Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
Chiedi una consulenza legale su Responsabilità
Responsabilità
Concorrenza sleale
 - Concorrenza sleale e dumping interno
Danno
 - Danno all'immagine e protesto illegittimo
 - Danno biologico e calcolo
 - Danno biologico e danno esistenziale
 - Danno erariale e giurisdizione
 - Danno erariale e responsabilità del magistrato
 - Danno esistenziale
 - Danno esistenziale del lavoratore
 - Danno esistenziale e datore di lavoro
 - Danno esistenziale e demansionamento
 - Danno esistenziale e perdita del cavallo
 - Danno esistenziale e pregiudiziale
 - Danno esistenziale ed autonomia
 - Diritto alla salute
 - Diritto di cronaca e risarcimento
 - Diritto di cronaca,limiti
 - Mancata promozione e perdita di chances
 - Manutenzione stradale
 - Responsabilità della pubblica amministrazione
 - Rovina di edifici
 - Vaccinazioni obbligatorie ed indennizzo
Medico
 - L'art.2236 cc.
 - Natura giuridica della responsabilità
 - Nesso di causalità
 - Obbligazione del medico
 - Obbligo di informazione
 - Onere della prova
 - Responsabilità della struttura
 - Struttura sanitaria e paziente
 - Struttura sanitaria e responsabilità
Soggetti Responsabili
 - Consulenza fiscale
 - Consulenza legale
 - Consulenza tecnica
 - Consulenza Tributaria
 - Consulenze legali
 - Magistrato e procedimento disciplinare
 - Responsabilità della pubblica amministrazione
 - Responsabilità delle strade pubbliche
 - Responsabilità del chirurgo
 - Responsabilità del commercialista
 - Responsabilità del conducente
 - Responsabilità del costruttore
 - Responsabilità del genitore
 - Responsabilità del magistrato
 - Responsabilità del mediatore
 - Responsabilità del medico
 - Responsabilità del notaio
 - Responsabilità del poliziotto
 - Responsabilità del produttore
 - Responsabilità del proprietario di animali
 - Responsabilità del vettore
 - Responsabilità dell'architetto
 - Responsabilità dell'avvocato
 - Responsabilità dell'ingegnere
 - Responsabilità della casa di cura
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum Forum sul diritto
 
 
 

Responsabilità del genitore

    

 

Responsabilità del genitore

 

La prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 cod. civ. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere si concreta, normalmente, nella dimostrazione , oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'eta' e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine non occorre che i genitori provino la propria costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio - ricadendosi, altrimenti, nell'obbligo di sorveglianza che l'art. 2047 cod. civ. impone ai genitori di minore incapace - quando per l'educazione impartita, per l'eta' del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per se' e per i terzi.( Nella specie, alla stregua dei principi di cui alla massima, la S.C. ha escluso la responsabilita' dei genitori di un minore che, alla guida di un motociclo, aveva investito un uomo provocandogli gravi danni alla persona, per avere essi fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per educare adeguatamente il figlio e prepararlo alla necessaria autonomia, in particolare, per cio' che rilevava nella fattispecie, avviandolo al lavoro e facendogli conseguire la patente "A".)

 

ANNO/NUMERO: 2001 4481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI ELIO LONGO - Presidente - Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere - Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere - Dott. ITALO PURCARO - Consigliere - Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: DALLA RIVA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PIERO BAROLO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro PASTRO VITTORIO, CALLEGARIS GRAZIELLA, PASTRO GOTTARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F CRISPI 89, presso lo studio dell'avvocato LEONE PONTECORVO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE SBAIZ, giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 970/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 26/03/97 e depositata il 05/07/97 (R.G. 841/91); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 15.10.1983 Dalla Riva Pietro, assumendo che aveva avuto un incidente stradale, nel territorio del Comune di Montebelluna, il 7.6.1981, perche' investito dal motociclo condotto dal minore Pastro Gottardo di anni 17; che aveva subito gravi danni alla persona; che era stato solo in parte risarcito dall'assicuratore per la r.c., conveniva in giudizio davanti al tribunale di Treviso il suddetto minore ed i genitori, Pastro Vittorio e Callegaris Graziella, chiedendo la condanna in solido degli stessi al risarcimento dell'ulteriore danno nella misura di L. 63.429.410. I genitori del minore negavano la propria responsabilita' ex art. 2048 c.c.. Il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 19 aprile 1990, ritenuto il concorso di colpa presunta, condannava il solo Pastro Gottardo al risarcimento del danno nella misura di L. 41.779.776, ritenendo che i genitori dello stesso non avessero potuto evitare l'evento. Proponeva appello il Dalla Riva. La corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 5.7.1997, accoglieva l'appello parzialmente, ritenuta provata in concreto nella misura dell'80% la colpa del minore, che veniva condannato al pagamento della somma di L. 93.067.721, e rigettava l'appello proposto nei confronti dei genitori del minore, ritenendo che essi avevano fornito la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Secondo la corte di merito, sulla base delle prove testimoniali e del fatto che i genitori avessero avviato il minore al lavoro e gli avessero fatto conseguire la patente "A", risultava che gli stessi avessero fatto tutto quanto era possibile per educare adeguatamente il figlio minore e prepararlo alla necessaria autonomia. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Dalla Riva. Resistono con controricorso Pastro Vittorio, Callegaris Graziella e Pastro Gottardo. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2048 c.c. e comunque l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi degli artt. 3 e 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che la prova liberatoria di cui all'art. 2048 c.c. non si esaurisce nell'aver impartito da parte del genitore al figlio una sana educazione, ma che la stessa deve essere unita alla sorveglianza sul minore per verificarne il costante e corretto atteggiamento nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalita'; che, quindi, nella fattispecie non poteva dirsi esaurito il compito dei genitori nell'aver avviato il figlio al lavoro e nell'avergli fatto conseguire la patente di guida, e che le altre prove fornite non potevano ritenersi adeguate a fronte del comportamento serbato in occasione del sinistro. Secondo il ricorrente sono proprio le modalita' del fatto illecito a rendere contezza dell'assoluta inadeguatezza dell'educazione impartita e della perdurante necessita' di adeguata sorveglianza e vigilanza del minore. 2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che vada rigettato. Va premesso che la norma di cui all'art. 2048 c.c. contempla un'ipotesi di responsabilita' non indiretta, ma diretta dei genitori per fatto illecito dei figli minori imputabili, benche' presunta, sia pure iuris tantum (in deroga alla generale previsione di cui all'art. 2043 c.c.) fino a quando non sia stata offerta la positiva dimostrazione, da parte dei medesimi dei precetti posti dall'art. 147 c.c.. In particolare tale prova si concreta per i genitori, nella dimostrazione di aver impartito al minore un'educazione conforme alle condizioni familiari e sociali, nonche' di aver esercitato una vigilanza adeguata all'eta', al carattere ed all'indole del medesimo (Cass. 10.5.2000, n. 5957; Cass. 9.10.1997, n. 9815; 13.9.1996, n. 8263). Come e' assolutamente pacifico in dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la responsabilita' del genitore, per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, trova fondamento, a seconda che il minore stesso manchi o meno della capacita' di intendere e di volere al momento del fatto, nel disposto dell'art. 2047 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza, ovvero nel disposto dell'art. 2048 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di educazione e di vigilanza, per cui le indicate ipotesi di responsabilita' presunta, si pongono su un piano non concorrente, ma alternativo, alla stregua dell'accertamento, nel caso concreto, della sussistenza o meno di quella capacita' (Cass. 25.3.1997, n. 2606; Cass. 4 ottobre 1979 n. 5122). 2.2. Ne consegue che il dovere di sorveglianza dell'incapace ha un contenuto molto piu' ampio di quello di sola vigilanza del minore capace. Quest'ultima consiste infatti nella verifica del corretto apprendimento dell'educazione impartita, poiche' l'educazione deve ricevere i necessari adeguamenti ed aggiustamenti tenendo conto della personalita' del minore e del suo grado di calare nella pratica, quanto gli viene impartito. Da cio' consegue che la prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 c.c. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore, capace di intendere e volere, si concerta, normalmente, nella dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore una educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sul minore una vigilanza adeguata all'eta' e finalizzata a correggere comportamenti non corretti, e quindi meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio (altrimenti dall'obbligo della vigilanza si ricadrebbe in quello della sorveglianza di cui all'art. 2047 c.c.), quando per l'educazione impartita, per l'eta' del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per se' e per i terzi (cfr. Cass. 9.4.1997, n. 3088). In altri termini l'obbligo di vigilanza per i genitori del minore capace non si pone come autonoma rispetto all'obbligo di educazione, ma va correlato a quest'ultimo, nel senso che i genitori devono vigilare che l'educazione impartita sia consone ed idonea al carattere ed alle attitudini del minore e che quest'ultimo ne abbia "tratto profitto", ponendola in atto, in modo da avviarsi a vivere autonomamente, ma correttamente. La sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione di tali principi, ritenendo che la responsabilita' ex art. 2048 c.c. dei genitori di Pastro Gottardo era da escludersi, avendo questi fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile ed ipotizzabile per educare adeguatamente il minore e prepararlo alla necessaria autonomia. Conseguentemente il lamentato vizio di violazione di legge (art. 2048 c.c.) e' infondato. 3.1. Egualmente infondata e' la censura di vizio motivazionale dell'impugnata sentenza relativamente alla ritenuta sussistenza nel caso concreto di detta prova liberatoria. Va preliminarmente osservato che la valutazione della raggiunta prova liberatoria di cui all'art. 2048, ult. c., c.c. e' rimessa al giudice di merito e, come tale, insidacabile in sede di legittimita', se sorretta da adeguata e corretta motivazione (Cass. 3.6.1997, n. 4945). Al riguardo, infatti, non puo' che - ulteriormente - confermarsi l'assolutamente pacifico principio di diritto secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo quando, nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, e non puo' - invece - essere fatto consistere nella mera difformita', tra il valore e il significato attribuito dal giudice ai fatti ed alle prove, ed il valore e il significato pretesi dalla parte, atteso che l'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, scegliere fra le risultanze quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, eccettuati, beninteso, i casi di c.d. prova legale, tassativamente previsti dalla legge (Cosi, ad esempio, Cass. 7 agosto 1996 n. 7260, specie in motivazione, ex plurimis). 3.2. Nella specie la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede di sindacato di legittimita', ha ritenuto che i genitori del minore avessero impartito allo stesso una buona e retta educazione, adeguata a prepararlo ad una necessaria autonomia (e quindi sotto questo profilo esaminata anche nei risultati che l'educazione aveva concretamente fornito), tenendo conto non solo del fatto che era stato avviato al lavoro ed aveva conseguito la patente A, ma anche da cio' che risultava dalle risultanze delle prove testimoniali. Ne' il solo fatto dell'illecito puo' costituire di per se' motivo per escludere l'adeguatezza dell'educazione impartita dai genitori, in quanto in questo caso la prova liberatoria non opererebbe mai, poiche' essa presuppone proprio che un illecito sia stato posto in essere dal figlio minore. La valutazione del giudice sull'adeguatezza della educazione impartita e sulla vigilanza esercita, nei termini suddetti, va, quindi, effettuata ex ante e non ex post. Le censure del ricorrente si risolvono, quindi, in una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella effettuata dal giudice di merito e, come tali, non possono trovare ingresso in questa sede. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione. Cosi' deciso in Roma, il 19 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 20

*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi

 
 
 
© copyright 2003