Responsabilità del conducente
Il principio della presunzione di uguale concorso di colpa, di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. si applica, di regola, ai soli conducenti dei veicoli scontratisi e non riguarda, invece, un veicolo che non sia stato coinvolto nello scontro. Tale principio, peraltro, e' estensivamente applicabile anche all'ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, ma sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalita' tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.
ANNO/NUMERO 2002 10751
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 21409/1999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 23595/1999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BRAVI MARIKA elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GISMONDI,
difeso dall'avvocato LUCIANO VITTUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MARCHETTI JUAN LUIS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO
MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che lo
difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonche' contro
COMUNE DI ALBANO LAZIALE, LISI EUGENIO, LISI TIBERIO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 23595/99 proposto da:
LISI EUGENIO, LISI TIBERIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MARANELLA,
difesi dall'avvocato GIORGIO AMATO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del suo
amministratore delegato, dott. Luciano Roasio, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio
dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che la difende, giusta delega in
atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonche' contro
BRAVI MARIKA, MARCHETTI JUAN LUIS, COMUNE DI ALBANO LAZIALE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3409/98 della Corte d'Appello di ROMA, 3^
SEZIONE CIVILE emessa il 21/10/98, depositata il 19/11/98;
RG.2676/1994,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/04/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato MAURIZIO TROPIANO;
udito l'AVVOCATO GIORGIO AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del 3^ motivo del
ricorso principale e' l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso
incidentale, rigetto per il resto per entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Il 13 agosto 1981 avvenne uno scontro tra un autocarro del
Comune di Albano adibito al servizio di nettezza urbana ed assicurato
con l'Assitalia ed un motoveicolo condotto da Tiberio Lisi sul quale
a Bravi viaggiava come trasportata Il Tribunale di Roma, con la
sentenza depositata il 24 aprile 1993, condanno' in solido il detto
Comune, l'Assitalia (nei limiti del massimale assicurato), Tiberio ed
Eugenio Lisi (quest'ultimo proprietario del motoveicolo) e Juan Luis
Marchetti (proprietario di un autocarro- in sosta in prossimita'
dell'incrocio ove avvenne lo scontro) al risarcimento di tutti i
danni subiti nella persona dalla Bravi, liquidati in L. 141.750.000,
"oltre gli interessi legali da oggi al saldo"; condanno' in solido il
Comune, l'Assitalia ed il Marchetti al risarcimento della meta' dei
danni subiti nella persona da Tiberio Lisi, e quindi al pagamento di
L. 550.000, oltre gli interessi; dichiaro' prescritti i diritti al
risarcimento fatti valere da Eugenio Lisi.
Il Marchetti propose appello principale, la Bravi appello
incidentale in ordine all'ammontare dei danni liquidatile, Tiberio ed
Eugenio Lisi appello incidentale condizionato in ordine alla loro
condanna; si costituirono anche il Comune di Albano e la societa' Le
Assicurazioni d'Italia.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 19
novembre 1998, per cio' che rileva in questa sede: a) ha escluso la
responsabilita' del Marchetti', ritenendo che la presunzione
dell'art. 2054, secondo comma, c.c. non sia applicabile al veicolo in
sosta irregolare non coinvolto nello scontro ed escludendo una
incidenza causale dello stesso veicolo rispetto alla collisione
avvenuta tra la moto e l'autocarro; b) ha affermato che, "pur
dovendosi addebitare al furgone del Comune la mancata osservanza del
segnale di Stop", non poteva superarsi la presunzione di colpa di
Tiberio Lisi, onde ha applicato la presunzione di uguale concorso di
colpa ex art. 2054, secondo comma, c.c.; c) ha percio' escluso il
risarcimento del danno morale liquidato dal Tribunale alla Bravi (L.
50 milioni), poiche' esso "richiede l'accertamento in concreto della
colpa dei danneggianti"; d) ha rigettato l'appello incidentale della
Bravi, affermando che il danno estetico subito dalla stessa era stato
liquidato dal Tribunale e che non erano dovuti gli interessi sulla
somma liquidatale in primo grado a titolo di risarcimento del danno,
essendo stato questo quantificato "al valore odierno della moneta";
e) ha respinto la richiesta della Bravi di pagamento di rivalutazione
ed interessi dalla sentenza di primo grado al saldo, avendo ella
ricevuto dall'Assitalia il pagamento dell'intero massimale; f) ha
rigettato l'appello incidentale proposto dai Lisi; g) ha compensato
per meta' le spese di secondo grado ed ha condannato "gli appellati"
al pagamento, a favore del Marchetti, della residua meta'.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma Marika Bravi
ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi, a cui Juan
Luis Marchetti ha resistito con controricorso; Eugenio e Tiberio Lisi
hanno proposto ricorso incidentale, deducendo due motivi, a cui
l'Assitalia (non intimata con il ricorso principale) ha resistito con
controricorso; il Comune di Albano, destinatario dei due ricorsi, non
ha svolto attivita' difensiva davanti a questa Corte. La Bravi e
l'Assitalia hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1 - Il ricorso principale della Bravi ed il ricorso incidentale
del Lisi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima
sentenza (art. 335 c.p.c.).
2 - Vanno prima esaminati i sei motivi del ricorso principale.
Con il primo motivo la Bravi, deducendo la violazione e falsa
applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c., sostiene che la
presunzione posta da detta disposizione normativa doveva essere
applicata anche rispetto al veicolo in sosta irregolare del Marchetti
e soggiunge che "con motivazione apodittica e contraddittoria" la
sentenza impugnata ha escluso l'incidenza causale della presenza
dello stesso, "fermo a dieci metri dal luogo del sinistro".
Il motivo di ricorso e' infondato.
L'art. 2054, secondo comma, c.c. dispone che "nel caso di
scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito
dai singoli veicoli". La detta presunzione si applica ai conducenti
dei veicoli scontratisi e non riguarda, quindi, un veicolo che non e'
stato coinvolto nello scontro. Correttamente, pertanto, la Corte di
appello ha escluso l'applicabilita' della presunzione al camion del
Marchetti che era in sosta sulla pubblica strada e che non e' stato
coinvolto nello scontro avvenuto tra due diversi veicoli.
La ricorrente richiama, in senso contrario, la sentenza di
questa Corte 4 aprile 1996 n. 3131, secondo cui l'art. 2054, secondo
comma, "e' estensivamente applicabile anche all'ipotesi di sinistro
in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia
necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di
colpa, una volta che in un incidente stradale tale concorso sia stato
accertato in concreto". Ma, appunto, occorre che sia stato accertato
il nesso di causalita' tra la guida del veicolo e lo scontro e quindi
il suo coinvolgimento nello stesso pure se non e' entrato in
collisione.
E' indubbio che, qualora si accerti il nesso di causalita' tra
la sosta irregolare ed il verificarsi dello scontro tra gli altri
veicoli circolanti, sussiste la responsabilita' del proprietario del
veicolo che si trovi in sosta non regolare, e per la graduazione
della sua colpa puo' farsi ricorso, in via sussidiaria e cioe' quando
manchino elementi probatori precisi, alla presunzione di uguale
responsabilita' posta dal secondo comma dell'art. 2054. Ma, nel caso
di specie, la Corte di appello ha motivatamente escluso la esistenza
di tale nesso di causalita' perche', in considerazione della ampiezza
delle due strade percorse dai veicoli scontratisi, ha ritenuto che
"ciascun conducente era in grado di avvistare, reciprocamente, il
mezzo con cui si scontro, onde ha escluso che la presenza del camion
del Marchetti "abbia concorso nella determinazione dell'incidente".
E' mancato, quindi, quell'accertamento del concorso del veicolo nella
causazione dello scontro che, come si e' detto, costituisce il
presupposto per l'applicazione della presunzione prevista dal secondo
comma dell'art. 2054.
Poiche' l'accertamento del nesso di causalita' rientra nei
poteri del giudice del merito, il cui esercizio e' stato motivato in
modo da resistere alla censura piuttosto generica formulata nel
motivo di ricorso, la sentenza impugnata va confermata per quanto
attiene all'esclusione della responsabilita' del Marchetti.
3 - Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza
impugnata per avere affermato il concorso di colpa tra i conducenti
dei due veicoli scontratisi (il furgone del Comune e la motocicletta
del Lisi), anziche' la colpa esclusiva del conducente del furgone
comunale.
Il motivo di ricorso e' inammissibile per difetto di interesse
perche' a favore della ricorrente e' stata pronunziata una condanna
solidale del Comune al risarcimento di tutti i danni subiti, onde il
Comune e' obbligato nei suoi confronti per l'intero (art. 1292 c.c.),
e l'accertamento del concorso di colpa del Lisi non ha alcun effetto
pregiudizievole per la ricorrente.
4 - Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo la violazione
dell'art. 2054, secondo comma, c.c., censura l'esclusione del danno
morale, che ritiene ingiustificata perche' i due conducenti sono
"complessivamente responsabili al 100%" delle lesioni da lei subite,
pure se la Corte di appello ha ritenuto che non vi fosse possibilita'
di graduare le rispettive colpe. A tal riguardo la ricorrente
prospetta genericamente un dubbio di incostituzionalita'.
Il motivo di ricorso e' fondato.
La Corte di appello ha individuato in positivo ed in concreto
una condotta colposa del conducente del furgone comunale perche' ha,
innanzitutto, "addebita(to)" al medesimo "la mancata osservanza del
segnale di Stop". Poi, in ordine alla condotta del conducente del
motoveicolo (Tiberio Lisi), ha ritenuto operante la presunzione di
colpa posta dal primo comma dell'art.2054 per non avere egli
"dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro,
con particolare riferimento alla velocita' da lui tenuta", e quindi
ha applicato la presunzione di uguale concorso di colpa ex art. 2054,
secondo comma. La colpa in via presuntiva, quindi, e' stata affermata
soltanto per il Lisi, mentre per il conducente dell'altro veicolo vi
e' stato un accertamento di colpa non presuntivo.
La sentenza impugnata ha escluso il risarcimento del danno
morale liquidato alla ricorrente Bravi dalla sentenza di primo grado
per la sola ragione che tale danno, per essere risarcito, "richiede
l'accertamento in concreto della colpa dei danneggianti". Tale
ragione e' in astratto corretta perche' e' conforme all'orientamento
di questa Corte di legittimita', il quale pero' e' stato applicato
erroneamente perche', nel caso di specie, un accertamento concreto
della colpa di uno dei due conducenti (quello del veicolo comunale)
e' contenuto nella sentenza impugnata.
Tale sentenza va percio' cassata per quanto attiene
all'esclusione del danno morale a favore della ricorrente ed a carico
del solo Comune, tenuto conto che la danneggiata ha ricevuto l'intero
massimale dalla societa' assicuratrice del Comune a cui infatti ella
non ha notificato il ricorso per cassazione.
5 - Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo vizi di
motivazione e violazione di legge, censura la sentenza impugnata
nella parte in cui le ha negato gli interessi legali dalla data del
fatto alla sentenza di primo grado. La ricorrente si richiama, alla
sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 17 febbraio 1995 n. 1712
sulla debenza degli interessi sulle somme liquidate a titolo di
risarcimento del danno man mano che esse si rivalutano.
Il motivo di ricorso e' fondato.
La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado sul
punto qui censurato limitandosi ad osservare che il Tribunale ha
liquidato il danno subito dalla ricorrente (danno biologico) "al
valore odierno della moneta", e cioe' al momento della pronunzia
giudiziale. Il riferimento della liquidazione a tale momento e'
sicuramente comprensivo della rivalutazione della somma
corrispondente al danno subito alla data dell'illecito, ma nulla
indica in ordine al mancato guadagno derivante dal ritardato
pagamento della stessa somma, che, secondo la sentenza delle Sezioni
unite richiamata dalla ricorrente (relativa peraltro al danno
patrimoniale), puo' essere risarcito attraverso gli interessi legali
(compensativi) sulle somme in cui e' stato liquidato il danno
sofferto. Il fatto che i detti interessi non possano essere cumulati
con la rivalutazione impedisce di calcolarli sulla somma rivalutata,
ma non ne comporta necessariamente l'esclusione, dovendo invece
valutarsi, da parte del giudice del merito, se un danno sia derivato
alla parte creditrice dal ritardo con cui ha ottenuto la somma di
denaro liquidatale a titolo risarcitorio.
In altri termini, contrariamente alla tesi implicita nella
stringata motivazione sul punto della sentenza impugnata, non vi e'
incompatibilita' tra valutazione all'attualita' del danno biologico e
riconoscimento degli interessi compensativi, volti a ristorare il
diverso pregiudizio che l'avente diritto abbia subito per la
ritardata percezione del suo credito (Cass. 24 settembre 1997 n.
9376). Certo, anche tali interessi possono essere assorbiti nella
liquidazione del danno biologico che venga effettuato alla stregua
dei valori monetari al tempo della decisione (Cass. 24 gennaio 2000
n. 748), ma occorre che tale inclusione sia frutto di valutazione ed
esplicitazione del giudice del merito, assenti invece nella
motivazione della sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che
la domanda specifica dell'appellante Marika Bravi, la quale ha
chiesto la corresponsione degli "interessi dal fatto illecito",
anziche' dalla sentenza di primo grado (come disposto dal primo
giudice), e' stata rigettata con motivazione non sufficiente, onde
sulla stessa dovra' nuovamente decidere il giudice di rinvio.
6. Con il quinto motivo la ricorrente, deducendo vizi di
motivazione. censura la sentenza impugnata nella parte relativa al
danno estetico, affermando che esso, concretandosi in danno alla vita
di relazione, era "degno di valutazione patrimoniale autonoma,
indipendentemente dal danno biologico".
Il motivo di ricorso e' infondato, perche', come ha affermato la
sentenza impugnata, il danno estetico subito dalla ricorrente, inteso
come danno alla vita di relazione, e' stato autonomamente...liquidato
in primo grado". Ed invero il Tribunale ha liquidato per tale danno
"ulteriore somma di L. 20.000.000" (oltre il danno biologico per
invalidita' permanente).
7. Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso principale la Bravi
deduce la "violazione dell'art. 345 c.p.c. e comunque omessa
valutazione della richiesta avanzata a tenore della norma citata",
lamentando che la sentenza impugnata non si e' pronunziata sulla
richiesta di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di
primo grado a seguito di "ricoveri ed interventi effettuati...a causa
dell'incidente in oggetto".
Il motivo di ricorso e' fondato.
Come risulta dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della
sentenza impugnata la Bravi, nell'appello incidentale, ha chiesto "il
risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata (ex art.
345 c.p.c.)", che sono stati anche precisati. La Corte di appello non
ha pronunziato su questa domanda, che ha omesso di considerare nella
motivazione della sentenza impugnata, in cui si e' limitata a
disattendere la domanda di "rivalutazione ed interessi dalla sentenza
di primo grado al saldo" (pronunzia - quest'ultima - non impugnata
nella ricorrente).
La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza
di primo grado e' ammissibile in appello, ai sensi dell'espresso
disposto dell'art. 345, primo comma, c.p.c., in deroga al divieto
generale di domande nuove, trattandosi di domanda che dipende
strettamente da quella iniziale (Cass. 24 agosto 1998 n. 8364).
Quindi la Corte di appello avrebbe dovuto prendere in esame detta
domanda della Bravi. La decisione sulla stessa deve rimessa al
giudice di rinvio.
8 - Occorre ora passare al ricorso incidentale proposto da
Eugentio e Tiberio Lisi, rispettivamente proprietario e conducente
del motoveicolo scontratosi con il furgone del Comune.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa
applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c. nonche' motivazione
contraddittoria della sentenza impugnata relativamente
all'accertamento della corresponsabilita' del conducente Lisi in
ordine allo scontro. I ricorrenti osservano che tale accertamento
contraddice gli elementi di fatti raccolti nell'istruttoria, da cui
si desume che il Lisi ha osservato tutte le norme della circolazione
stradale ed ha adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza
perche' egli viaggiava nella propria corsia di marcia ad una
velocita' non superiore al 50 Km/h prevista dalla segnaletica.
Il motivo di ricorso e' infondato.
Come questa Corte ha gia' affermato, (v., di recente, Cass. 5
maggio 2000 n. 5671), nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento
in concreto di responsabilita' di uno dei conducenti non comporta il
superamento della presunzione di colpa concorrente posta dal secondo
comma dell'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in
pari tempo che l'altro conducente abbia fatto tutto il possibile per
evitare l'incidente, restando operante la presunzione posta dal primo
comma dello stesso art. 2054. Conseguentemente, l'inflazione, anche
grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno
dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il
comportamento dell'altro conducente al fine di accertare se possa
ritenersi raggiunta la prova liberatoria prevista dal primo comma
dell'art. 2054.
Nel caso di specie, la Corte di appello, confermando
l'accertamento del Tribunale, ha ritenuto che il conducente del
motoveicolo non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per
evitare lo scontro con il furgone adibito al servizio di nettezza
urbana. La Corte ha ritenuto che, tenuto conto dell'ampiezza delle
strade percorse dal due veicoli, il Lisi "era in grado di
avvistare....il mezzo con cui si scontro'" e che egli pertanto non ha
dimostrato di avere tenuto una velocita' particolarmente moderata
(come quella imposta in prossimita' del crocevia: art. 102, secondo
comma, codice stradale del 1959, vigente all'epoca del fatto) e di
non avere potuto procedere ad "rallentamento o arresto, della proprio
moto".
Trattasi di accertamento di fatto rientrante nei poteri del
giudice del merito. I ricorrenti, ponendo in discussione gli elementi
probatori valutati conformemente dai due giudici di merito,
prospettano una diversa interpretazione degli stessi che e' preclusa
in questa sede di legittimita'.
9 - Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione
dell'art. 91 c.p.c., lamentano che essi siano stati condannati a
pagare le spese del giudizio di appello nei confronti dell'appellante
Marchetti, pur non avendo essi "contraddetto i motivi di gravame
dallo stesso formulati" e accolti dalla Corte di appello, onde non
sussiste una loro soccombenza rispetto alla detta parte nel giudizio
di appello.
Il motivo di ricorso e' fondato.
Come risulta anche dalle conclusioni formulate dai Lisi nel
giudizio di appello, costoro hanno chiesto la riforma della sentenza
di primo grado per sentire dichiarare esclusivo responsabile
dell'incidente il Comune di Albano, concordando quindi con la domanda
dell'appellante principale Marchetti di esclusione della sua
responsabilita' (affermata invece dal Tribunale). Consegue che
Eugenio e Tiberio Lisi non possono essere considerati soccombenti
rispetto alla domanda dell'appellante Marchetti. Essi, invece, sono
stati condannati dalla Corte di appello a pagare la meta' delle spese
del giudizio di appello a favore dell'appellante, Marchetti, perche'
la Corte li ha implicitamente inclusi nella dizione generica di
"appellati" (usata sia in dispositivo che in motivazione) senza
distinguerli rispetto alle parti appellate (Bravi, Comune ed
Assitalia) che avevano chiesto la conferma della sentenza di primo
grado in ordine all'individuazione dei soggetti condannati.
Consegue che la detta condanna del Lisi viola il principio della
soccombenza e va percio' cassata, con la conseguenza che la condanna,
pronunziata dalla sentenza impugnata, al rimborso della meta' delle
spese di lite anticipate dal Marchetti va limitata alla Bravi, al
Comune ed alle Assicurazioni d'Italia, con esclusione dei due Lisi.
10 - La sentenza impugnata, come si e' detto, va cassata anche
in ordine ai punti censurati dal terzo, dal quarto e dal sesto motivo
del ricorso della Bravi, con conseguente rinvio della causa ad altra
sezione della Corte di appello di Roma per decidere sulle domande
della Bravi a cui si riferiscono i tre motivi accolti.
Il giudizio proseguira' soltanto nei confronti del Comune di
Albano e di Eugenio e Tiberio Lisi, poiche' il ricorso principale
della Bravi non e' stato proposto, come si e' detto, contro Le
Assicurazioni d'Italia.
11 - In ordine alle spese del giudizio di cassazione, il giudice
di rinvio si pronunziera' sulle spese della Bravi.
12 - il giudizio si conclude, invece, per Le Assicurazioni
d'Italia, a seguito del rigetto del primo motivo del ricorso
incidentale del Lisi, e per il Marchetti, poiche' l'accoglimento del
secondo motivo del ricorso del Lisi (che concerne la condanna alle
spese pronunziata dalla Corte di appello a favore del Marchetti)
comporta soltanto la cassazione della condanna del Lisi al pagamento
di meta' delle spese del giudizio di appello, senza necessita' di un
giudizio di rinvio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di
cassazione nei rapporti che coinvolgono le parti per le quali il
giudizio si conclude. Vanno quindi compensate le spese dell'Assitalia
nei rapporti con i Lisi (soccombenti rispetto alla detta societa') e
le spese del Marchetti nei rapporti con i Lisi (soccombenti in ordine
al secondo motivo del ricorso incidentale).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo, il quarto ed il
sesto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso
incidentale, respinge gli altri motivi dell'uno e dell'altro ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia ad
altra sezione della Corte di appello di Roma la causa tra Bravi
Erika, il Comune di Albano Laziale, Lisi Eugenio e Tiberio, anche per
le spese del giudizio di cassazione tra le dette parti; compensa le
spese del giudizio di cassazione tra Eugenio e Tiberio Lisi e le
Assicurazioni d'Italia e quelle tra gli stessi Lisi e Marchetti Juan
Luis.
Cosi' deciso a Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002