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Responsabilità del costruttore

   

Responsabilità del costruttore

 

 L'azione di responsabilita' per rovina e difetti di cose immobili (art. 1669 Cod. Civ.) puo' essere esercitata non solo dal committente e dai suoi aventi causa contro l'appaltatore, ma anche dallo acquirente nei confronti del venditore che abbia costruito l'immobile con propria gestione diretta o, comunque, sotto la
propria responsabilita'. ( conf.1618/87, mass n.451028; ( conf.6585/86, mass n 448730).*

ANNO/NUMERO: 1990 02805


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Raffaele PARISI Presidente
" Luigi COSTANZA Consigliere
" Arrigo SEMERIA "
" Aldo MARCONI "
" Antonio VELLA Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Il primo (R.G. N. 9214-86)
Ditta IMITALIA in persona del T.re Lothar Luz; elett.te dom.ta in
Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rapp. e difesa
dall'avv. Francesco Ronchi per delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
MENOTTI Idalba res. in Arbizzo (Varese); elett.te dom.ta in Roma Via
delle Tre Madonne, 16 presso l'avv. Roberto Folchitto; rapp.ta e
difesa dall'avv. Ferruccio Zauccaro per delega a margine del
controricorso.
Controricorrente
contro
DITTA Cessata Torretta Giovanni Battista; elett.te dom.to in Roma Via
delle Tre Madonne, 16 presso l'avv. Roberto Folchitto; rapp.ta e
difende dall'avv. Ferruccio Zuccaro per delega a margine del
controricorso.
Controricorrente
contro
KAECHELE Erhardt Hedwig.
Intimato
Il secondo (R.G.N. 10059-86) proposto da:
KAECHLE-ERHARDT Hedwig res. in Stoccarda (Reppublica Federale
Tedesca) in Danneckerstr, 7; elett.te dom.to in Roma Via Dell'Olmata,
30 presso lo studio dell'avv. Francesco D'Astice; rapp.to e difeso
dagli avv.ti Antonio Spadetta e Cosimo Filigrana per delega a margine
del ricorso incidentale.
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LUZ Lothar T.re Ditta Imitalia.
Intimata
Per l'annullamento della sentenza della C.A. di Milano del 1-0-85 -
28-1-86.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell'11-7-88 dal Cons. Antonio Vella.
Per il ricorrente princiape e' comparso l'avv. Marco Napoli, per
delega dell'avv. Ronchi, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Diego BENANTI che
ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ci citazione del 20 febbraio 1979 Erhardt Hedwig Kaechele
convenne, davanti al Tribunale di Varese, la ditta Imitalia
chiedendone la condanna a pagarle la somma di venticinque milioni di
lire come risarcimento del danno per vizi dai quali era risultato
essere affetto un immobile costruito dalla convenuta in esecuzione di
appalto concluso con essa istante.
Costituitasi in giudizio, la "Imitalia" contesto' la pretesa, e, su
autorizzazione del Giudice Istruttore, chiamo' in causa Giovanni
Torretta e Francesco Menotti, affermando che avevano costruito
l'immobile in questione e che, quindi, erano i soli responsabili
degli accertati vizi.
I chiamati in causa si opposero all'accoglimento delle istanze fatte
valere nei loro confronti sostenendo di avere costruito l'immobile
come meri esecutori materiali dell'opera (nudi ministri) realizzata
su progetto e direzione dei lavori della ditta convenuta.
Essendo deceduto il Menotti, fu dichiarata l'interruzione del
processo che venne poi riassunto nei confronti della erede Idalba
Menotti.
Con sentenza del 22 aprile 1983 il Giudice adito estromise dal
processo i chiamati in causa e condanno' l'"Imitalia" a corrispondere
all'attrice come risarcimento del danno per vizi dell'immobile, la
somma di quindici milioni di lire, oltre a un importo per la
rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma di denaro
complessiva liquidata.
Propose appello la soccombente deducendo che il Tribunale era incorso
in errore perche': a) - aveva liquidato a favore della Kaechele la
somma di lire 5.193.935, una prima volta come risarcimento del danno,
e una seconda volta, a titolo di spese, cosi' procedendo a una
indebita duplicazione; b) - aveva qualificato come appalto il
rapporto intercorso tra la stessa attrice e la "Imitalia", mentre
avrebbe dovuto in esso ravvisare una compravendita; c) - aveva
ritenuto il Menotti e il Torretta dei semplici esecutori dell'opera,
laddove costoro avevano agito come veri e propri appaltatori; d) -
aveva omesso di considerare che il termine per la denunzia dei vizi
era scaduto sia per il fatto costitutivo del rapporto fosse stato
qualificato appalto, sia vendita.
Resistettero al gravame gli appellati. Inoltre, la Kaechele chiese,
con impugnazione incidentale, che le fosse attribuita una maggiore
somma di denaro per la svalutazione della moneta, limitatamente ai
pagamenti che aveva eseguito a favore dei consulenti di ufficio e di
parte.
Con sentenza del 28 gennaio 1986 la Corte d'appello di Milano, in
parziale riforma della decisione di primo grado, condanno' la
"Imitalia" a pagare alla Kaechele la minore somma di lire 3.929.706
per spese effettive.
Ricorre per cassazione la "Imitalia" definendo quattro motivi.
Resistono con controricorsi il Torretta, la Menotti e la Kaechele.
Quest'ultima propone, inoltre, ricorso incidentale sorretto da un
motivo.
L'"Imitalia" e la Kaechele hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disposta la riunione dei ricorsi principali e
incidentali ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile
essendo stati entrambi proposti contro la stessa sentenza.
Con il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale,
strettamente connessi e da esaminare preliminarmente per ragioni di
ordine logico, si denunzia la violazione dell'art. 1669 del codice
civile e si censura la sentenza impugnata deducendosi che la Corte
d'appello ha riconosciuto che la "Imitalia" debba rispondere degli
accertati vizi, avendo erroneamente ritenuto che la medesima abbia
costruito l'immobile in base a elementi privi di qualsiasi valore
probatorio (richiesta di licenza edilizia da parte della "Imitalia" e
rilascio del permesso di abitabilita' su istanza del direttore dei
lavori).
In proposito, si obietta che la richiesta della licenza edilizia va
presentata all'autorita' amministrativa scompetente non dal
costruttore dell'opera ma dal proprietario dell'area fabbricabile, e
che il direttore dei lavori quando si tratta, come nel caso in esame,
di un'opera di una certa entita', e' nominato dal
committente-proprietario per il controllo dell'attivita' del
costruttore.
Si aggiunge che ad escludere che sia stata la "Imitalia" a edificare
l'immobile risulta dalla stessa motivazione della sentenza d'appello
in cui si legge che ad eseguire l'opera erano stati gli imprenditori
Torretta e Menotti, a meno che, incorrendo in grave errore, non si
sia identificato il costruttore con colui che abbia ordinato
l'esecuzione dei lavori e per il quale, quindi, l'opera era stata
realizzata.
Inoltre, si sostiene che la Corte del merito e' pervenuta alla
critica conclusione perche' non ha esaminato i contratti, prodotti
dalla "Imitalia" nella fase di gravame, dai quali risultava che la
medesima aveva conferito l'appalto per la costruzione dell'immobile
agli imprenditori Torretta e Menotti.
E da tale omesso esame sono derivati i seguenti errori: 1) - ai
menzionati due imprenditori si e' attribuita la qualifica di
sub-appaltatori e si e' applicata all'azione di regresso esercitata
nei loro confronti dalla convenuta la decadenza dalla norma dell'art.
1667 del codice civile; 2) - all'"Imitalia" e' stata conferita la
qualifica di costruttrice venditrice.
Si osserva ancora che l'attrice non ha dato, come avrebbe dovuto, la
prova di avere denunziato i vizi dell'opera nel termine annuale, e
che, in ogni caso, la responsabilita' in ordine ad essi si sarebbe
potuta ravvisare solo a carico degli imprenditori Menotti e Torretta,
veri costruttori dell'immobile, contro i quali, pero', ogni diritto
al risarcimento del danno a titolo di garanzia era venuto meno per
decadenza, non essendosi tempestivamente esercitata alcuna azione nei
loro confronti.
Infine, si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il
termine di decadenza per la denunzia dei vizi dell'immobile non era
interamente decorso alla data della notificazione dell'atto
introduttivo del giudizio in base all'erroneo rilievo che i vizi
erano occulti e che, percio', tale termine aveva avuto inizio dal
deposito della relazione del consulente tecnico, mentre si sarebbe
dovuto ammettere che si trattava di vizi palesi e che, pertanto, il
decorso del termine di decadenza era cominciato da quando l'attrice
aveva avuto conoscenza di essi attraverso i segni esteriori con i
quali si erano rivelati.
Tutte le riportate censure sono infondate.
Per quanto riguarda quella con cui si e' dedotto che l'azione di cui
all'art. 1669 del codice civile non si sarebbe potuta promuovere
contro la "Imitalia", va osservato che questa Corte di Cassazione ha
piu' volte enunciato il principio per il quale tale azione puo'
essere esercitata non solo dal committente e dai suoi aventi causa
contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente nei confronti del
venditore che abbia costruito l'immobile con propria gestione
diretta, o, comunque, sotto la propria responsabilita' (sent. nn.
1618 del 1987 e 2452 del 1970).
Pertanto, la Corte d'appello, ritenendo esperibile la azione proposta
dalla Kaechele ai sensi della indicata norma nei confronti
dell'"Imitalia", si e' adeguata all'esposto principio di diritto
essendo pervenuta a tale conclusione dopo avere accertato, con
incensurabile apprezzamento di fatto - fondato non soltanto sugli
elementi criticati nel ricorso (rilascio della licenza edilizia alla
"Imitalia" e richiesta di concessione del permesso di abitabilita'
inoltrata dal direttore dei lavori), ma anche sulla prova per
testimoni, di per se' sufficiente a sorreggere la decisione e non
formante oggetto di alcun rilievo in questa sede di legittimita' -
che la convenuta aveva costruito l'immobile poi venduto alla Kaechel,
e che il Menotti e il Torretta erano stati, invece, dei nudi
ministri, cioe' dei semplici esecutori materiali della opera.
Inoltre, deve escludersi la sussistenza del vizio di omesso esame di
un documento decisivo, giacche' il Giudice d'appello ha correttamente
evitato di prendere in considerazione il contratto prodotto nel
giudizio di gravame dalla "Imitalia" al fine di provare che
l'immobile in questione era stato costruito dal Menotti e dal
Torretta in esecuzione di un rapporto di appalto con essa costituito,
essendo risultato che tale contratto non era stato sottoscritto dal
Torretta e non poteva, quindi, avere prodotto gli effetti che da esso
avrebbe voluto fare derivare la ricorrente.
Ne' puo' ritenersi che l'atto introduttivo del giudizio sia stato
notificato quando si era gia' verificata la decadenza dal diritto di
esercitare l'azione di responsabilita' di cui all'art. 1669 del
codice civile, in quanto il Giudice d'appello ha affermato che il
termine di decadenza era iniziato dalla data del deposito della
relazione del consulente tecnico (13.12.1978) osservando, con
motivazione congrua e giuridicamente ineccepibile che la Kaechele
soltanto in tale momento aveva conseguito un apprezzabile grado di
conoscenza dell'entita' e gravita' dei vizi e del loro collegamento
causale all'attivita' di esecuzione dell'opera svolta dalla
costruttrice, non essendo sufficiente per il decorso del detto
termine la generica acquisizione che l'istanza aveva pur potuto avere
degli effetti dei vizi e dei loro segni esteriori di danno o di
pericolo (sent. nn. 1114 e 4531 del 1986 e 5147 del 1987).
Infine, con il primo motivo, che resta l'ultimo da esaminare, si
denunzia la violazione degli artt. 91 e 297 del codice di procedura
civile e si censura la sentenza impugnata per avere la Corte
d'appello condannato la "Imitalia" al pagamento delle spese del
giudizio di gravame in base all'erroneo rilievo che la medesima era
risultata totalmente soccombente, essendo dovuta a un mero errore
materiale di calcolo, non disconosciuto ne' disconoscibile dalla
Kaechele, la liquidazione a suo favore della somma di lire 5.193.935,
una prima volta a titolo di risarcimento del danno, e una seconda
volta per spese giudiziarie.
In proposito, si deduce, invero, che, pur essendo consentito porre le
spese processuali a carico della parte che non sia risultata
totalmente vittoriosa, e che, quindi, la "Imitalia" avrebbe potuto
essere condannata alla spese, e', tuttavia, sempre necessario che la
statuizione relativa sia logicamente motivata, mentre cio' non si
sarebbe verificato nel caso in esame, in quanto nella sentenza
impugnata la convenuta e' stata gravata dell'onere delle spese
sull'inesistente presupposto della sua totale soccombenza.
Anche questa censura e' infondata.
Rispetto alla domanda con cui la Kaechele aveva preteso, oltre al
risarcimento del danno per i vizi dell'immobile, anche la somma di
lire 5.193.935 per spese che assumeva di avere erogato per la
ristrutturazione dello stesso, fu liquidata a favore della attrice
con la sentenza di primo grado, comprendendola tra le spese
giudiziarie, la somma richiesta per la ristrutturazione, e, inoltre,
quella di quindici milioni di lire a titolo risarcitorio erroneamente
includendosi in essa l'altra di lire 5.193.935, gia' riconosciuta per
spese e competenze.
In accoglimento di uno specifico motivo d'impugnazione della
"Imitalia" la Corte del merito ha sottratto dall'importo liquidato
alla Kaechele cio' che costuiva "duplicazione di somma", ha
condannato l'appellante al pagamento delle spese del procedimento di
gravame ritenendo che, pur essendo stata disposta l'anzidetta
decurtazione, la sua soccombenza fosse sempre totale.
Ora, questa statuizione in ordine alla spese, contrariamente alla
tesi della ricorrente, e' conforme al diritto, perche' la riduzione
dell'importo liquidato alla Kaechele dalla decisione d'appello non ha
determinato la sua soccombenza, sia pure parziale, considerato che la
"duplicazione di somma", erroneamente operata dal giudice di primo
grado, non era stata richiesta dall'attrice, la quale si era limitata
a domandare il risarcimento del danno sofferto e il rimborso delle
spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile. Pertanto, in
rapporto alle pretese fatte valere in giudizio, la Kaechele, che ha
anche riconosciuto nel corso del processo di gravame la "duplicazione
di somma", pur avendo subito con la pronuncia d'appello una
decurtazione della liquidazione operata dal Tribunale, ha conservato
la qualita' di parte interamente vittoriosa, con la conseguenza che
la domanda della "Imitalia" al pagamento delle spese della fase
d'impugnazione e' conforme alla regola per la quale l'onere delle
spese deve gravare sul soccombente.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce che sul minore
importo di lire 3.929.706 assegnato alla Kaechele dalla Corte
d'appello si e' erroneamente omessa di liquidare la somma di denaro
per il risarcimento del danno dalla medesima subito in conseguenza
della svalutazione monetaria sopravvenuta nel periodo intercorso tra
la pronuncia delle sentenze di primo e di secondo grado.
Questa censura e' fondata.
Poiche' l'obbligo di risarcimento del danno ha natura di debito di
valore, il giudice d'appello deve anche d'ufficio tenere conto della
svalutazione monetaria verificatasi dopo la emanazione della sentenza
di primo grado, eccetto il caso in cui il danneggiato chiedendo la
conferma della liquidazione eseguita dal giudice di primo grado,
abbia manifestato una volonta' incompatibile con l'inclusione degli
MOTIVI DELLA DECISIONE
effetti della svalutazione monetaria nell'oggetto del riesame (sent.
2526 del 1981).
Ora, nel caso in esame la Corte d'appello non si e' adeguata a tale
principio non avendo provveduto alla liquidazione della svalutazione
monetaria sopraggiunta alla sentenza del Tribunale, sebbene tale
liquidazione fosse stata espressamente richiesta dalla Kaechele con
la comparsa di costituzione in appello e con le conclusioni
definitive (".... e con l'ulteriore rivalutazione monetaria ..... per
il periodo successivo alla sentenza impugnata"; "... oltre
all'ulteriore indennizzo da svalutazione monetaria dalla data della
sentenza di primo grado ...."), riportata anche nell'intestazione
della pronuncia impugnata.
Consegue che si deve rigettare il ricorso principale, accogliere
quello incidentale, e, nei limiti di esso, cassare la sentenza
impugnata e rinviare la causa per nuovo esame ad altra sezione della
stessa Corte d'appello, la quale si uniformera' al surriportato
principio di diritto e provvedera' anche sulle spese di questo
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi principale e incidentale proposti
rispettivamente dalla "Imitalia" e da Erhardt Hedwig Kaechele.
Rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa
la sentenza, nei limiti del ricorso accolto, e rinvia la causa per un
nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, la
quale si adeguera' al suenunciato principio di diritto e provvedera'
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Roma 14.9.1988.

*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
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