza del diritto, mentre non puo' parlarsi di tutela per un diritto non riconosciuto dall'ordinamento giuridico, come nel caso in cui il diritto al risarcimento del danno, causato dall'emanazione e dall'esecuzione di un illegittimo provvedimento giurisdizionale, si assuma derivante dalla colpa del giudice e non dal dolo o dagli altri casi di responsabilita' previsti dall'art. 55 c.p.c. Con riferimento, poi, alla richiesta dell'appellante principale di una pronuncia di inammissibilita', anziche' di infondatezza, il giudice del gravame ne riconosceva la fondatezza, oltre che l'interesse del Lo Cricchio alla relativa pronuncia, osservando che l'esame del merito era precluso proprio perche' la domanda era stata proposta fuori dei casi di responsabilita' tassativamente previsti dall'art. 55 c.p.c. L'assorbimento, infine, dell'appello incidentale, proposto dal Carraro, per il quale la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile, per la mancanza dell'autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia ex art. 56 c.p.c., veniva giustificato sulla base del rilievo che essendo la domanda attorea inammissibile ed essendo preclusa al giudice ogni pronuncia di merito, l'eventuale autorizzazione del Ministero che fosse stata concessa, se richiesta, non avrebbe potuto condurre ad una pronuncia diversa dall'inammissibilita', da cio' facendo derivare l'irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56 c.p.c., in riferimento agli art. 3, 24 e 28 cost., stante la non applicabilita' alla fattispecie del richiamato art. 56 c.p.c. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Lo Cricchio sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso sia il Ministero di Grazia e Giustizia che il Carraro, il quale ha altresi' proposto ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione al ricorso principale del ricorso incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 55 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per non avere la Corte tenuto presente che si era al di fuori delle ipotesi di esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 c.p.c. per avere il Carrara emesso il provvedimento di confisca e distruzione del vino in applicazione del disposto di cui all'art. 240 c.p.c. e non in applicazione dell'art. 301 c.p.c., sicche' il Carraro avrebbe dovuto rispondere dei danni subiti dal ricorrente a causa della distruzione del vino e cio' anche nell'ipotesi in cui il Carraro stesso non avesse agito con dolo. Con il secondo motivo dello stesso ricorso principale si deduce violazione dell'art. 1 l. cost. n.1 del 1948, nonche' difetto di motivazione per avere la Corte ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 56 c.p.c., sollevate rispettivamente dallo stesso ricorrente e dal Ministero, e si richiede che questa Corte rimetta alla Corte costituzionale gli atti perche' la stessa si pronunci sulla illegittimita' costituzionale degli art. 55 e 56 c.p.c. in relazione alle norme di cui agli art. 3, 24 e 28 cost. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati sulla base delle considerazioni che seguono. La tesi sostenuta dal ricorrente circa il vizio della sentenza impugnata per non avere affermato la responsabilita' del giudice che abbia adottato - pure al di fuori della ricorrenza delle ipotesi di dolo, frode o concussione - un provvedimento pacificamente giurisdizionale e, quindi nell'esercizio delle sue funzioni, ma pretesamente "al di fuori dei limiti e dei poteri che la legge gli attribuisce e riconosce" e' priva di ogni base positiva, sicche' correttamente il giudice del merito l'ha disattesa. La pretesa nullita' di un atto giurisdizionale - quale e' indubbiamente il provvedimento di confisca e distruzione del vino ex art. 240 c.p.p. emanato dal giudice nel legittimo esercizio dell'azione penale - ove non sia imputabile al giudice a titolo di dolo, frode o concussione, non puo' far mai sorgere la responsabilita' del giudice che tale provvedimento ha adottato, perche' si tratta pur sempre di un vizio del procedimento, obiettivamente considerato, cioe' pur sempre nel giudizio, e nel giudizio - come e' stato esattamente rilevato da autorevole dottrina - non vi e' posto per un rapporto tra la parte ed il giudice, al quale l'attivita' del giudice si possa ricondurre, come e' dimostrato dall'art. 162 c.p.c. che segna nettissima la differenza tra gli atti del giudice e quelli del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario, rendendo solo questi ultimi responsabili delle nullita' degli atti che siano loro imputabili. La responsabilita' - come e' stato osservato in dottrina - comincia la' dove il giudice finisce e riappare la figura fisica soggetta alle norme del diritto comune, in particolare ai doveri imposti dal diritto penale, che limitano la sua liberta' secondo interessi tutelati a favore di altri soggetti. Questi principi, validi sulla base del testo dell'art. 55 c.p.c. - abrogato, in esito al referendum indetto con d.P.R. 4 settembre 1987, con d.P.R. 9 dicembre 1987 n.497, con effetto decorsi 120 giorni a partire dal 9 dicembre 1987, data di pubblicazione del decreto abrogativo sulla G.U., ma applicabile alla fattispecie in esame - trovano indiretta conferma nella l. 13 aprile 1988 n.117 (risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della funzione giudiziaria e responsabilita' civile dei magistrati) dalla quale emerge chiaramente che la nullita' di provvedimenti giurisdizionali - da qualunque causa determinata - non fa sorgere la responsabilita' del giudice ove non sussista dolo o colpa grave nell'adozione del provvedimento stesso. Tale situazione normativa, quale evidenziata dal richiamato art. 5 c.p.c., manifestamente non si pone in contrasto ne' con l'art. 28 cost. - e cio' sulla base della sentenza della Corte costituzionale 14 marzo 1968 n.2, che ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione sollevata con riferimento a tale parametro costituzionale, sia sotto il profilo della limitazione della responsabilita' civile, consentite dalla norma costituzionale, sia sotto il profilo della mancata estensione della responsabilita' allo Stato, che non e' pregiudicata dal silenzio della citata disposizione - ne' con l'art. 3 cost. - in quanto la singolarita' della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa posizione super partes del magistrato rendono razionale e non arbitrario un trattamento differenziato, in punto di responsabilita', rispetto al trattamento riservato agli altri pubblici dipendenti - ne' con l'art. 24 cost., dal momento che - come ha esattamente rilevato la sentenza impugnata - la tutela giudiziaria presuppone l'esistenza del diritto e non puo' parlarsi di tutela per un diritto non riconosciuto dall'ordinamento giuridico, come nel caso in cui si pretenda il diritto al risarcimento del danno, causato dall'emanazione e dall'esecuzione di un illegittimo provvedimento giurisdizionale non imputabile al giudice a titolo di dolo, frode o concussione. E' invece irrilevante la questione di costituzionalita' dell'art. 56 c.p.c, trattandosi di norma che non trova applicazione nel giudizio in esame. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il Carraro deduce violazione dell'art. 56 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. per non avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'azione proposta dal Di Cricchio per difetto della prescritta autorizzazione. La Corte d'appello - come risulta dalla precedente esposizione sullo svolgimento del processo - ha espressamente dichiarato assorbito l'appello incidentale proposto dal Carraro circa la mancata preliminare applicazione dell'art. 56 c.p.c. Cio' e' sufficiente per l'affermazione dell'inammissibilita' del mezzo proposto, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale e' inammissibile il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, con il quale la parte vittoriosa sollevi una questione la quale non sia stata sfavorevolmente decisa dal giudice di merito, ma solo ritenuta assorbita dall'accoglimento di altra tesi, poiche' in tal caso manca il presupposto della soccombenza, sia pure teorica e tale questione potra' essere riproposta davanti al giudice di rinvio, ove la sentenza impugnata venga cassata. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. La totale soccombenza del ricorrente principale giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese nei confronti di entrambi i controricorrenti, senza che acquisti rilievo, ai fini delle spese, l'inammissibilita' del ricorso incidentale condizionato. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale a rimborsare le spese di questa fase di giudizio ad entrambi i controricorrenti e le liquida, in favore del Carraro in L. 18.000, oltre quelle prenotate a debito, nonche' gli onorari in L. 1.000.000 ed in favore del Ministero di Grazia e Giustizia in L. 21.000, oltre quelle prenotate a debito, nonche' gli onorari in L. 1.000.000. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di cassazione il 3 novembre 1